Codice deontologico ➡️ Titolo III – Rapporti con i colleghi (artt. 38 – 45) ➡️ Art. 42
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Apprezzamenti denigratori nei confronti del Collega: illeciti anche se pronunciati nella dimensione non professionale ovvero della vita privata
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e perciò anche in tale ambito deve in ogni caso astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sulle capacità professionali di un collega, che l’art. 42 cdf ammette -seppur non in modo indiscriminato- solo se il Collega stesso sia parte del giudizio e ciò sia necessario alla tutela di un diritto (Nel caso di specie, durante un colloquio con un terzo, l’avvocato esprimeva apprezzamenti denigratori -tra cui “capra”- nei confronti del proprio ex collaboratore di studio, ritenuto solo capace di fare “decreti ingiuntivi su sentenze”). (CNF n. 234/2020).

Lecito riferire in giudizio, per necessità difensive, notizie riguardanti il collega avversario (purché attinenti alla causa)
Il deposito in giudizio di un esposto disciplinare contro il collega avversario non vìola il disposto di cui all’art. 42 cdf, qualora abbia attinenza con i fatti di causa e costituisca un “rafforzativo” della bontà della propria tesi, secondo necessità difensive non sindacabili in sede deontologica (CNF n. 258/2021, CNF n. 257/2021, CNF n. 171/2015).

V. pure art. 52 cdf (Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti).

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