Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 33 | |
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Ai sensi dell’art. 2961 cc, gli avvocati sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.
L’omessa restituzione della documentazione al cliente
L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che, ai sensi degli artt. 2235 c.c. e 33 cdf l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario, trattandosi di comportamento assai disdicevole e comunque lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense (CNF n. 66/2024, CNF n. 41/2024, CNF n. 179/2018, CNF n. 241/2017, CNF n. 213/2017, CNF n. 41/2017, CNF n. 204/2016, CNF n. 140/2016, CNF n. 138/2016, CNF n. 215/2014, CNF n. 223/2013, CNF n. 190/2011).
Peraltro, affinché tale obbligo sorga è sufficiente una richiesta semplice del cliente anche se non formulata per iscritto (CNF n. 90/2008), e l’obbligo stesso non viene meno allorché il cliente, per le sue particolari qualità soggettive, fosse eventualmente in grado di procurarsi o conoscere aliunde la documentazione stessa (CNF n. 208/2015).
In ogni caso, l’adempimento dell’obbligo non può neppure essere subordinato ad una liberatoria sul proprio operato (CNF n. 81/2021).
Procedimento disciplinare: obbligo di restituzione documenti al cliente e presunzione di non colpevolezza
Secondo il principio accusatorio che informa il procedimento disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdf (Restituzione di documenti) presuppone la prova dell’inadempimento all’obbligo stesso, quindi dell’esistenza di documenti in possesso dell’avvocato e asseritamente non consegnati al cliente o alla parte assistita (Nella specie, l’avvocato aveva restituito il fascicolo al cliente, ma era stato comunque sanzionato per non aver restituito ulteriori -ma neppure individuati- atti di causa, di cui tuttavia non vi era prova che fosse in possesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato annullando in parte qua la sanzione irrogatagli dal CDD) (CNF n. 230/2024).
La “restituzione” dei documenti al cliente implica un comportamento attivo
Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 33 cdf) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione se, di fatto, ne sia impedita la materiale apprensione (CNF n. 171/2021, CNF n. 103/2021, Cass. n. 14233/2020, CNF n. 155/2020, CNF n. 64/2019, CNF n. 87/2015, CNF n. 68/2014).
L’obbligo di restituzione di documenti al cliente non è assolto mediante deposito presso il COA
L’obbligo dell’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta non è assolto mediante il deposito della documentazione stessa presso la sede dell’Ordine degli Avvocati affinché provveda alla riconsegna (CNF n. 103/2021, CNF n. 100/2013).
Mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente: l’illecito prescinde dal danno
L’illecito di cui all’art. 33 cdf sussiste anche allorché il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto con colpevole ritardo, a nulla rilevando il fatto che ciò non abbia di fatto danneggiato il cliente, non incorso in decadenze o preclusioni di sorta (CNF n. 92/2024, CNF n. 104/2011).
L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdf costituisce illecito deontologico permanente (Cass. n. 24268/2024, CNF n. 233/2024, CNF n. 196/2024, CNF n. 127/2024, CNF n. 262/2023, CNF n. 156/2023, CNF n. 201/2012, CNF n. 132/2011).