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Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 33
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Ai sensi dell’art. 2961 cc, gli avvocati sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

L’oggetto dell’obbligo di restituzione della documentazione al cliente
La documentazione che il legale è tenuto a restituire (art. 33 cdf), comprende tutto quanto può interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità ivi inclusi atti, documenti e fascicoli. In particolare, ai fini della sussistenza di tale obbligo, è irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici fotocopie, così come è evidente che il diritto del cliente non sia condizionato all’indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, né circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite (CNF n. 253/2025, CNF n. 413/2024).

L’obbligo di restituzione della documentazione al cliente non presuppone una richiesta dettagliata
L’obbligo di restituzione della documentazione al cliente (art. 33 cdf) non presuppone una richiesta dettagliata giacché il legale è tenuto a restituire tutto quanto possa interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità ivi inclusi atti, documenti e fascicoli (CNF n. 112/2025).

L’omessa restituzione della documentazione al cliente
L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che, ai sensi degli artt. 2235 c.c. e 33 cdf l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario, trattandosi di comportamento assai disdicevole e comunque lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense (CNF n. 50/2025, CNF n. 451/2024, CNF n. 413/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 41/2024, CNF n. 179/2018, CNF n. 241/2017, CNF n. 213/2017, CNF n. 41/2017, CNF n. 204/2016, CNF n. 140/2016, CNF n. 138/2016, CNF n. 215/2014, CNF n. 223/2013, CNF n. 190/2011).
Peraltro, affinché tale obbligo sorga è sufficiente una richiesta semplice del cliente anche se non formulata per iscritto (CNF n. 90/2008), e l’obbligo stesso non viene meno allorché il cliente, per le sue particolari qualità soggettive, fosse eventualmente in grado di procurarsi o conoscere aliunde la documentazione stessa (CNF n. 208/2015).
In ogni caso, l’adempimento dell’obbligo non può neppure essere subordinato ad una liberatoria sul proprio operato (CNF n. 81/2021).

La restituzione dei documenti al cliente non può essere ritardata con la “scusa” della predisposizione della parcella
Il ritardo nella restituzione dei documenti richiesti dalla parte assistita (art. 33 cdf) non può essere giustificato dal professionista con la necessità di trattenere tali documenti ai fini della predisposizione delle proprie notule (CNF n. 413/2024).

Procedimento disciplinare: obbligo di restituzione documenti al cliente e presunzione di non colpevolezza
Secondo il principio accusatorio che informa il procedimento disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdf (Restituzione di documenti) presuppone la prova dell’inadempimento all’obbligo stesso, quindi dell’esistenza di documenti in possesso dell’avvocato e asseritamente non consegnati al cliente o alla parte assistita (Nella specie, l’avvocato aveva restituito il fascicolo al cliente, ma era stato comunque sanzionato per non aver restituito ulteriori -ma neppure individuati- atti di causa, di cui tuttavia non vi era prova che fosse in possesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato annullando in parte qua la sanzione irrogatagli dal CDD) (CNF n. 230/2024).

La “restituzione” dei documenti al cliente implica un comportamento attivo
Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 33 cdf) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione se, di fatto, ne sia impedita la materiale apprensione (Cass. n. 27072/2025, CNF n. 394/2024, CNF n. 171/2021)1.

L’obbligo di restituzione di documenti al cliente non è assolto mediante deposito presso il COA
L’obbligo dell’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta non è assolto mediante il deposito della documentazione stessa presso la sede dell’Ordine degli Avvocati affinché provveda alla riconsegna (CNF n. 103/2021, CNF n. 100/2013).

Mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente: l’illecito deontologico prescinde dal danno
L’illecito di cui all’art. 33 cdf presuppone la mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente, sicché sussiste anche in mancanza di danno per l’assistito (non incorso in decadenze o preclusioni di sorta), ciò potendo tutt’al più rilevare ai soli fini della dosimetria della sanzione (CNF n. 111/2025, CNF n. 28/2025, CNF n. 451/2024, CNF n. 92/2024, CNF n. 104/2011).

Subordinare al pagamento della parcella la restituzione dei documenti al cliente non è un illecito lieve né scusabile
Costituisce illecito disciplinare non lieve né scusabile (con conseguente inapplicabilità del richiamo verbale ex art. 22 co. 4 cdf) il comportamento dell’avvocato che, addirittura invocando proprie prassi di studio, subordini al pagamento del proprio compenso la restituzione della documentazione al cliente, in violazione dell’art. 33 co. 2 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso proposto dal COA avverso il richiamo verbale applicato dal CDD) (CNF n. 208/2025).

L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdf costituisce illecito deontologico permanente, il cui relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui il professionista ponga fine all’omissione, ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure – sollecitato in tal senso – opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado (Cass. n. 27072/2025, Cass. n. 4840/2025, CNF n. 162/2025)2.

NOTE

  1. In senso conforme, CNF n. 103/2021, Cass. n. 14233/2020, CNF n. 155/2020, CNF n. 64/2019, CNF n. 87/2015, CNF n. 68/2014. ↩︎
  2. In senso conforme, CNF n. 145/2025, CNF n. 29/2025, CNF n. 28/2025, Cass. n. 24268/2024, CNF n. 363/2024, CNF n. 282/2024, CNF n. 233/2024, CNF n. 196/2024, CNF n. 127/2024, CNF n. 262/2023, CNF n. 156/2023, CNF n. 201/2012, CNF n. 132/2011. ↩︎