Codice deontologico ➡️ Titolo V – Rapporti con terzi e controparti (artt. 63 – 68) ➡️ Art. 63
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L’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi in genere e della controparte
L’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi in genere e della controparte giacchè il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni avvocato, così come i concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, rappresentando essi le necessarie premesse per l’agire degli avvocati e mirano a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività (CNF n. 77/2020).

L’accesso non autorizzato ai fascicoli dell’ufficio giudiziario
Costituisce illecito deontologico, per violazione dell’art. 63 cdf, il comportamento dell’avvocato che, anche solo a fini di consultazione o per estrarne copia, effettui l’accesso ai fascicoli dell’ufficio giudiziario, prelevandoli dall’archivio, in mancanza di autorizzazione ed in assenza dei funzionari di cancelleria responsabili della custodia (CNF n. 36/2022).

Illecito scrivere al datore di lavoro o superiore gerarchico del debitore (ex cliente) al fine di fare pressione per il pagamento
Il rapporto tra professionista e cliente è caratterizzato dal dovere di segretezza e riservatezza nonché dalla puntuale osservanza dei principi deontologici tra i quali la lealtà e la correttezza, sicché costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che riveli l’insolvenza del proprio cliente a terzi, di cui il cliente stesso abbia una qualche soggezione, affinché facciano pressione per il pagamento del suo compenso professionale (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto al superiore gerarchico del proprio ex cliente, un sottoufficiale dell’esercito, che non aveva onorato una sua parcella. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). (CNF n. 37/2020).

Illecito subordinare l’abbandono della causa al pagamento di un compenso non dovuto
Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che pretenda dal debitore esecutato, quale condizione per la rinunzia all’esecuzione, un compenso professionale eccessivo e sproporzionato rispetto al valore della pratica (CNF n. 247/2017).

Norme del codice deontologico forense – Criterio di specialità – Applicabilità – Criteri – Fattispecie relativa alla condotta di violenza sessuale in danno di terzi.
Poiché nel procedimento a carico degli avvocati il giudice disciplinare può, entro il limite della ragionevolezza, individuare l’esatta configurazione della violazione in clausole generali oppure in norme deontologiche speciali, non è irragionevole ravvisare in un comportamento integrante una violenza sessuale a danno di terzi l’illecito, di carattere generale, di cui all’art. 9, comma 2, del codice deontologico (violazione dei doveri di probità, dignità e decoro al di fuori dell’attività professionale), punito più severamente di quello, più specifico, di cui all’art. 63 dello stesso codice (rapporti con i terzi), sanzionato con il semplice avvertimento. (Cass. n. 26369/2024).
Peraltro, in arg. cfr. questo commento.

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