Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione
Ai sensi dell’art. 51 L. n. 247/2012 e dell’art. 4 Reg. CNF n. 2/2014, la competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato di cui all’art. 58 L. n. 247/2012 e all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 (Cass. n. 30650/2023, CNF n. 18/2023, CNF n. 2/2023, CNF n. 150/2022, CNF n. 213/2021, CNF n. 206/2021, CNF n. 167/2021, CNF n. 90/2020, CNF n. 80/2020, CNF n. 31/2020).
Tuttavia, la competenza spetta al secondo CDD se questo stia procedendo per una contestazione più ampia e comprensiva di quella del primo CDD, ai sensi dell’art. 30 co. 2 cpc (CNF n. 170/2005).
Inoltre, tali criteri si applicano anche ai procedimenti cautelari (CNF n. 79/2015, Cass. n. 3882/1993).
Peraltro, per tali criteri non è configurabile una questione di legittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione dei principi fissati dall’art. 25 Cost. sul giudice naturale, in quanto le suddette attribuzioni dei consigli professionali locali hanno natura amministrativa, non giurisdizionale (Cass. n. 7347/1983, riferita alla previgente disciplina – art. RDL n. 1578/1933 – ma identica alla attuale).
In ogni caso, l’autodenuncia del professionista non deroga a tali criteri (Cass. n. 538/1977).
Il trasferimento dell’incolpato nel corso del procedimento disciplinare non incide sulla competenza del CDD
L’eventuale (e comunque non consentito(*)) trasferimento del segnalato o incolpato presso altro Distretto non incide sul procedimento disciplinare in corso, che rimane radicato ove originariamente instaurato, in base al principio della perpetuatio jurisdictionis, secondo cui eventuali modificazioni dello stato esistente al momento dell’avvio del procedimento non determinano spostamenti della giurisdizione o della competenza in capo ad altro giudice (CNF n. 167/2021).
Sull’estensione del divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012) anche alle ipotesi di trasferimento ad altro COA, cfr. questo articolo.
Illecito disciplinare costituente anche reato: per la competenza territoriale del procedimento disciplinare, non trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura penale che fanno riferimento al criterio di collegamento costituito dal reato più grave
Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Ne consegue che, ai fini della competenza territoriale del procedimento disciplinare, non trovano operatività le disposizioni del codice di procedura penale che fanno riferimento al criterio di collegamento costituito dal reato più grave, dovendosi fare applicazione della specifica regola contenuta nell’art. 51 della citata l. n. 247 del 2012, alla cui stregua è competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare (Cass. n. 9547/2021).
La competenza disciplinare per territorio nel caso di concorso di persone
Nel caso di concorso di persone nell’illecito, il CDD che competente a giudicare uno di essi, è competente a giudicare anche gli altri incolpati per vis actractiva, fermo il principio di prevenzione (CNF n. 34/2012).
La competenza territoriale nel caso di illecito commesso a mezzo stampa
Nel caso di illecito deontologico commesso a mezzo stampa, il luogo in cui esso è stato commesso va individuato nel luogo di c.d. prima diffusione, analogamente a quanto previsto in ambito penale (CNF n. 204/2012, CNF n. 120/2010).
Inoltre, nel caso di illecito commesso a mezzo internet, la competenza spetta anche a tutti i CDD in cui il contenuto è stato diffuso, fermo il principio di prevenzione (CNF parere n. 61/2011).
Procedimento disciplinare: le deroghe alla competenza territoriale del CDD sono previste a garanzia di una maggiore imparzialità e serenità del giudicante
Le deroghe ai criteri di individuazione del giudice naturale in materia disciplinare, previste con riferimento ai Consiglieri COA e CDD (art. 4 co. 5 Reg. CNF 2/2014), stabiliscono uno spostamento di competenza analogamente a quanto accade per i procedimenti riguardanti i magistrati, al fine di garantire una maggiore imparzialità e serenità del giudicante (CNF n. 112/2020).
Procedimento disciplinare: le deroghe alla competenza territoriale del CDD sono tassative
Le deroghe ai criteri di individuazione del giudice naturale in materia disciplinare, previste con riferimento ai Consiglieri COA e CDD (art. 4 co. 5 Reg. CNF 2/2014), hanno natura tassativa e quindi non si applicano a fattispecie diverse in via di interpretazione estensiva o analogica, né peraltro in subjecta materia si applicano le disposizioni del codice di procedura penale sulla c.d. legittima suspicione (art. 45 cpp) essendoci una disciplina espressa dell’Ordinamento forense (Cass. n. 9547/2021, CNF n. 159/2021).
La regola sulla competenza fissata dall’art. 4 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 si applica anche agli esposti aventi a oggetto comportamenti relativi a condotte di un componente del CDD, attinenti allo svolgimento della funzione istituzionale (CNF parere n. 66/2021).
Accaparramento di clientela mediante invio di corrispondenza: l’individuazione del giudice competente per territorio
Nel caso di accaparramento di clientela realizzato mediante l’invio di corrispondenza, l’illecito deve ritenersi commesso, ai fini della competenza territoriale del giudice disciplinare, nel luogo in cui il professionista ha lo studio professionale e da cui è stata predisposta e spedita la corrispondenza stessa, quindi a prescindere dal luogo cui è indirizzata (nella specie, in altra Regione), con ciò dando rilievo non al raggiungimento dello scopo (appunto l’acquisizione di clientela che in ipotesi potrebbe anche non accadere), bensì alla potenzialità lesiva della condotta posta in essere (CNF n. 132/2019).
La competenza per i procedimenti riguardanti i consiglieri non muta alla cessazione della carica
Il principio generale enunciato nell’art. 5 c.p.c. (secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo) si applica anche al procedimento disciplinare, sicché la competenza per i procedimenti riguardanti i consiglieri, determinata al momento dell’esercizio dell’azione disciplinare, non muta alla cessazione della carica consiliare (CNF n. 145/2015).
La competenza territoriale del COA non muta per ragioni di connessione
Nel procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, ai fini della determinazione della competenza territoriale, non può farsi luogo all’applicazione delle norme in tema di modifica della competenza per ragioni di connessione (artt. 40 cpc e 45 cpp) (CNF n. 22/2014, Cass. n. 19705/2012, Cass. n. 23287/2010).