Al giudice della deontologia spetta il potere di applicare la sanzione disciplinare ritenuta adeguata
Agli organi disciplinari (in prima istanza il CDD e quindi il CNF in sede di appello) è riservato il potere di applicare la sanzione ritenuta adeguata, sulla scorta di discrezionalità e prudente apprezzamento, alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto (CNF n. 28/2024).
In particolare, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, giacché l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. In definitiva, resta inammissibile ogni argomento con cui, nella sostanza, si intenda confutare in sede di Legittimità la scelta della sanzione più opportuna e la congruità di quella in concreto applicata (Cass. n. 34351/2023, Cass. n. 30313/2023, Cass. n. 25940/2023, Cass. n. 25440/2023, Cass. n. 21311/2023, Cass. n. 29589/2022, Cass. n. 26991/2022, Cass. n. 26990/2022, Cass. n. 20384/2021, Cass. n. 20383/2021, Cass. n. 4847/2021).
Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del ne bis in idem
La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti (CNF n. 26/2024, CNF n. 328/2023, CNF n. 206/2022, Cass. n. 35462/2021, Cass. n. 24896/2021, CNF n. 143/2021, CNF n. 29/2021, CNF n. 14/2021, CNF n. 120/2019, Cass. n. 29878/2018, CNF n. 74/2017).
L’omessa motivazione circa i criteri per la scelta della sanzione disciplinare irrogata ovvero per la quantificazione della durata della sospensione (anche cautelare)
La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie (CNF n. 219/2024, CNF n. 190/2023, CNF n. 133/2023, CNF n. 25/2023, CNF n. 266/2022, CNF n. 42/2022, CNF n. 28/2022, CNF n. 17/2022, CNF n. 187/2021, CNF n. 34/2021, CNF n. 33/2021, CNF n. 12/2021).
Inammissibile la richiesta di risarcimento per il (preteso) danno da sanzione disciplinare
E’ inammissibile la richiesta al CNF di condanna del Consiglio territoriale a titolo di ristoro del danno asseritamente patito in conseguenza della sanzione disciplinare in thesi ingiustamente subita (Cass. n. 19246/2015, CNF n. 250/2015).
In particolare, qualora il provvedimento disciplinare inflitto dall’Ordine degli avvocati sia annullato dalla Corte di cassazione o sia revocato dall’Ordine medesimo, non sussiste la responsabilità civile dei componenti del Consiglio territoriale per i danni asseritamente arrecati al destinatario della sanzione in ragione dell’esito del procedimento, atteso che la violazione del codice deontologico può rilevare in sede giurisdizionale solo se affetta da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, consentendo in tali casi il ricorso alla Sezioni Unite della Corte di cassazione, e, inoltre, il rispetto dell’autonomia degli Ordini, preposti a far rispettare il codice deontologico forense, esclude che integri, di per sé, una condotta illecita l’espletamento delle funzioni disciplinari, trattandosi di mezzo di controllo dei comportamenti dell’incolpato, contrari alla dignità e al decoro professionale (Cass. n. 19246/2015).
La condanna deontologica può aspirare ad essere anche esemplare
L’inciso (nella specie, contenuto nella motivazione decisione disciplinare impugnata) secondo cui l’incolpato meriterebbe una sanzione esemplare, da un lato è perfettamente compatibile, ed affatto fuorviante, con la stessa ratio del procedimento che ha ad oggetto violazioni di natura deontologica e, dall’altro, non può ritenersi in alcun modo sintomatico di un difetto di terzietà dell’organo giudicante (CNF n. 19/2023).
L’esecutorietà e l’esecuzione delle decisioni disciplinari del CDD
Le decisioni del Consiglio Distrettuale di disciplina che comminano una “sanzione formale” (avvertimento e censura) sono provvisoriamente esecutive (ma “la proposizione del ricorso al CNF sospende l’esecuzione del provvedimento”: art. 61, co. 3, L. n. 247/2012), mentre quelle che irrogano una “sanzione sostanziale” (sospensione e radiazione) diventano esecutive, senza necessità di alcun avviso all’incolpato, soltanto con la loro eventuale definitività (art. 62, co. 2, L. n. 247/2012 e art. 33, co. 5, Reg. CNF n. 2/2014) per mancata impugnazione al CNF entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla notificazione della decisione stessa all’incolpato (art. 61, co. 1, L. n. 247/2012 e art. 33 Reg. CNF n. 2/2014). In tal caso, l’esecuzione della sanzione (art. 62, co. 4, L. n. 247/2012), che è un adempimento di natura amministrativa, compete in via funzionale al COA (art. 62, co. 3, L. n. 247/2012). (CNF n. 43/2019).