Codice deontologico ➡️ Titolo III – Rapporti con i colleghi (artt. 38 – 45) ➡️ Art. 43
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L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdf (CNF n. 336/2023, CNF n. 245/2023, CNF n. 234/2023, CNF n. 129/2022, CNF n. 259/2021, CNF n. 193/2016, CNF n. 140/2016).

L’obbligo deontologico di corrispondere il compenso al domiciliatario presuppone un obbligo giuridico di natura civile
L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdf, sicché negli altri casi è sufficiente che, per Colleganza, il dominus si adoperi affinché siano soddisfatte le legittime richieste economiche del Domiciliatario per le prestazioni svolte, all’uopo eventualmente postergando il proprio credito (CNF n. 129/2022, CNF n. 49/2020).
Infatti, l’art. 43 cdf non disciplina la fattispecie in cui l’avvocato sia stato direttamente incaricato dal cliente, giacché in tal caso non sussiste in capo al dominus la solidarietà passiva per il pagamento delle competenze del procuratore domiciliatario o, comunque, del co-difensore (CNF n. 129/2022, CNF n. 244/2018).

L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
La violazione dell’art. 43 cdf (secondo cui l’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente) è un illecito omissivo di natura permanente, per il quale, finché perdura, non decorre prescrizione (CNF n. 215/2024, CNF n. 2/2013).

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