Codice deontologico ➡️ Titolo IV – Doveri dell’avvocato nel processo (artt. 46 – 62) ➡️ Art. 61
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I doveri deontologici dell’avvocato-arbitro
L’art. 61 cdf impone l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro, senza distinzione tra arbitro rituale e irrituale, né di ruolo tra presidente e arbitro di parte, cosicché l’arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale ma anche apparire tale, in un ruolo di sostanziale e formale terzietà nel giudicare la controversia con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori. Conseguentemente, anche a prescindere dall’eventuale consenso delle parti che ne fossero edotte, costituiscono circostanze intrinsecamente incompatibili con i predetti doveri la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l’assistenza dello stesso difensore, il rapporto di coniugio o convivenza more uxorio tra difensore e arbitro. Infine, quanto all’individuazione del dies a quo prescrizionale, tale illecito deve ritenersi di tipo continuato fino alla pronuncia del lodo (CNF n. 259/2022, Cass. n. 7761/2020, CNF n. 217/2018).

I doveri e divieti deontologici in tema di arbitrato si applicano anche a quello irrituale
L’art. 61 cdf enuncia un principio che impone l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro, senza distinzione né tra arbitro rituale e irrituale, né tra il ruolo di presidente o di arbitro di parte, cosicché l’arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale, ma deve anche apparire tale, perché possa svolgere la sua funzione in un ruolo di terzietà, con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori (CNF n. 259/2022).

Costituisce violazione dell’art. 61 del codice deontologico forense l’assunzione e l’esercizio dell’incarico di componente di un collegio arbitrale in situazione di incompatibilità (nella specie, in quanto professionista associato del difensore di una delle parti), a nulla rilevando la mancata contestazione della circostanza nel corso del procedimento arbitrale, per essere il divieto di assunzione sancito da tale norma volto a tutelare il profilo deontologico dell’avvocatura garantendo l’indipendenza e l’imparzialità del collegio arbitrale in quanto tale, a prescindere dalla correttezza dello svolgimento del mandato (Cass. n. 7761/2020).

L’arbitro non può successivamente difendere la parte in quello stesso giudizio
La funzione di arbitro, ancorché designato dalla parte, è improntata a principi di terzietà ed imparzialità, sicché non può essere consentito all’avvocato, che abbia in precedenza assunto la veste di arbitro, accettare la difesa di una delle parti, se non in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, indipendenza e terzietà che sono a presidio della funzione defensionale (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava il suo stesso lodo nell’interesse della parte che lo aveva nominato arbitro. In applicazione del principio di cui in massima, al professionista è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura). (CNF n. 73/2013).

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