Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo V – Dell’esecuzione delle decisioni disciplinari (artt. 34 – 35) ➡️ Art. 35 | |
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Nel caso in cui l’avvocato sia attinto da un provvedimento di sospensione allorché sia già in corso altra sospensione disciplinare e/o amministrativa (nella specie, per mancato pagamento del contributo di iscrizione ai sensi dell’art. 29 L. n. 247/2012), l’esecuzione di questa ulteriore sospensione avviene al termine di quella (CNF parere n. 30/2024).
Procedimento disciplinare e cautelare dinanzi al CDD: i limiti all’integrazione del rito da parte delle norme di procedura penale
Il procedimento disciplinare innanzi al CDD ha una struttura che non ricalca quella del processo penale, le cui norme, peraltro, possono quivi trovare applicazione, «se compatibili», solo «per quanto non specificatamente disciplinato» (art. 59, c. 1, lett. n, L. n. 247/2012); tale presupposto, in particolare, non ricorre con riferimento all’art. 415-bis c.p.p. (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari), atteso che la legge professionale e il suo regolamento di attuazione disciplinano in via autonoma e completa le garanzie dell’avvocato oggetto di una notizia di illecito nella fase che precede il dibattimento (CNF n. 24/2024).
V., anche, giurisprudenza in calce all’art. 62 L. n. 247/2012.