Il termine per il deposito (e la notifica) delle decisione disciplinare è ordinatorio
Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Reg. CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione. Peraltro, l’art. 31 Reg. CNF 2/2014 non prevede – coerentemente con l’articolo 59, lett. k) L. n. 247/2012 – alcun termine per la notifica della decisione disciplinare (CNF n. 133/2024, CNF n. 49/2023, CNF n. 167/2020, CNF n. 90/2020, CNF n. 149/2019, CNF n. 136/2019, CNF n. 127/2019, CNF n. 122/2019, CNF n. 117/2019, CNF n. 110/2019, CNF n. 220/2018, CNF n. 133/2018, CNF n. 70/2018, CNF n. 255/2017, CNF n. 218/2017, CNF n. 148/2017, CNF n. 408/2016, CNF n. 300/2016, CNF n. 247/2016, CNF n. 239/2016, CNF n. 96/2015, CNF n. 81/2015, CNF n. 70/2015, CNF n. 59/2015, CNF n. 206/2014, CNF n. 183/2013, CNF n. 128/2013, CNF n. 67/2013, CNF n. 64/2013, CNF n. 48/2013, CNF n. 27/2013, CNF n. 87/2012).
La comunicazione e notifica a mezzo PEC dei provvedimenti del CDD (e dei COA) non richiedono attestazioni di conformità né relata
Anche ai sensi dell’art. 12, co. 1, L. n. 890/82 e del Codice dell’Amministrazione Digitale (artt. 2 co. 2 e 48 d.lgs. n. 82/2005 – CAD), il Consiglio distrettuale di disciplina (e il COA) ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata, che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, senza peraltro necessità di un’attestazione di conformità, relata, o altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile, operando eventualmente la sanatoria di eventuali nullità in virtù del raggiungimento dello scopo (art. 156 cpc). Peraltro, ove non sia espressamente vietata e sia tecnicamente possibile, tale modalità telematica di comunicazione e notifica appare addirittura doverosa, in ossequio ai princìpi di economicità ed efficacia previsti dall’art. 97 Cost. per il buon andamento della pubblica amministrazione (CNF n. 136/2024, CNF n. 303/2023, CNF n. 46/2023, CNF n. 254/2022, CNF n. 174/2022, CNF n. 57/2022, CNF n. 229/2021, CNF n. 175/2021, CNF n. 171/2021, Cass. n. 24896/2020, CNF n. 194/2020, Cass. n. 34445/2019, Cass. n. 34438/2019, Cass. n. 34435/2019, Cass. n. 34434/2019, Cass. n. 34430/2019, Cass. n. 34429/2019, CNF n. 120/2019, Cass. n. 20685/2018).
La notifica della decisione disciplinare in un luogo diverso dal domicilio eletto
La nullità della notifica della decisione disciplinare avvenuta in un luogo diverso dal domicilio eletto, deve ritenersi sanata dall’avvenuta tempestiva proposizione del ricorso secondo il principio generale dettato dall’articolo 156 cpc (CNF n. 225/2022, CNF n. 34/2015, CNF n. 110/2007, CNF n. 130/2005).
Procedimento disciplinare: la (asserita) mancata ricezione della decisione notificata a mezzo posta elettronica certificata
La ricevuta PEC di avvenuta consegna è opponibile ai terzi fino a prova contraria (DPR n. 68/2005, in combinato disposto con l’art. 48 CAD), la quale ultima tuttavia non può consistere in una mera perizia di parte, in mancanza di una attestazione di malfunzionamento spazio-temporale da richiedersi all’Ente certificatore che ha rilasciato la ricevuta stessa, a ciò abilitato in virtù di provvedimento autorizzativo ministeriale (CNF n. 341/2023, CNF n. 175/2021, CNF n. 142/2020).
La notifica della decisione disciplinare ad avvocato sospeso è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione
La notifica della decisione disciplinare all’avvocato personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per la relativa impugnazione, a nulla rilevando in contrario che l’avvocato stesso sia privo di jus postulandi per l’impugnazione medesima, giacché tale circostanza non costituisce causa di interruzione o sospensione del relativo termine di decadenza (Cass. n. 31570/2021).
La mancanza dell’attestazione di conformità della copia della decisione disciplinare rispetto all’originale
La mancanza dell’attestazione di conformità della copia della decisione disciplinare rispetto all’originale, così come la mancata sottoscrizione, non rilevano quali vizi di sua validità, la cui verifica va appunto fatta sull’originale che, per risultare valido, dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (CNF n. 171/2021, CNF n. 81/2021, CNF n. 44/2019, CNF n. 136/2018, CNF n. 59/2015).
La notifica della decisione disciplinare al domicilio eletto presso il difensore
In tema di procedimento disciplinare, qualora il professionista incolpato non voglia o non possa difendersi personalmente e si faccia assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato, ai fini del decorso del termine per l’impugnazione il provvedimento conclusivo deve essere notificato alla parte presso l’avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, neppure a mezzo PEC, a nulla rilevando che l’incolpato stesso abbia avuto aliunde conoscenza della decisione (CNF n. 153/2021, Cass. n. 27773/2020, Cass. n. 32725/2018, CNF n. 227/2018, Cass. n. 9149/2016, CNF n. 162/2014).
Tuttavia, seppur la decisione disciplinare debba essere notificata al domicilio eletto in giudizio dall’incolpato, ma una diversa modalità di notifica non determina nullità quando la notificazione abbia comunque raggiunto il proprio scopo e l’incolpato abbia proposto tempestivamente il gravame avverso la decisione stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della notifica della decisione del COA per essere avvenuta presso il suo studio professionale e non presso il domicilio eletto con l’atto di nomina del difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione). (CNF n. 110/2018, CNF n. 42/2014, CNF n. 110/2007).
Inefficace l’acquiescenza anteriore alla notificazione del provvedimento disciplinare
La deliberazione adottata dall’organo disciplinare a conclusione della discussione costituisce un primo elemento del procedimento di formazione della decisione, di per sé inidoneo ad integrarne da solo gli effetti sostanziali, di talché la decisione assume consistenza giuridica di provvedimento sanzionatorio soltanto con la sua pubblicazione mediante deposito dell’originale nella segreteria del Consiglio territoriale, così come prescritto dall’art. 51, co. 2 del R.D. n. 37/34, cui deve seguire ai fini dell’opponibilità degli effetti la sua notificazione all’incolpato. Va pertanto esclusa la configurabilità dell’acquiescenza dell’incolpato che abbia inteso conformarsi “di fatto” al dispositivo pronunciato dal Consiglio territoriale a conclusione della trattazione del procedimento disciplinare, atteso che l’acquiescenza, pur prescindendo dalla necessaria ricorrenza dei connotati della chiarezza e della concordanza, presuppone la sussistenza concreta di un provvedimento e l’attualità dei suoi effetti sulla sfera giuridica dell’interessato, con la conseguenza che, fino a quando l’atto non risulti formalmente adottato, non può concepirsi un’adesione preventiva ai suoi stessi effetti (CNF n. 155/2017).