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Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo I – Dei consigli distrettuali di disciplina forense (artt. 1 – 9) ➡️ Capo II – Competenza (artt. 4 – 9)➡️ Art. 6
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Procedimento disciplinare: i casi di astensione e ricusazione sono tassativi
Gli istituti dell’astensione e della ricusazione (art. 51 e 52 c.p.c. e art. 36 e 37 c.p.p.) sono a presidio dell’imparzialità del giudicante e devono sussistere nei termini tassativi stabiliti dalle norme, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga ai principi del giudice naturale precostituito per legge (CNF n. 209/2021, CNF n. 219/2020).

Non basta querelare, intentare una causa o fare un esposto contro il proprio giudice per poi ricusarlo o chiederne l’astensione
La pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio (CNF n. 27/2022, CNF n. 136/2020, CNF n. 122/2020).
Per gli stessi motivi, la presentazione di un esposto nei confronti del soggetto giudicante non può configurare un obbligo di astensione per “grave inimicizia” e, in ogni caso, l’omessa astensione di un consigliere, in assenza di rituale istanza di ricusazione, non comporta la nullità della decisione e non può pertanto essere dedotto come motivo di impugnazione (CNF n. 397/2024, CNF n. 244/2021, CNF n. 189/2016).

L’indicazione come teste di un Consigliere CDD non basta a giustificarne la ricusazione
In tema di procedimento disciplinare, la richiesta dell’incolpato di ammettere come teste un componente della propria Sezione CDD non è di per sè causa di astensione e ricusazione del componente stesso, specie in assenza dell’avvenuta deposizione testimoniale e ancor di più in assenza del giudizio di ammissibilità relativamente alla sua deposizione, giacché la predetta istanza istruttoria non è tra le cause previste dall’art. 36 del c.p.p. come espressamente richiamato dall’art. 6 Reg. CNF n. 2/2014 (CNF n. 397/2024).

Procedimento disciplinare: in assenza di ricusazione, l’omessa astensione di un consigliere non comporta nullità della decisione
Nel procedimento disciplinare, in difetto di rituale e tempestiva istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può essere dedotto come motivo di impugnazione (CNF n. 133/2024, CNF n. 266/2022, CNF n. 187/2020, CNF n. 87/2019).
Contra, In tema di procedimento disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato unicamente nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento. In ogni altra ipotesi assumono rilievo solo specifici motivi di ricusazione, rimanendo esclusa in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento (CNF n. 222/2022, CNF n. 206/2022, Cass. n. 19526/2018).

Procedimento disciplinare: è tardiva l’istanza di ricusazione proposta dopo la trattazione o discussione
Il rimedio della ricusazione mira a preservare l’imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo, a pena di inammissibilità la relativa istanza va proposta e decisa al più tardi «prima dell’inizio della trattazione o discussione» della causa ex art. 52, co. 2, c.p.c. (CNF n. 266/2022, CNF n. 193/2021, CNF n. 192/2021, CNF n. 188/2021).

Al procedimento disciplinare avanti al CDD non si applicano le norme in tema di astensione del giudice
Il procedimento disciplinare innanzi ai Consigli distrettuali di disciplina ha natura amministrativa (come del resto quello avanti ai COA) di natura giustiziale, non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, con conseguente inapplicabilità degli artt. 111 e 112 Cost, il che porta ad escludere la possibilità di invocare le norme in tema di astensione del giudice contenute nei codici di procedura civile e penale. A tacere del fatto che l’inosservanza dell’obbligo di astensione di cui all’art. 51 n. 1 c.p.c. determina la nullità del provvedimento ciò nonostante emesso, solo ove il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento, ogni altra ipotesi dovendo essere fatta valere semmai come motivo di ricusazione (CNF n. 195/2024, CNF n. 222/2022, CNF n. 206/2022, Cass. n. 19030/2021).

Procedimento disciplinare: il consigliere che abbia difeso una controparte dell’incolpato non ha perciostesso l’obbligo di astenersi
Non costituisce causa di astensione o ricusazione (artt. 51 e 52 cpc) la mera circostanza che il Consigliere disciplinare assista o abbia assistito, in giudizi civili o penali, l’esponente ovvero soggetti aventi posizioni processuali contrapposte a quelle di persone patrocinate dall’incolpato (CNF n. 187/2020, CNF n. 255/2017).

Le “gravi ragioni di convenienza” obbligano all’astensione ma non legittimano la ricusazione del giudice disciplinare
Il giudice disciplinare ha l’obbligo di astensione in presenza di “gravi ragioni di convenienza” (art. 36, co. 1, lett. h, c.p.p., in combinato disposto con l’art. 59, co. 1, lett. n, L. n. 247/12 e con l’art. 6, co. 1, reg. CNF n. 2/2014), ma a differenza delle altre ragioni di astensione (art. 36, co. 1, c.p.p.), tali ultime non si convertono in motivo di ricusazione (art. 37, co. 1, lett. a, c.p.p.). (CNF n. 165/2019).

Il consigliere che sia stato testimone oculare in un giudizio penale contro l’incolpato non ha l’obbligo di astenersi nei procedimenti disciplinari a carico dell’incolpato medesimo per fatti diversi
L’aver assistito quale testimone oculare a vicende di interesse penale relative all’incolpato non rileva quale causa di astensione o di ricusazione (CNF n. 136/2018).

I (tassativi) casi di astensione obbligatoria del giudice ex art. 51 c.p.c. sono applicabili anche al processo disciplinare
I casi di astensione obbligatoria del giudice di cui all’art. 51 c.p.c., applicabili anche al processo disciplinare, sono di stretta interpretazione in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga ai principi del giudice naturale precostituito per legge (CNF n. 255/2017).

Nella fase pre-procedimentale non opera la disciplina in tema di astensione e ricusazione
Qualsiasi attività svolta dal Consiglio territoriale attraverso i propri componenti nella fase di indagine anteriore e propedeutica all’instaurazione del procedimento disciplinare (che trova il suo momento iniziale nell’attività prevista e disciplinata dall’art. 47 del r.d. 22/1/1934 n. 37) deve ricondursi ad una vera e propria azione amministrativa, sottratta perciò alla tassatività delle ipotesi ex artt. 51 e 52 c.p.c., relative all’obbligo di astensione ed alla facoltà di ricusazione (CNF n. 255/2017, CNF n. 206/2015).

L’astensione facoltativa per gravi ragioni di convenienza
L’esistenza di un giudizio (pendente o anche già definito) tra l’incolpato ed il suo giudice disciplinare può integrare il requisito delle “gravi ragioni di convenienza” che legittima l’astensione facoltativa ex art. 51, co. 2, cod.proc.civ. (CNF n. 16/2016, CNF n. 213/2012).

Ricusazione: l’affermazione, nel rinvio “a breve”, che sarebbero prossimi i termini di prescrizione non è una indebita anticipazione di giudizio
In tema di procedimento disciplinare, la concessione di un rinvio breve “essendo prossimi i termini di prescrizione” ha carattere neutro e funzionale a giustificare la brevità del rinvio concesso in relazione alle questioni di prescrizione connesse al procedimento, sicché non costituisce indebita anticipazione di giudizio sulla colpevolezza dell’incolpato e neppure sulla prescrizione, e pertanto non rileva quale causa di ricusazione ex art. 37 co. 1 lett. b c.p.p., a cui rinvia l’art. 6 Reg. CNF n. 2/2014 (CNF n. 452/2024).

Le cause di ricusazione sono tassative
Le cause di ricusazione ex artt. 36 e 37 c.p.p. a cui rinvia l’art. 6 Reg. CNF n. 2/2014 sono tassative e, dunque, non è ammessa un’interpretazione delle stesse in via analogica o, addirittura, estensiva (CNF n. 452/2024).