Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 34
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L’art. 34 co. 1 cdf, nella parte in cui impone all’avvocato di rinunciare preventivamente a tutti gli incarichi ricevuti dal cliente, nel caso egli intenda avviare nei confronti del medesimo un’azione giudiziaria per conseguire il pagamento delle proprie prestazioni professionali, non si applica agli avvocati degli enti pubblici (CNF parere n. 100/2014).

L’art. 34 co. 1 cdf, nella parte in cui impone all’avvocato di rinunciare preventivamente a tutti gli incarichi ricevuti dal cliente, nel caso egli intenda avviare nei confronti del medesimo un’azione giudiziaria per conseguire il pagamento delle proprie prestazioni professionali, opera già nel momento in cui l’avvocato faccia istanza di parere di congruità della parcella al proprio COA essendo prodromica all’azione giudiziaria per recuperare il credito professionale (CNF parere n. 34/2022).

Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso: l’obbligo di rinunciare agli incarichi è inderogabile
Ai sensi dell’art. 34 cdf, l’avvocato per poter agire nei confronti del cliente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve previamente rinunciare a tutti gli incarichi da quel cliente conferitigli. Tale regola non lascia spazio alcuno alla possibilità di derogarvi attraverso il consenso della parte assistita, trattandosi di norma deontologica sottratta alla disponibilità delle parti (Nel caso di specie, al fine di garantirsi il pagamento del proprio compenso, l’avvocato -d’accordo con il cliente- aveva iscritto ipoteca giudiziale su un immobile di quest’ultimo, in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto sulla scorta di un riconoscimento di debito del cliente stesso, nei cui confronti non aveva tuttavia dismesso i mandati in corso, con il consenso dell’interessato medesimo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). (CNF n. 290/2024).

Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso
L’illecito disciplinare di cui all’art. 34 cdf si configura ogni qualvolta l’avvocato intenti una azione giudiziaria contro il proprio cliente senza aver preventivamente rinunciato al mandato alle liti, e quindi senza aver evitato, con l’unico mezzo possibile, qualsiasi situazione d’incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio assistito (CNF n. 290/2024, (CNF n. 38/2018).

Vedi anche Commento sub art. 68 cdf e art. 24 cdf.

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