Codice deontologico ➡️ Titolo IV – Doveri dell’avvocato nel processo (artt. 46 – 62) ➡️ Art. 46 | |
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L’obbligo di colleganza cede rispetto al dovere di difesa
L’obbligo di colleganza -che il nuovo codice deontologico non inserisce tra i doveri “primari”, volendo con ciò sottolineare che esso cede rispetto al dovere di difesa (art. 46 cdf)- se impone all’avvocato di tenere coi colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, non esige che l’avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito (salvo che non siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia), né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell’azione intrapresa nonostante il comportamento passivo ed inerte della controparte che, in particolare, si disinteressi completamente della lite, restando contumace (CNF n. 247/2018).
La trattazione della causa in assenza (incolpevole) del collega avversario
Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza l’avvocato che, pur avvertito dell’incolpevole ritardo o definitiva assenza della controparte all’udienza, discuta la causa in assenza del Collega, la cui eventuale rimessione in termini, peraltro, non farebbe venir meno la rilevanza disciplinare della condotta, rappresentando anzi la conferma che l’incolpato avrebbe potuto tenere un contegno diverso, senza con ciò mancare ai propri doveri di difesa (CNF n. 143/2016, CNF n. 160/2015, CNF n. 106/2011, CNF n. 137/1995).
Per i casi di esclusione della responsabilità disciplinare, cfr. CNF n. 5/1990 (nella specie: un’ora di attesa e senza che controparte avvisasse del ritardo), nonché CNF n. 13/2002 (nella specie: due ore di attesa).
La riapertura del verbale d’udienza in assenza (e all’insaputa) del Collega di controparte
Il dovere di difesa non può essere inteso come possibilità di agire con qualsiasi mezzo per ottenere ragione in favore della parte assistita, stante la funzione sociale che l’avvocato assolve nei confronti della collettività, a garanzia dei principi dello stato di diritto e dell’interesse generale al corretto esercizio della giurisdizione (Nel caso di specie, l’avvocato -arrivato in ritardo all’udienza, già conclusa ex art. 309 cpc- chiedeva ed otteneva la riapertura del verbale dal Giudice, il quale tratteneva la causa in decisione assegnando termine per il deposito della comparsa conclusionale, di cui tuttavia non veniva data notizia alla controparte) (CNF n. 228/2015).
La deontologia processuale tutela l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia
I doveri deontologici relativi allo svolgimento di attività processuali nei confronti dei colleghi si fondano su principi dell’etica professionale che non tutelano soltanto gli interessi e i diritti delle parti direttamente coinvolte nelle violazioni, ma anche l’interesse della società al corretto esercizio della funzione che l’avvocato è chiamato a svolgere nell’amministrazione della giustizia; ne deriva che eventuali violazioni sono perseguibili indipendentemente dalla reazione dei soggetti nei confronti dei quali sono commesse (CNF n. 89/2012, CNF n. 88/2012).