Codice deontologico ➡️ Titolo III – Rapporti con i colleghi (artt. 38 – 45) ➡️ Art. 38 | |
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L’azione nei confronti del Collega.
Azione nei confronti del collega: l’obbligo di preavviso non è escluso dalla paura di incrinare il rapporto fiduciario con il cliente
L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare (art. 38, co. 1, cdf). Conseguentemente, il mancato avviso non è giustificato dal paventato rischio di incrinare il rapporto fiduciario con il cliente (art. 11 cdf) (CNF n. 252/2023).
L’obbligo di preannunciare il giudizio nei confronti di un collega non vale per l’opposizione a decreto ingiuntivo (quand’anche con domanda riconvenzionale)
L’opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto in proprio da un Collega non rientra tra le iniziative giudiziarie in relazione alle quali sussiste l’obbligo di preavviso ex art. 38 cdf, stante la sostanziale qualità di attore del convenuto opposto; ciò, peraltro, quand’anche con l’opposizione stessa sia altresì proposta domanda riconvenzionale, la quale infatti, ancorché abbia ad oggetto diritti azionabili in via autonoma è pur sempre collegata alla causa petendi della domanda principale e costituisce un’iniziativa difensiva susseguente e dipendente da quella (CNF n. 102/2022, CNF n. 110/2015).
La notifica dell’atto di precetto senza preavviso al collega avversario
L’avvocato, espressamente richiesto dal collega avversario dei conteggi della somma dovuta ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato, è tenuto a preavvertire il difensore della controparte soccombente della intenzione di porre in esecuzione la sentenza, mediante intimazione formale di adempiere nel termine dilatorio prescritto dalla legge ex art. 480 cpc. Invece, non integra illecito deontologico alcuno, sotto il profilo della slealtà e della scorrettezza, il comportamento del professionista che, mediante intimazione di precetto di pagamento, dia esecuzione alla sentenza nei confronti della parte soccombente senza preventivamente avvertire i Colleghi avversari, atteso che, per un verso, un tale obbligo deve ritenersi sussistente solo quando il difensore della controparte abbia espressamente richiesto i conteggi della somma dovuta ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato, e che, per altro verso, il precetto di pagamento è di per sé, e per volontà del legislatore, l’esatto contrario della slealtà, costituendo l’invito (precedente il processo di esecuzione cui è esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso all’esecuzione (CNF n. 185/2017).
Gli obblighi deontologici da osservare prima di agire contro un collega
L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 38 cdf deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa. Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia; cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest’ultimo di evitare la sede giudiziaria (CNF n. 231/2017, CNF n. 77/2017, CNF n. 106/2012).
La previa comunicazione al collega da querelare non contrasta con l’obbligo di segretezza
La comunicazione al collega dell’iniziativa di sporgere querela e di iniziare un procedimento nei suoi confronti non si può considerare una violazione dell’obbligo di segretezza, ma anzi la corretta informazione al collega perché possa discolparsi, ricorrere alla bonaria definizione della vertenza, e comunque tutelare i propri diritti (CNF n. 60/2012)
L’avviso di cui all’art. 38 co. 1 cdf da parte di chi intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega può essere contenuto anche in atti giudiziali relativi ad una causa già pendente tra le parti (CNF n. 183/2013).
La registrazione di telefonate e colloqui
La registrazione di un colloquio o di una telefonata con un Collega senza il suo consenso
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che registri clandestinamente un colloquio o una conversazione telefonica con un collega (art. 38 cdf). Tale illecito, infatti, può ritenersi scriminato solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato ovvero affinché non sia portato a compimento, e non certo allorché la registrazione stessa abbia -ex ante- meri fini perlustrativi (CNF n. 142/2024, CNF n. 207/2003).
La registrazione clandestina delle udienze
Le reiterate registrazioni delle udienze, operate in modo clandestino e all’insaputa di tutti i presenti, sia pure in vista di successive produzioni in giudizio, costituiscono una grave violazione deontologica nei confronti dei colleghi, delle parti e degli stessi Magistrati, contravvenendo a quei principi di correttezza e lealtà richiamati nell’art. 38 cdf, e ciò a prescindere dalla rilevanza o irrilevanza penale della condotta (CNF n. 32/2023).
Illecito introdurre con l’inganno estranei ad una riunione con un collega
E’ contrario ai doveri di lealtà e correttezza introdurre artatamente estranei ad una riunione con un collega, mentendo sull’identità del terzo stesso (Nel caso di specie, l’avvocato aveva fatto partecipare all’incontro una grafologa, presentandola come praticante di studio). (CNF n. 45/2020).
Vietato registrare e far ascoltare a terzi in viva voce le telefonate dell’ignaro collega
Il precetto di cui all’art. 38 co. 2 cdf (secondo cui l’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega, senza il preventivo consenso o all’insaputa di questi) deve essere inteso nel senso che il divieto riguardi anche il caso in cui il telefono sia posto in viva voce per consentire ai terzi presenti di ascoltare la conversazione con il collega interlocutore (CNF n. 7/2016)
Illecito carpire informazioni strategiche sull’attività difensiva del collega avversario
Commette illecito disciplinare l’avvocato che si avvalga dell’opera di un cliente dell’avvocato avversario per ottenere, peraltro dietro compenso, informazioni sull’attività e sulle intenzioni difensive di quest’ultimo nella causa che a lui lo contrappone, a nulla rilevando che tale opera fraudolenta del terzo gli sia stata spontaneamente offerta oppure espressamente richiesta (CNF n. 245/2015).
La falsa rassicurazione circa il pagamento spontaneo da parte del proprio assistito
E’ contrario ai doveri di correttezza, lealtà e colleganza il comportamento dell’avvocato che comunichi al collega avversario l’intenzione del proprio assistito di adempiere al più presto, inducendolo così a soprassedere all’azione, al solo fine di poter guadagnare il tempo necessario ad attuare iniziative incompatibili con il prospettato adempimento (CNF n. 65/2013).