Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo I – Dei consigli distrettuali di disciplina forense (artt. 1 – 9) ➡️ Capo II – Competenza (artt. 4 – 9)➡️ Art. 5
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Sui conflitti di competenza tra CDD
Il CNF è competente, ai sensi dell’art. 36 co. 1 L. n. 247/2012, a pronunciarsi in ordine ai conflitti – negativi o positivi – di competenza tra CDD diversi. Tale conflitto, peraltro, è ammissibile anche se solo potenziale (virtuale), ovvero quando ancora nessun procedimento disciplinare risulti ancora aperto tra i CDD stessi, allorché il relativo ricorso risulti sorretto da un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata e non da un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (CNF n. 150/2022, CNF n. 159/2021; contra, CNF n. 206/2021, CNF n. 77/2019, CNF n. 321/2016, secondo cui invece il conflitto di competenza avanti al CNF presuppone l’apertura o pendenza dei procedimenti disciplinari).

Inammissibile un conflitto di competenza tra giudice ordinario e CDD
La decisione disciplinare emessa dal Consiglio territoriale è un provvedimento amministrativo di natura giustiziale, sicché non costituisce una “decisione” di natura giurisdizionale che possa dar astrattamente luogo ad un conflitto di competenza ex art. 28 cpp, trovando il suo mezzo di impugnazione in sede giurisdizionale nel ricorso al CNF ai sensi dell’art. 61 L. n. 247/2012 (CNF n. 9/2021, CNF n. 412/2020).

Il conflitto di competenza fra i Consigli distrettuali di disciplina può essere sollevato dinanzi al CNF solo dal CDD
Il CDD è l’organo deputato a sollevare in via esclusiva il conflitto di competenza territoriale davanti al CNF. Tale disciplina, peraltro, non contrasta con le norme costituzionali, in ragione della natura amministrativa del procedimento disciplinare di primo grado ed in considerazione del fatto che il diritto di difesa dell’incolpato può essere adeguatamente tutelato in sede di impugnazione dell’eventuale decisione che lo sanzioni, anche proponendo la censura di incompetenza dell’organo di disciplina (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’incolpato avverso la decisione con cui un CDD aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere a favore di altro CDD). (CNF n. 77/2019).

Procedimento disciplinare: sui conflitti di competenza decide, anche d’ufficio, il CNF
Qualora un CDD si dichiari incompetente a decidere e trasmetta gli atti del fascicolo ad altro CDD, che a sua volta si dichiari incompetente, il CNF può determinare definitivamente la competenza del giudice disciplinare, anche d’ufficio ovvero su ricorso dei legittimati che vi abbiano interesse (CNF n. 18/2018).

Il conflitto di competenza tra consigli territoriali non può riguardare l’esecuzione delle sanzioni disciplinari
Il conflitto di competenza tra i CDD presuppone la pretesa di esercitare il potere disciplinare da parte di due Consigli territoriali, nei confronti dello stesso professionista, in relazione al medesimo comportamento. Deve conseguentemente escludersi la sussistenza di un possibile conflitto di competenza per ragioni diverse, ovvero in relazione all’esecuzione delle sanzioni disciplinari (CNF n. 136/2018).

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