Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo VI – Fase decisoria (artt. 25 – 31) ➡️ Art. 27
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Sull’impugnazione del proscioglimento dell’incolpato
La decisione del CDD che definisce il procedimento disciplinare deliberando il proscioglimento dell’incolpato con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare» (art. 52 L. n. 247/2012 e art. 27 Reg. CNF 2/2014) può essere impugnata dai soggetti legittimati (COA di appartenenza dell’incolpato, Procuratore della Repubblica e Procuratore Generale del Distretto della Corte di Appello ove ha sede il CDD che ha emesso la decisione) dinanzi al CNF, il quale decide nel merito della responsabilità disciplinare e -ove accolga il ricorso- determina la relativa sanzione (CNF n. 125/2024, CNF n. 257/2022, CNF n. 115/2022, CNF n. 104/2022).

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