| Codice deontologico ➡️ Titolo III – Rapporti con i colleghi (artt. 38 – 45) ➡️ Art. 42 | |
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Apprezzamenti denigratori nei confronti del Collega: illeciti anche se pronunciati nella dimensione non professionale ovvero della vita privata
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e perciò anche in tale ambito deve in ogni caso astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sulle capacità professionali di un collega, che l’art. 42 cdf ammette -seppur non in modo indiscriminato- solo se il Collega stesso sia parte del giudizio e ciò sia necessario alla tutela di un diritto (Nel caso di specie, durante un colloquio con un terzo, l’avvocato esprimeva apprezzamenti denigratori -tra cui “capra”- nei confronti del proprio ex collaboratore di studio, ritenuto solo capace di fare “decreti ingiuntivi su sentenze”). (CNF n. 234/2020).
Vietato depositare in giudizio un esposto contro un Collega al solo fine di screditarlo agli occhi del Giudice
Il deposito in giudizio di un esposto disciplinare contro il Collega avversario vìola il disposto di cui all’art. 42 cdf, qualora sia irrilevante ai fini della difesa del cliente e non abbia attinenza con i fatti di causa neppure come “rafforzativo” della bontà della propria tesi (secondo necessità difensive non sindacabili in sede deontologica), ma sia esclusivamente finalizzato a mettere in cattiva luce la persona dell’avvocato
(CNF n. 28/2025, CNF n. 23/2025, CNF n. 258/2021, CNF n. 257/2021, CNF n. 180/2015, CNF n. 171/2015).
V. pure art. 52 cdf (Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti).