Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo IV – Citazione a giudizio (artt. 20 – 21) ➡️ Art. 21
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La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
Al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato (costituente il parametro di valutazione della legittimità del procedimento disciplinare in ossequio ai principi generali di buon andamento e di trasparenza dell’attività amministrativa), necessaria e sufficiente è una chiara ed esaustiva contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la mancata indicazione delle norme violate, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati con il solo limite di non potersi sanzionare il professionista per fati diversi o ulteriori a quelli specificamente oggetto dell’incolpazione. In sostanza la contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione della condotta, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace e compiuto le proprie difese, senza correre il rischio di essere ritenuto responsabile per fatti diversi da quelli ascrittigli (CNF n. 244/2023, CNF n. 87/2022, CNF n. 4/2022, CNF n. 130/2020, CNF n. 127/2020, CNF n. 71/2020, Cass. n. 29878/2018).

Procedimento disciplinare: l’omessa o irrituale notifica all’incolpato della citazione a giudizio costituisce una mera irregolarità
Stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al CDD – improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa – l’omessa o irrituale notifica all’incolpato della citazione a giudizio costituisce una mera irregolarità e non motivo di nullità, che risulterebbe comunque sanata per il raggiungimento dello scopo allorché l’incolpato stesso abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa (CNF n. 332/2023).
Pertanto, La notificazione della citazione a giudizio presso la residenza anagrafica dell’incolpato, anziché nel suo domicilio professionale o in quello eventualmente eletto (art. 21, co. 1, Reg. CNF n. 2/2014), risulta senz’altro idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto stesso da parte del suo destinatario, sicché non ricorre alcuna nullità (che sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo), al più ricorrendo una mera irregolarità, anche perché il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, è improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa (Cass. n. 29588/2022, CNF n. 123/2021).

Procedimento disciplinare: la mancata sottoscrizione dell’atto di citazione a giudizio da parte del Presidente e del Segretario
Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa, sicché l’eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell’interessato (CNF n. 174/2023, CNF n. 259/2022, CNF n. 254/2022, CNF n. 197/2021).
Peraltro, in arg. cfr. pure la giurisprudenza sulla sottoscrizione della decisione disciplinare, sub art. 26 Reg. CNF n. 2/2014.

Procedimento disciplinare: il termine per il deposito della memoria istruttoria non è a giorni liberi
L’incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni entro sette giorni della data fissata per il dibattimento (art. 21, co. 2, lett. d, Reg. CNF n. 2/2014); tale termine non è a giorni liberi, giacché non espressamente qualificato come tale né dalla Legge né dal Regolamento. (CNF n. 161/2023).

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