Codice deontologico ➡️ Titolo IV – Doveri dell’avvocato nel processo (artt. 46 – 62) ➡️ Art. 55 | |
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Il rapporto dell’avvocato con i testimoni: i requisiti dell’illecito
Affinché la condotta sia deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 55 cdf, è necessaria la concorrenza di tre condizioni: che l’avvocato (i) si intrattenga con i testimoni, (ii) facendo uso di argomenti ontologicamente idonei a provocare forzature o suggestioni del teste ovvero a creare una situazione psicologica della persona tale da alterare una non spontanea e/o falsa rappresentazione della realtà, (iii) funzionale ad ottenere dal teste delle deposizioni a favore della parte (CNF n. 112/2012).
Investigazioni difensive: l’illecito deontologico non presuppone la dichiarazione di inutilizzabilità della prova
La normativa in tema di indagini difensive prevede particolari cautele nel contatto del difensore dell’imputato con persone diverse dalle persone informate sui fatti. In particolare, l’invito rivolto alla persona offesa da reato deve essere scritto ed occorre sia dato avviso al difensore della persona offesa (se conosciuta), indicando espressamente la opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all’atto. La violazione di tali obblighi ha conseguenze disciplinari (art. 55 ncdf), le quali prescindono dalla dichiarazione di inutilizzabilità delle indagini stesse da parte dell’Autorità Giudiziaria (art. 391 bis cpp). (CNF n. 229/2017)
La verbalizzazione d’udienza non fedele ai fatti
L’avvocato che si presti alla verbalizzazione d’udienza ha sempre il dovere di fedele trascrizione, costituendo grave illecito deontologico -che compromette pure il rapporto di fiducia tra magistrati e difensori- un intervento sul testo dettato dal giudice senza alcuna esplicita autorizzazione dello stesso, specie in sede di assunzione testimoniale (Nel caso di specie, il professionista aveva aggiunto al verbale la frase “Ma non ricordo bene” attribuendola ad un teste quando questo si era già allontanato dall’aula. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione per mesi tre). (Cass. n. 31108/2017, CNF n. 231/2016).
Il divieto di intrattenersi con i testimoni o futuri tali
L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni o futuri tali (cioè coloro che non abbiano ancora formalmente assunto detta qualità), sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (Cass. n. 12183/2015, CNF n. 133/2014).
L’audizione di un futuro teste presso il proprio studio legale
Costituisce violazione deontologica di rilevanza disciplinare ai sensi dell’art. 52 cdf, l’audizione di un futuro teste, da parte di un legale presso il suo studio, alla presenza di collaboratori del professionista, trattandosi di una condotta non rivolta allo svolgimento della legittima attività di valutazione della rilevanza defensionale delle informazioni in possesso del teste, da svolgersi con adeguate garanzie di riservatezza, ma di un’audizione svolta esclusivamente al fine di precostituirsi prove testimoniali sull’oggetto del colloquio, condotto deliberatamente alla presenza di terzi, in modo da potersene avvalere per contestare la non veridicità della successiva deposizione resa davanti al giudice (Cass. n. 22380/2011).