Codice deontologico ➡️ Titolo III – Rapporti con i colleghi (artt. 38 – 45) ➡️ Art. 44
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L’impugnazione della transazione per fatti NON sopravvenuti alla stipula dell’accordo
Costituisce illecito disciplinare violativo dell’art. 44 cdf il comportamento dell’avvocato che presti la sua assistenza professionale per la stipula di un atto di transazione in favore di una delle parti e successivamente assista la parte medesima nel giudizio di impugnazione della transazione per fatti già conosciuti prima della stipula e non sopravvenuti alla stessa (CNF n. 66/2018, CNF n. 167/2013, CNF n. 177/2007).

Il divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega riguarda anche le singole clausole contrattuali
Il divieto di impugnare la transazione (se non per fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti), stabilito dall’art. 44 cdf, non riguarda soltanto l’intero negozio ma anche le singole clausole di esso, le quali -quantunque giuridicamente accessorie- ne abbiano comunque condizionato la formazione e caratterizzato il contenuto (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata limitata alla sola clausola penale, di cui l’avvocato eccepiva la nullità perché integrante asserito “abuso del diritto”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (CNF n. 212/2013).

Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione del titolo esecutivo
Non vìola l’art. 44 cdf (“Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega”) l’avvocato che, dopo essersi accordato per l’estinzione del giudizio ex art. 309 cpc, presenzi invece all’udienza al fine di ottenere la condanna al pagamento dell’importo dell’imposta di registro successivamente determinata dal competente ufficio e vanamente richiesta alla controparte stessa, trattandosi di fatto sopravvenuto (CNF n. 88/2017, CNF n. 51/2017).

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