Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 37
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L’ottenimento di incarichi a mezzo agenti o procacciatori, in cambio di una percentuale sui compensi
Costituisce violazione dell’art. 37 cdf (Divieto di accaparramento di clientela) il comportamento dell’avvocato che acquisisca clientela mediante agenzie o procacciatori, specie se in cambio di una percentuale sui compensi o di altri vantaggi (CNF n. 23/2024, CNF n. 104/2018).

L’offerta di attività professionale gratuita non deve celare ipotesi di accaparramento di clientela
L’attività può prestare attività professionale in forma gratuita (art. 13 L. n. 247/2012), ma nei limiti imposti dal codice deontologico, ivi compreso il divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf) (CNF n. 130/2024).

Accaparramento di clientela: l’offerta di prestazione professionali gratuite
Vìola il divieto di cui all’art. 37, co.1, c.d.f. il comportamento del professionista che offra prestazioni reiteratamente qualificate gratuite, senza alcun cenno al pur previsto rimborso delle spese a carico degli assistiti, con richiamo strumentale all’istituto del patrocinio a spese dello Stato, con studiata e strategica estensione dell’offerta anche ad una ampia categoria di soggetti esercenti attività commerciali ed esclusi dal patrocinio, utilizzando diffusamente una comunicazione imprecisa, ambigua e suggestiva (CNF n. 130/2024).

L’accaparramento di clientela attraverso l’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero ad un costo simbolico
Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (CNF n. 219/2024, CNF n. 130/2024, CNF n. 177/2023, CNF 75/2021, CNF 148/2019, CNF n. 23/2019, CNF n. 246/2017, CNF n. 245/2017, CNF n. 244/2017, CNF n. 89/2013).

Vietato pubblicizzare l’assistenza legale a “zero spese di anticipo”
Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, “pubblicizzi” il proprio studio legale mediante l’offerta di assistenza legale a “zero spese di anticipo”, trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro e comunque contraria alle prescrizioni normative (artt. 17 e 35 cdf), anche in violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf). (CNF. n. 130/2024, CNF. n. 177/2023, CNF. n. 65/2022, CNF. n. 23/2019).

Processi e mass-media: illecito offrire assistenza legale gratuita in cambio di notorietà “da rimbalzo”
Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al fine di ricavarne una possibile notorietà, offra assistenza legale gratuita alle parti di un fatto di cronaca di grande clamore mediatico (CNF n. 177/2023, CNF n. 69/2018, CNF n. 390/2016).

Social media: l’invito a promuovere un’azione legale non sempre, né necessariamente, costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela
L’invito pubblico a promuovere un’azione legale non sempre né necessariamente costituisce violazione del divieto di cui all’art. 37 cdf, dovendosi piuttosto accertare se, in concreto, il comportamento stesso costituisca, o meno, accaparramento di clientela (Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicato sui social un video con cui invitava gli utenti a proporre, non necessariamente per il proprio tramite, una denuncia-querela contro la Regione Toscana, che agli inizi dell’emergenza pandemica aveva prospettato l’apertura di un centro Covid in un condominio, trattandosi di iniziativa a suo dire stigmatizzabile e successivamente, in effetti, dalla stessa Regione rinunciata. Aperto il procedimento disciplinare, il CDD archiviava motivatamente l’esposto, non rilevando in concreto una violazione dell’art. 37 cdf. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha quindi rigettato il gravame proposto dal COA di appartenenza dell’incolpato). (CNF n. 81/2022).

Divieto di accaparramento di clientela: l’invito ad aderire ad una class action tramite mandato professionale all’avvocato
Costituisce violazione disciplinare l’inosservanza dell’espresso divieto ex art. 37 cdf di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare (Nel caso di specie, sul sito internet di un comitato costituito ad hoc era pubblicato il modulo per l’adesione ad una class action mediante apposito mandato, da inviare allo studio professionale di un avvocato, previo versamento di una modesta somma, asseritamente imputata a spese vive). (Cass. n. 7501/2022, CNF n. 97/2021, CNF n. 93/2019).

Accaparramento di clientela mediante invio di corrispondenza: l’individuazione del giudice competente per territorio
Nel caso di accaparramento di clientela realizzato mediante l’invio di corrispondenza, l’illecito deve ritenersi commesso, ai fini della competenza territoriale del giudice disciplinare, nel luogo in cui il professionista ha lo studio professionale e da cui è stata predisposta e spedita la corrispondenza stessa, quindi a prescindere dal luogo cui è indirizzata (nella specie, in altra Regione), con ciò dando rilievo non al raggiungimento dello scopo (appunto l’acquisizione di clientela che in ipotesi potrebbe anche non accadere), bensì alla potenzialità lesiva della condotta posta in essere (CNF n. 132/2019).

Accaparramento di clientela e luogo in cui viene offerta la propria prestazione professionale
All’avvocato è fatto divieto di offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nonché nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 37 cdf) (CNF n. 93/2019).

Vietato stabilire la sede dello studio legale presso un’associazioni di categoria o società
Vìola l’art. 37 cdf l’avvocato presso il cui studio legale sia ubicata una associazione di categoria, issi un proprio recapito o la sede della sua attività professionale presso uffici di società, agenzie infortunistiche, agenzie di assicurazioni e servizi, società commerciali, associazioni di mutilati ed invalidi civili e comunque Enti o Associazioni che rappresentino categorie di lavoratori e/o professionisti, dei quali ne utilizzi i locali ricevendo anche clienti, usufruisca delle utenze telefoniche e ne indichi il recapito sulla propria carta intestata, così ponendo in essere le condizioni di potenziale accaparramento di clientela, indipendentemente dalla circostanza dell’effettivo raggiungimento di concreti vantaggi economici (CNF n. 219/2024, CNF n. 29/2016, CNF n. 46/2014, CNF n. 170/2012, CNF n. 21/2010, CNF n. 137/2008).

Rubrica giornalistica e accaparramento di clientela
L’avvocato che curi una rubrica giornalistica non può indicare in calce alla stessa i recapiti del proprio studio al fine dell’invio diretto della corrispondenza, in quanto ciò costituisce potenziale strumento di accaparramento o sviamento della clientela e deve perciò considerarsi strumento non conforme alla dignità e al decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato (CNF n. 83/2014).

Vietato il volantinaggio con cui si offrono prestazioni professionali gratuite
L’offerta di prestazioni professionali (nella specie, attraverso un volantino), senza adeguati requisiti informativi e comunque a costi molto bassi o, addirittura, a titolo gratuito appare suggestiva e attrattiva della clientela in maniera incompatibile con la dignità e il decoro (CNF n. 170/2012).

Accaparramento di clientela: vietato offrire prestazioni professionali “personalizzate” non richieste (specie se sfruttano fatti tragici)
Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà (art. 9 cdf), ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dello specifico divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf), il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, pubblichi informazioni sulla propria attività professionale in calce ad una pagina web su un evento tragico, così ponendo in essere una forma di pubblicità promozionale suggestiva, in quanto vòlta ad acquisire incarichi da parte di persone coinvolte in un contesto di particolare emergenza, così svilendo la reputazione non solo propria ma della professione forense, tanto da suscitare pubblico biasimo ed indignazione (CNF n. 219/2024, CNF 109/2024, CNF 276/2023, CNF 177/2023, CNF 38/2020, CNF 141/2019, CNF 139/2017).

Divieto di accaparramento di clientela: l’offerta di prestazione professionale non richiesta
Costituisce violazione disciplinare l’inosservanza dell’espresso divieto per l’avvocato di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare (Nel caso di specie, il professionista contattava clienti altrui offrendo la propria assistenza legale gratuita per ottenere risarcimento ai sensi della c.d. Legge Pinto, allegando alla comunicazione stessa una procura alle liti da sottoscrivere ed un foglio notizie da compilare). (CNF n. 93/2019).

L’offerta di prestazione personalizzata non richiesta (comma 5)
Il divieto stabilisce che un avvocato non può proporre spontaneamente i propri servizi legali a una persona determinata per una questione specifica, senza che tale persona lo abbia espressamente richiesto. In altre parole, l’avvocato non può avvicinarsi proattivamente a qualcuno per offrirgli assistenza legale riguardo a uno specifico problema legale, a meno che non sia stato quest’ultimo a richiederlo. Questa norma serve a tutelare la dignità e l’indipendenza della professione legale, evitando pratiche di accaparramento di clientela che potrebbero risultare invadenti o non etiche (ndr).

Differenze con l’offerta di consulenza gratuita lecita:

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