Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 23
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§ 1. I doveri preliminari verso cliente e parte assistita.

Il rapporto di fiducia tra avvocato e cliente impone che l’incarico debba essere conferito dalla parte assistita e, nel caso in cui sia conferito da un terzo, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita (CNF n. 100/2019).

Prima di assumere l’incarico1, l’avvocato deve accertare l’identità del cliente e, se diversa2, anche della parte assistita (art. 23 co. 2 cdf), soprattutto (ma non solo) nel caso debba autenticarne la procura alle liti3, a meno che ovviamente non si tratti di difesa in proprio (art. 13 co. 1 L. n. 247/2012, art. 86 c.p.c., art. 22 co. 3 c.p.a.), di cui tuttavia si esclude l’ammissibilità in sede penale4. Se, successivamente, l’avvocato apprenda della falsità delle generalità dichiarategli, ha l’obbligo di rinunciare tempestivamente al mandato5.

Infatti, costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, omettendo di instaurare con in suoi clienti un rapporto fiduciario, acquisisca sistematicamente mandati alle liti non provenienti in modo diretto dai clienti ma da terzi intermediari (CNF n. 218/2018, CNF n. 60/2015, CNF n. 54/2015, CNF n. 107/1999).

Dopo aver accettato l’incarico dal cliente, l’avvocato deve svolgerlo nell’esclusivo interesse della parte assistita e, ove possa validamente prestarlo, con il suo consenso (art. 23 co. 1 cdf), stante la natura fiduciaria del rapporto professionale6.

La violazione di tali precetti deontologici è punita con la sanzione edittale dell’avvertimento (art. 23 co. 7 cdf).

§ 2. Il divieto di rapporti extraprofessionali.

Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura (fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf), che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 co. 3 cdf).

Tale divieto prescinde dalle ragioni dell’insorgere del rapporto extraprofessionale, ovvero se l’iniziativa sia stata presa dal cliente o dall’avvocato7, come nel caso in cui l’avvocato conceda un prestito al cliente8 ovvero accetti un prestito dal proprio cliente (che non sia una banca o altro operatore professionale), indipendentemente dal fatto che gli sia stato spontaneamente offerto9, neppure rilevando in tal caso quale scriminante o esimente, ma semmai come attenuante, l’eventuale sofferenza finanziaria del mutuatario10.

La norma mira a preservare il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente/parte assistita, affinché non insorgano tra loro situazioni di conflitto di interessi, atteso che soltanto l’estraneità dell’avvocato rispetto agli interessi del cliente garantisce la difesa tecnica più valida, evita il coinvolgimento in responsabilità ed assicura la massima professionalità, a tutto beneficio della credibilità ed affidabilità etica della classe forense11. Conseguentemente, avuto riguardo alla sua ratio, tale divieto viene meno con la cessazione del rapporto professionale, quand’anche successivamente riassuma il mandato12.

La violazione di tale precetto deontologico è punita con la sanzione edittale della censura (art. 23 co. 7 cdf).

§ 3. I limiti all’attività professionale.

In considerazione del rilievo costituzionale e sociale della difesa13, e quindi al fine di non compromettere non solo la propria dignità ma il prestigio di tutta l’avvocatura e l’affidamento dei terzi14, Il diritto/dovere di difesa deve avvenire nel rispetto della legge e dei principi deontologici15 quindi nell’esecuzione del mandato il professionista non deve:

a) consigliare azioni inutilmente gravose (art. 23 co. 4 cdf): la violazione di tale precetto deontologico è punita con la sanzione edittale della censura (art. 23 co. 7 cdf);

b) prestarsi ad eseguire attività illecite (art. 23 co. 5 cdf): L’avvocato non può prestare la propria scienza per scopi illeciti16, ad esempio per favorire comportamenti illeciti dei propri assistiti detenuti in carcere17.
La violazione di tale precetto deontologico è punita con la sanzione edittale della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni (art. 23 co. 7 cdf);

c) suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti (art. 23 co. 6 cdf): ad esempio, suggerire di avvalersi di falsa documentazione al fine di rimediare all’intervenuta prescrizione del diritto (CNF n. 105/2014), oppure illecite operazioni volte ad intralciare le indagini dell’autorità giudiziaria ed a sottrarre beni e denaro alle attività di perquisizione18.
La violazione di tale precetto deontologico è punita con la sanzione edittale della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni (art. 23 co. 7 cdf).

Peraltro, non costituisce “esimente” l’aver asseritamente assecondato una supplica del cliente19 ovvero operato a sua pretesa tutela20 (come nel caso in cui l’avvocato predisponga contratti nulli21, sottragga documenti dal fascicolo processuale22, ovvero architetti strategie difensive volte a distrarre il patrimonio per sottrarlo ai creditori23 o al fisco24), giacché i doveri di fedeltà e difesa impongono all’Avvocato di porre in essere ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio assistito ma senza travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme deontologiche25.

Note.

  1. Sulla libertà dell’avvocato di accettare o meno l’incarico professionale (salvo eccezioni), v. commento all’art. 11 cdf. ↩︎
  2. V. Distinzione tra “cliente” e “parte assistita”. ↩︎
  3. CNF n. 154/2011. ↩︎
  4. Cass. n. 14411/2020, Cass. n. 35651/2018. ↩︎
  5. CNF n. 177/2020. ↩︎
  6. CNF n. 9/2000, CNF n. 100/2019. ↩︎
  7. CNF n. 125/2024, CNF n. 38/2024, CNF n. 74/2019, CNF n. 216/2015, CNF n. 42/2010. ↩︎
  8. CNF n. 88/1999. ↩︎
  9. CNF n. 67/2012, CNF n. 102/2006. ↩︎
  10. CNF n. 198/2011. ↩︎
  11. CNF n. 125/2017, CNF n. 102/2017, CNF n. 257/2009, CNF n. 33/2009. ↩︎
  12. CNF n. 132/2013. ↩︎
  13. CNF n. 174/2020. ↩︎
  14. CNF n. 37/1995. ↩︎
  15. CNF n. 210/2013. ↩︎
  16. CNF n. 210/2013. ↩︎
  17. CNF n. 200/2023. ↩︎
  18. CNF n. 174/2020. ↩︎
  19. CNF n. 4/2024. ↩︎
  20. CNF n. 42/2024, CNF n. 303/2023, CNF n. 252/2023, CNF n. 139/2023, CNF n. 3/2023, CNF n. 108/2022, CNF n. 268/2021, CNF n. 16/2018, CNF n. 10/2017. ↩︎
  21. CNF n. 110/2012. ↩︎
  22. CNF n. 138/2015. ↩︎
  23. CNF n. 1/2018. ↩︎
  24. CNF n. 16/2018. ↩︎
  25. CNF n. 42/2020, CNF n. 188/2019, CNF n. 99/2018, Cass. n. 27200/2017, CNF n. 291/2016, CNF n. 291/2015, CNF n. 75/2014. ↩︎

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