Codice deontologico ➡️ Titolo III – Rapporti con i colleghi (artt. 38 – 45) ➡️ Art. 45 | |
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Sostituzione di un collega nella difesa: gli obblighi a carico dell’avvocato subentrante
Il subentro nella difesa presuppone sia la preventiva cessazione del precedente mandato per qualsiasi causa (revoca, rinuncia), sia la comunicazione del subentro stesso al collega sostituito adoperandosi affinché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte ex art. 45 cdf, nel rispetto del rapporto di colleganza nonché dell’interesse generale dell’Avvocatura nel suo insieme al mantenimento di un comportamento improntato ai doveri di lealtà e di correttezza (CNF n. 27/2024, CNF n. 79/2022, CNF n. 82/2019, CNF n. 232/2017).
La sostituzione del collega nell’attività di difesa
In caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale deve render nota la propria nomina al collega sostituito in tempi ragionevolmente congrui rispetto all’assunzione dell’incarico, al fine di fornire al precedente difensore la consapevolezza della nuova nomina (connessa alla cessazione del rapporto professionale) e di far sì che il legale subentrato nell’incarico si adoperi affinchè il collega venga soddisfatto nelle legittime pretese per la attività svolta (CNF n. 22/2015).
L’obbligo di adoprarsi per il pagamento della parcella del collega non è escluso dalla conflittualità di questo con il cliente
I rapporti conflittuali tra il cliente ed il collega cui si sia subentrati non valgono di per sè ad escludere l’obbligo del nuovo difensore di avvertire il collega sostituito e di adoprarsi affinché il cliente soddisfi le sue richieste economiche, con onere della prova dell’assolvimento di tale obblighi a carico del professionista subentrante (CNF n. 55/2013, CNF n. 124/2011, CNF n. 151/1996).