Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 36 | |
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L’esercizio di attività professionale in difetto di titolo abilitante.
L’esercizio di attività defensionale davanti alle giurisdizioni superiori in difetto di relativa abilitazione
Costituisce illecito deontologico, per violazione dell’art. 36 cdf, il comportamento dell’avvocato non cassazionista che svolga attività defensionale davanti alle giurisdizioni superiori, seppure in uno ad avvocati abilitati (CNF n. 274/2024, Cass. n. 21069/2023, CNF n. 242/2022).
L’attività professionale del praticante avvocato oltre i propri limiti di competenza
Contravviene all’art. 36 cdf il praticante avvocato che agisca in giudizio al di là delle competenze consentitegli dalla Legge, e ciò a prescindere dalla spendita o meno del titolo di avvocato, assumendo autonoma rilevanza e disvalore il comportamento dell’iscritto che abbia assunto il mandato pur non essendo in possesso della necessaria abilitazione per l’esercizio dell’attività difensiva (CNF n. 237/2023, CNF n. 176/2021, CNF n. 90/2015).
L’autentica della procura alle liti da parte di soggetto non abilitato allo svolgimento del relativo mandato
Sono atti qualificanti l’esercizio dell’attività professionale forense (quindi riservati ai soggetti a ciò abilitati) anche l’autentica della firma nella procura alle liti e l’attestazione di conformità del ricorso ai fini della relativa iscrizione a ruolo (CNF n. 176/2021)
Attività professionale temporanea in Italia da parte di avvocati comunitari: in mancanza di previa comunicazione al presidente del COA, è esercizio abusivo della professione forense
Ai fini della abilitazione all’esercizio dell’assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all’autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, costituisce presupposto indispensabile la formale comunicazione prescritta dall’art. 9 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, diretta al presidente dell’ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l’attività deve essere svolta, in difetto della quale il professionista – pur nominato difensore dell’imputato – non è abilitato a svolgere attività defensionale, dovendo, quindi, l’autorità procedente prescindere da tale nomina (Cass. n. 20524/2022).
L’esercizio della professione in periodo di sospensione
Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell’art. 36 co. 1 cdf, l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, a nulla rilevando in contrario l’asserita buona fede dell’incolpato (CNF n. 280/2024, CNF n. 270/2024, CNF n. 262/2024, CNF n. 15/2022, CNF n. 26/2021, CNF n. 173/2020, CNF n. 56/2020, CNF n. 177/2019, CNF n. 239/2017, CNF n. 91/2017, CNF n. 2/2016, CNF n. 195/2013, CNF n. 31/2012).
Peraltro, l’illecito in parola sussiste anche nel caso di:
– attività esercitata per il tramite di sostituti processuali (CNF n. 78/2014)
– mera richiesta di rinvio dell’udienza (CNF n. 5/2022, Cass. n. 20233/2018)
– mera accettazione del mandato professionale (CNF n. 192/2020, CNF n. 56/2020, CNF n. 53/2019, CNF n. 41/2019, CNF n. 133/2018)
– autentica della procura alle liti (CNF n. 176/2021, CNF n. 44/2021, CNF n. 56/2021, CNF n. 177/2019)
– richiesta di notifica (CNF n. 122/2019)
– richiesta di una copia autentica alla cancelleria (CNF n. 177/2019)
– invio di diffide e messe ovvero attività stragiudiziale riservata alla categoria forense (art. 2 co. 6 L. n. 247/2012), in quanto connessa all’attività giurisdizionale e svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato (CNF n. 216/2024, CNF n. 173/2020, CNF n. 57/2020, CNF n. 37/2013, CNF n. 132/2012).
– assistenza nel tentativo di conciliazione nell’ambito di una controversia di lavoro (pur trattandosi di attività professionale non riservata, poiché l’assistenza tecnica non è obbligatoria) (CNF n. 126/2021).
Il concorso nella violazione del divieto di attività professionale senza titolo ed uso di titoli inesistenti
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività (CNF n. 5/2022, CNF n. 197/2017, CNF n. 45/2015, CNF n. 51/2014).
L’esercizio di attività professionale in violazione del provvedimento di sospensione poi annullato in sede di gravame
L’annullamento, in sede di gravame, del provvedimento di sospensione (nella specie, cautelare) non agisce retroattivamente né ha efficacia “scriminante“ sicché non fa venir meno l’illiceità dell’attività medio tempore svolta dall’avvocato in violazione del provvedimento stesso (CNF n. 192/2020).
L’attività dello Studio legale presso la sede di un’agenzia d’affari
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato (Nel caso di specie, il professionista aveva i medesimi recapiti di una agenzia d’affari, con cui condivideva altresì la carta intestata, ingenerando confusione nei terzi) (CNF n. 102/2020).
Anche l’assistenza legale stragiudiziale e sporadica può costituire esercizio abusivo della professione forense
Il delitto di esercizio abusivo della professione legale ha natura istantanea e non esige un’attività continuativa od organizzata, giacché si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata, ovvero per il solo fatto che l’agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato, giacché l’illecito non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta (Nel caso di specie, il soggetto privo di titolo abilitativo aveva redatto una bozza di atto di citazione, poi non utilizzata, nonché curato una trattativa stragiudiziale con il difensore della controparte). (Cass. n. 20233/2018).
Illecita l’offerta di firmare ricorsi per cassazione predisposti da avvocati non abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori
Il comportamento di un Avvocato che invii in maniera indiscriminata, con modalità sostanzialmente di “offerta al pubblico”, una proposta di sottoscrizione di ricorsi innanzi la Corte di Cassazione predisposti da Colleghi privi dello specifico jus postulandi, costituisce una grave e molteplice violazione dei doveri di correttezza e probità e delle ulteriori regole deontologiche cui l’avvocato è tenuto (Nel caso di specie, il professionista aveva inviato una email ad oltre 10.000 giovani avvocati non abilitati avanti la Suprema Corte dichiarandosi disponibile a sottoscrivere i motivi di ricorso per Cassazione da loro stessi predisposti). (CNF n. 177/2012).
L’uso di titoli inesistenti.
Indebita utilizzazione del titolo di avvocato: l’illecito non viene meno se successivamente l’incolpato ottiene l’iscrizione all’albo
L’indebita utilizzazione del titolo di avvocato è un illecito disciplinare connotato da un grado rilevante di gravità, che peraltro non viene meno ex post con la sopravvenuta acquisizione del titolo stesso nelle more del relativo procedimento disciplinare (Cass. n. 17563/2019).
Illecito fregiarsi del titolo di Avvocato cassazionista senza essere iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
La condotta dell’Avvocato che utilizzi, nella carta intestata del proprio studio, il titolo di Avvocato Cassazionista pur non avendo mai effettivamente conseguito detto titolo, integra gli estremi della violazione prevista e sanzionata dall’art. 36 cdf, a nulla rilevando che lo stesso presenti tutti i requisiti formali e sostanziali per aver diritto al detto titolo di Avvocato Cassazionista e manchi soltanto la formale iscrizione (CNF n. 312/2024).
Per fregiarsi del titolo di “professore” non basta un qualsivoglia incarico di insegnamento
L’attività di insegnamento (nella specie, in corsi di formazione professionale) non legittima l’uso del titolo di professore, riservato ai docenti universitari in materie giuridiche (con l’obbligo di specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà di appartenenza), dovendo altrimenti ritenersi violati gli artt. 17 e 35 (informazioni sull’attività professionale) nonché 36 (uso di titoli inesistenti) del codice deontologico, stante l’evidente intento confusorio e captatorio, da ritenersi in re ipsa (CNF n. 136/2020, CNF n. 122/2020).