Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo V – Fase dibattimentale e discussione (artt. 22 – 24) ➡️ Art. 22
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Procedimento disciplinare: l’asserito malfunzionamento della piattaforma di videoconferenza utilizzata per l’udienza “da remoto”
Deve respingersi in quanto infondata l’eccezione dell’incolpato per asserita violazione del proprio diritto di difesa dovuta ad un presunto malfunzionamento della piattaforma utilizzata, ove questa sia dichiarata “idonea e regolarmente funzionante” nel relativo verbale, che è atto pubblico fede facente fino a querela di falso. Conseguentemente, il mancato collegamento dell’incolpato nell’orario e sulla piattaforma stessa equivale a mancata presentazione in assenza di assoluto impedimento (Nel caso di specie, l’incolpato non si collegava all’udienza dibattimentale “da remoto” su piattaforma Teams, fissata per la sua audizione a richiesta. Il Consigliere istruttore ne dichiarava quindi l’assenza ingiustificata, dando previamente atto a verbale del regolare funzionamento della piattaforma stessa come verificato dal personale tecnico anche a mezzo di simulazioni registrate). (CNF n. 161/2021).

Procedimento disciplinare: l’incolpato può farsi assistere da un solo avvocato difensore
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato che non intenda (e/o non possa) difendersi personalmente può nominare un unico difensore (art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012 e art. 21, comma 2, lettera c, del Reg. CNF n. 2/2014), non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati, senza peraltro che ciò costituisca violazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione (Cass. n. 28468/2022, CNF n. 205/2021). Analogo principio è affermato, dall’art. 15 co. 4 D.Lgs. n. 109/2006, con riferimento al procedimento disciplinare a carico dei magistrati.
Peraltro, il predetto limite di un solo avvocato difensore deve intendersi nel senso che l’eventuale successiva nomina di un ulteriore difensore sia improduttiva di effetti nel procedimento disciplinare, salvo che la procura disponga espressamente altrimenti ovvero finché la parte non provveda alla revoca del precedente difensore (CNF n. 139/2024). Infine, tale principio è conforme a quanto espressamente stabilito in ambito penale dall’art. 24 disp.att.cpp con riferimento al limite numerico di difensori per l’imputato (art. 96 cpp), per il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (art. 100 cpp) e per la persona offesa dal reato (art. 101 cpp) (ndr)

La costituzione di nuovo difensore non dà di per sè diritto al rinvio dell’udienza
La costituzione di nuovo difensore nell’imminenza dell’udienza disciplinare non dà di per sè diritto al rinvio della stessa, stante anche il principio secondo cui la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione sicché le successive memorie non potrebbero avere che carattere meramente illustrativo (CNF n. 49/2021).

Procedimenti forensi: inammissibile l’intervento o la chiamata di terzi in qualità di parti
Nel giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense deve escludersi la legittimazione di terzi ossia di soggetti diversi dall’interessato, PM e COA, sia nei giudizi disciplinari (Cass. n. 25440/2023) sia negli altri procedimenti amministrativi (CNF n. 170/2023, Cass. n. 23791/2022, Cass. n. 34445/2019, Cass. n. 34438/2019, Cass. n. 34435/2019, Cass. n. 34434/2019,Cass. n. 34430/2019,Cass. n. 34429/2019, CNF n. 144/2018, CNF n. 85/2018).

Il rilievo degli errores in procedendo nel giudizio dinanzi al CDD
Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa, con la conseguenza che l’eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell’interessato (CNF n. 102/2024, Cass. n. 21069/2023)

Legittimo impedimento.

Procedimento disciplinare: il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto, sicché non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale giacché la prova del legittimo impedimento non ammette equipollenti e deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (CNF n. 133/2024, CNF n. 341/2023, CNF n. 273/2023, CNF n. 262/2023, CNF n. 259/2023, CNF n. 197/2023, CNF n. 163/2023, CNF n. 151/2023, CNF n. 146/2023, CNF n. 137/2023, Cass. n. 7073/2022, CNF n. 83/2022, CNF n. 75/2022, CNF n. 65/2022, CNF n. 57/2022, CNF n. 45/2022, CNF n. 37/2022, CNF n. 34/2022, CNF n. 2/2022, Cass. n. 35462/2021, Cass. n. 35459/2021, Cass. n. 24377/2021, Cass. n. 2607/2021, CNF n. 259/2021, CNF n. 255/2021, CNF n. 48/2021, Cass. n. 5596/2020, CNF n. 247/2020, CNF n. 244/2020, CNF n. 141/2020, CNF n. 125/2020, CNF n. 55/2020, CNF n. 51/2020).
Conseguentemente, non dànno diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento:
– una generica lombosciatalgia (CNF n. 242/2024, Cass. n. 29589/2022, CNF n. 163/2021, CNF n. 131/2021, CNF n. 96/2021, CNF n. 125/2020, CNF n. 57/2003, CNF n. 117/2000);
– un generico affaticamento (CNF n. 152/2021);
– una generica convalescenza influenzale (CNF n. 89/2021);
– una sindrome ansioso-depressiva (CNF n. 160/2019);
– una contusione al ginocchio (CNF n. 270/2015);
– generici problemi di salute attestati in un altrettanto generico certificato medico (CNF n. 119/2021, CNF n. 142/2019, CNF n. 158/2018, CNF n. 105/2018, CNF n. 103/2018, CNF n. 69/2018, CNF n. 204/2017, CNF n. 91/2017, CNF n. 311/2016);
– il guasto del mezzo privato (CNF n. 237/2020);
– l’impegno per le consultazioni elettorali forensi (CNF n. 231/2017);
– un impegno lavorativo o universitario (CNF n. 779/2014, CNF n. 151/2013);
– il costo delle spese di viaggio per recarsi in udienza (CNF n. 128/2015);
– un viaggio per motivi familiari (Cass. n. 24268/2024, CNF n. 41/2024);
Tuttavia, l’impedimento a comparire può essere integrato anche da una malattia a carattere cronico, concernendo non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche la capacità di partecipare attivamente per l’esercizio costituzionale di difesa (CNF n. 5/2023).
Inoltre, l’accoglimento dell’istanza di rinvio non obbliga il giudice disciplinare ad accogliere anche le successive richieste per analogo impedimento (Cass. n. 29589/2022).
In ogni caso, la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dev’essere anche tempestiva, a pena di inaccoglibilità della domanda (CNF n. 109/2024).
Infine, il mancato rinvio dell’udienza per (asserito) legittimo impedimento è insindacabile in Cassazione (Cass. n. 13982/2017).

Legittimo impedimento a comparire: l’omessa valutazione del certificato medico comporta nullità della decisione disciplinare
In tema di impedimento dell’incolpato a comparire, l’omessa valutazione, sia in senso negativo che positivo, della certificazione medica da parte dell’Organo giudicante, comporta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente nullità della decisione (Nel caso di specie, il Consiglio aveva celebrato l’udienza dibattimentale nonostante l’assenza dell’incolpato, senza tuttavia dar conto, nella successiva decisione disciplinare, dei motivi per i quali aveva disatteso il certificato medico, prodotto dal difensore, che attestava uno stato febbrile dell’incolpato positivo al Covid). (CNF n. 236/2024, CNF n. 1/2013).

L’instaurazione del contraddittorio non impone l’audizione effettiva dell’incolpato
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il relativo provvedimento può essere adottato quando il professionista sia stato invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché la Legge non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché potrebbe volontariamente rifiutare l’audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell’impossibilità di presentarsi, né impone l’audizione a domicilio, essendo analogicamente applicabile l’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (CNF n. 216/2024, CNF n. 37/2022, CNF n. 255/2021, CNF n. 161/2021, CNF n. 194/2020, CNF n. 165/2020, CNF n. 142/2019, CNF n. 69/2019, CNF n. 227/2015, CNF n. 75/2015, Cass. n. 12608/2012).

Rinvio dell’udienza disciplinare per concomitante impegno professionale: escluso il legittimo impedimento se l’incolpato in proprio o il suo avvocato è un codifensore
Perché possa ritenersi sussistente l’impedimento dell’avvocato difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l’impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Infatti, non è la mera concomitanza di impegni professionali ad integrare un legittimo impedimento – altrimenti verrebbe attribuita al difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare – quanto, piuttosto, la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel momento) ‘prevalente’ impegno difensivo. Conclusivamente, l’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (CNF n. 102/2024, CNF n. 238/2023, CNF n. 35/2021, CNF n. 34/2021, CNF n. 32/2021, CNF n. 25/2021, CNF n. 251/2020, CNF n. 232/2020, CNF n. 85/2020, CNF n. 60/2020, CNF n. 56/2020).
Inoltre, non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza disciplinare per concomitante impedimento professionale del difensore, allorché l’impedimento stesso fosse preesistente e non sopravvenuto nonché noto all’atto dell’accettazione della nomina finalizzata all’espletamento dell’incarico in relazione al quale si richiede il rinvio (CNF n. 79/2019).

Procedimento disciplinare e rinvio dell’udienza per legittimo impedimento: il diritto di partecipare dignitosamente all’udienza va bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo
La partecipazione all’udienza costituisce una libera scelta dell’incolpato, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del suo diritto di difesa solo se determinata da un impedimento a comparire dalle caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita, bensì in una situazione impeditiva di natura cogente che determini la “assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” (art. 420 ter cpp). Sebbene tale requisito non concerna soltanto la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente ed attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa, cionondimeno, anche al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo, la condizione ostativa così delineata non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, dovendo questa essere vagliata dal giudice di merito (con esiti certamente non rivedibili in sede di legittimità se congruamente motivati) sotto il profilo di una impossibilità effettiva ed assoluta (oltre che non ascrivibile al soggetto), perché non dominabile né contenibile secondo parametri di normale esigibilità (CNF n. 133/2024, CNF n. 137/2023, Cass. n. 20384/2021, Cass. n. 20383/2021).

La concomitante udienza penale in cui l’incolpato sia chiamato a comparire quale imputato costituisce legittimo impedimento che impone il rinvio dell’udienza disciplinare
La concomitante udienza penale in cui l’incolpato sia chiamato a comparire quale imputato costituisce legittimo impedimento che impone il rinvio dell’udienza disciplinare, a nulla rilevando in contrario né che il dibattimento venga già da un rinvio, né che l’incolpato sia stato assente alla precedente udienza penale (CNF n. 259/2023).

Sul differimento dell’udienza per legittimo impedimento dell’incolpato sottoposto a misura alternativa alla detenzione
L’incolpato sottoposto a misura alternativa alla detenzione ha l’onere di richiedere al Magistrato di Sorveglianza l’autorizzazione allo spostamento territoriale al fine di presenziare all’udienza disciplinare, la quale, in mancanza, non è differita per legittimo impedimento, non sussistendone i relativi presupposti (CNF n. 93/2021).

Procedimento disciplinare: l’incolpato ha il diritto, non il dovere ma semmai l’onere, di partecipare all’udienza
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati non può essere inflitta alcuna sanzione senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti all’organo disciplinare assume valenza di principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Tuttavia, la partecipazione all’udienza disciplinare costituisce una libera scelta, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del diritto di difesa dell’incolpato solo se determinata da un impedimento a comparire incolpevole e inevitabile cioè dalle caratteristiche tali, da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita. Pertanto, ove l’incolpato non compaia, egli non ha titolo per chiedere una nuova audizione salvo che non provi di aver tempestivamente comunicato l’impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore (CNF n. 216/2024, Cass. n. 26991/2022, Cass. n. 10444/2022, Cass. n. 8777/2021, CNF n. 152/2021).
Peraltro, sul fatto che la mancata partecipazione dell’incolpato al procedimento disciplinare non possa essere valutato ai fini di un aggravamento della sanzione (ma, semmai, di una sua attenuazione, cfr. commento all’art. 21 cdf).

Legittimo impedimento: la valutazione di merito non è sindacabile dal giudice di legittimità
La valutazione da parte del CNF circa l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento specifico e documentato, costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione (Cass. n. 9949/2024, Cass. n. 2607/2021, Cass. n. 24378/2020).


La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari
Rientra nella discrezionalità del Giudice della deontologia (non sindacabile in sede di legittimità: Cass. n. 24896/2020) disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa (CNF n. 109/2024, CNF n. 20/2023, CNF n. 243/2022, CNF n. 62/2021, CNF n. 136/2020, CNF n. 122/2020, Cass. n. 2084/2019, CNF n. 203/2019, CNF n. 202/2019, CNF n. 165/2019, CNF n. 161/2019, CNF n. 136/2019, CNF n. 120/2019, CNF n. 110/2019, CNF n. 100/2019, CNF n. 69/2019, CNF n. 44/2018, CNF n. 28/2018, CNF n. 206/2015, CNF n. 107/2013, CNF n. 52/2013, CNF n. 4/2012). Tuttavia, la riunione dei procedimenti disciplinari non deve determinare l’effetto di un eccessivo appesantimento delle indagini istruttorie, giacché deve ritenersi prevalente l’esigenza di addivenire all’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, rispetto alle ragioni di economia procedimentale (CNF n. 36/2024).

Le udienze disciplinari avanti ai Consigli territoriali non sono pubbliche
Stante la natura amministrativa delle funzioni esercitate dai Consigli territoriali in materia disciplinare e del relativo procedimento non sono applicabili le norme dettate in materia di funzioni e di procedimenti giurisdizionali, sicché deve escludersi l’obbligo della pubblicità delle udienze, senza che sia invocabile l’art. 6 della CEDU, non rilevando sul punto neanche una questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione (CNF n. 190/2020, CNF n. 201/2014, Cass. n. 98/1999).

Procedimento disciplinare: escluso il dovere (e quindi il diritto) di fonoregistrazione dell’udienza
Nell’ambito del procedimento disciplinare non sussiste l’obbligo della registrazione audio e/o video delle udienze, neppure a richiesta dell’incolpato, che in proposito non può pertanto lamentare la minima compromissione del proprio generale diritto di difesa (Cass. n. 8777/2021)

L’adesione del difensore alla proclamata astensione dalle udienze penali non impone automaticamente e necessariamente il rinvio dell’udienza disciplinare
L’adesione del difensore all’astensione dalle udienze, proclamata dall’UCP con espresso ed esclusivo riferimento all’attività giudiziaria nel settore penale, non impone automaticamente e necessariamente il rinvio dell’udienza avanti al CDD, stante la natura squisitamente amministrativa del procedimento disciplinare e stanti le disposizioni del codice di autoregolamentazione e il contenuto e la ratio della delibera di proclamazione (CNF n. 51/2020).

Procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale e violazione del termine di comparizione
Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’art. 59 L. n. 247/2012 (già art. 45 r.d.l. n. 1578/1933), per la comparizione e difesa dell’incolpato, o la mancata documentazione attestante la convocazione del professionista è sanata dalla presenza dello stesso in udienza e dallo svolgimento della sua difesa (CNF n. 38/2020, CNF n. 85/2015, CNF n. 115/2012).

Procedimento disciplinare: non è necessario comunicare al PM i rinvii dell’udienza dibattimentale
L’apertura del procedimento disciplinare deve essere notificata al pubblico ministero, che ha facoltà di presenziarvi (art. 59 L. n. 247/2012); tale obbligo non sussiste, invece, con riferimento agli eventuali rinvii delle udienze celebrate davanti ai consigli territoriali giacché la presenza del P.M. è solamente eventuale e facoltativa, ed in ogni caso tale omissione può essere eccepita solamente dal soggetto interessato, trattandosi di previsione disposta nell’esclusivo interesse del P.M. (CNF n. 69/2019, CNF n. 44/2018).

L’audizione dell’incolpato sottoposto a custodia cautelare o agli arresti domiciliari
L’obbligo di audizione dell’incolpato, imprescindibilmente fissato dalla legge, può essere assolto anche in modo diverso da quello della convocazione presso il CDD: ad esempio l’accesso di Consiglieri, a ciò delegati, al domicilio od al carcere previa, ovviamente, autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente (Cass. n. 75/2015, CNF n. 89/2014, CNF n. 88/2014).

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