Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 31 | |
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Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario
Vìola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui (art. 31 cdf), l’avvocato che trattiene, oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente (CNF n. 121/2023, CNF n. 213/2022, CNF n. 77/2020, CNF n. 51/2020, CNF n. 24/2018, CNF n. 57/2018, CNF n. 70/2018, CNF n. 66/2017, CNF n. 25/2017, CNF n. 1/2017).
La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente
L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf), fatto salvo 1) il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione) quindi non per facta concludentia, ovvero 2) quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, fermo restando in ogni caso l’obbligo di rendiconto. L’operatività della norma disciplinare non viene meno in presenza dei presupposti per la compensazione legale, che non opera in presenza di un divieto stabilito dalla legge (art. 1246, n. 5, c.c.). Ma in ogni caso, quand’anche operasse, l’istituto della compensazione non potrebbe mai escludere l’illecito disciplinare, giacché la deontologia forense è retta da precetti speciali suoi propri, che definiscono la correttezza e la lealtà dell’operato dell’avvocato a prescindere dalla sua eventuale liceità civile o penale (CNF n. 121/2023, Cass. n. 11168/2022, CNF n. 104/2022, CNF n. 38/2022, CNF n. 1/2022, CNF n. 255/2021, CNF n. 220/2021, CNF n. 160/2021, CNF n. 81/2021, CNF n. 164/2020, CNF n. 154/2020, CNF n. 137/2020, CNF n. 41/2020, CNF n. 35/2020, CNF n. 166/2018, CNF n. 74/2018, CNF n. 81/2017, CNF n. 2/2017, CNF n. 401/2016, CNF n. 101/2015, CNF n. 171/2014, CNF n. 53/2011).
La compensazione illegittima costituisce appropriazione indebita
L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi (Cass. n. 23239/2022, CNF n. 238/2020, CNF n. 77/2020)
Cfr., inoltre, la giurisprudenza sull’appropriazione indebita sub art. 30 cdf.
La procura all’incasso non giustifica l’indebito trattenimento delle somme stesse (né tantomeno esonera dall’obbligo di rendiconto)
La procura alle liti che facultizzi l’avvocato ad incassare somme per conto del cliente, di per sè non comprende né giustifica il trattenimento delle somme stesse, che il professionista ha invece l’obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dell’assistito rendendogliene altresì conto (CNF n. 121/2023, CNF n. 131/2021, CNF n. 238/2020, CNF n. 103/2018, CNF n. 14/2018, CNF n. 100/2017, CNF n. 81/2017).