Procedimento disciplinare: solo la mancanza o nullità della citazione a giudizio (e non pure delle comunicazioni precedenti) vizia la decisione del CDD
La mancanza o nullità della citazione dell’incolpato per il giudizio disciplinare comporta, in via derivata, la nullità -per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio- della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense. Di contro, eventuali mancanze o vizi delle comunicazioni all’incolpato nelle precedenti fasi predibattimentali (art. 11 e ss. Reg. CNF n. 2/2014) non possono comportare la nullità della decisione conclusiva e devono comunque ritenersi senz’altro sanati, e quindi privi di conseguenze caducatorie derivate, da una successiva regolare citazione per il giudizio dibattimentale disciplinare. Infatti, il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l’omessa comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità dello stesso qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa (CNF n. 28/2024).
Fase c.d. pre-procedimentale: inammissibile l’impugnazione dell’invito a dedurre le proprie difese in ordine ai fatti segnalati
Trattandosi di atti interni al procedimento privi di valenza decisoria, è inammissibile l’impugnazione avverso la delibera di apertura del procedimento e l’atto di citazione dell’incolpato e, a maggior ragione, deve escludersi la facoltà di impugnazione avverso il semplice invito, formulato all’iscritto nella fase c.d. pre-procedimentale, a dedurre le proprie difese in ordine ai fatti segnalati (CNF n. 119/2020).
Procedimento disciplinare: la citazione a comparire dell’incolpato è un presupposto indefettibile
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all’art. 45 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui il Consiglio territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso – assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa (CNF n. 114/2018).
Procedimento disciplinare: l’errata indicazione della data dell’udienza
L’errata indicazione della data dell’udienza di comparizione (perché, ad esempio, anticipata rispetto a quella della notifica) non integra un’ipotesi di nullità della citazione ogni qual volta l’errore sia riconoscibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, di modo che l’incolpato possa facilmente rendersi conto dell’esatta data dell’udienza predetta (Cass. n. 23540/2015, CNF n. 160/2014).