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Codice deontologico ➡️ Titolo V – Rapporti con terzi e controparti (artt. 63 – 68) ➡️ Art. 64
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Inadempimento delle obbligazioni relative o estranee all’esercizio della professione
L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (art. 64 cdf) (CNF n. 185/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 119/2021)1.

L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi
Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti ma è ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (CNF n. 242/2025, CNF n. 185/2025, CNF n. 181/2025)2.

L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi non è scriminato da asserite difficoltà economiche dell’incolpato
L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf), tantopiù in mancanza di resipiscenza. Tuttavia, l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, può semmai essere tenuta in considerazione ai fini della sanzione da irrogare in concreto (art. 21 cdf). (CNF n. 102/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 324/2024)3.

L’inosservanza di un provvedimento del giudice
Il mancato adempimento in ordine al pagamento di somma portata in sentenza integra illecito disciplinare, per gli inevitabili riflettersi negativi derivanti alla reputazione professionale dell’iscritto e la conseguente compromissione dell’immagine stessa della classe forense (CNF n. 67/2025, CNF n. 160/2014).

L’omesso pagamento dei contributi previdenziali e degli stipendi ai dipendenti
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non provveda al pagamento dei contributi previdenziali e degli stipendi dei dipendenti (CNF n. 313/2024, CNF n. 311/2024, CNF n. 145/2001).

Il rapporto (di specialità) tra gli articoli 63 e 64 cdf
Gli articoli 63 e 64 cdf si pongono su piani diversi nei rapporti con i terzi: l’art. 63 cdf (“Rapporti con i terzi”) impone al professionista un comportamento rispettoso e corretto con tutte le persone con le quali viene a contatto nell’esercizio della professione, ascrivibile nella più generica categoria dell’educazione, della considerazione del lavoro altrui, del decoro; l’art. 64 cdf (“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) sanziona in modo specifico la condotta dell’avvocato che non adempie alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e si pone quindi in rapporto di specialità rispetto all’art. 63 cit. pur avendo riguardo alla stessa platea di terzi con i quali il professionista può venire a contatto (CNF n. 313/2024).

L’adempimento tardivo dell’obbligazione non estingue ex tunc l’illecito per violazione dell’art. 64 cdf
L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge. Conseguentemente, l’adempimento tardivo dell’obbligazione non “scrimina” la violazione dell’art. 64 cdf (“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) ma può eventualmente incidere solo sulla misura della relativa sanzione (CNF n. 373/2024).

La rilevanza deontologica dei mancati pagamenti non è limitata all’inadempimento contrattuale
La violazione deontologica di cui all’art. 64 cdf non riguarda soltanto le obbligazioni “assunte” ex contractu ma anche quelle risarcitorie ovvero ex delicto, giacché scopo della norma è quello di tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato per non aver adempiuto all’obbligo di risarcire il danno all’ex cliente, a cui era stato condannato con sentenza definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, e fermo comunque il disposto dell’art. 9 cdf, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita inoperatività dell’art. 64 cdf giacché -in thesi- il credito de quo avrebbe natura “risarcitoria” e pertanto non darebbe luogo ad una “obbligazione assunta” verso clienti o terzi) (CNF n. 57/2025).

Inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi: la prescrizione civilistica non scrimina l’illecito deontologico
In tema di violazione dell’art. 64 cdf (Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi), la successiva prescrizione civilistica del diritto inadempiuto non elide il fatto storico e non fa quindi venir meno l’illecito deontologico, che si è ormai perfezionato e rimane pertanto soggetto alla sola prescrizione dell’azione disciplinare (CNF n. 245/2025, CNF n. 324/2024).

Inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi: la valutazione di merito sulla sussistenza o meno dell’elemento materiale e psicologico dell’illecito spetta al CNF
Affinché sia integrato l’illecito di cui all’art. 64 del codice deontologico forense, in relazione all’obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non è necessario che l’agente abbia coscienza dell’antigiuridicità della condotta, ma è sufficiente che quest’ultima sia volontariamente posta in essere. A tal fine, può certamente venire in rilievo una assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa obiettiva estranea alla sua volontà, caso fortuito o forza maggiore, ma la valutazione in ordine alla sussistenza dell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) dell’illecito disciplinare addebitato all’avvocato spetta al Consiglio Nazionale Forense ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti prima ricordati, risultanti dall’art. 360, comma 1, n. 5, e dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 30771/2025).

L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) è illecito di natura permanente (Cass. n. 14701/2025, CNF n. 245/2025, CNF n. 102/2025).4

Note

  1. In senso conforme, CNF n. 36/2020, CNF n. 35/2020. ↩︎
  2. In senso conforme, CNF n. 119/2025, CNF n. 102/2025, CNF n. 85/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 463/2024, CNF n. 373/2024, CNF n. 324/2024, CNF n. 313/2024, CNF n. 311/2024, CNF n. 133/2024, CNF n. 118/2024, CNF n. 290/2023, CNF n. 250/2023, CNF n. 218/2023, CNF n. 163/2023, CNF n. 116/2023, CNF n. 113/2022, CNF n. 85/2022, CNF n. 60/2022, CNF n. 55/2022, CNF n. 37/2022, CNF n. 30/2022, CNF n. 196/2021, CNF n. 171/2021, CNF n. 163/2021, CNF n. 70/2021, CNF n. 63/2021, CNF n. 50/2021, CNF n. 194/2020, CNF n. 182/2020, Cass. n. 4877/2017, Cass. n. 19163/2017. ↩︎
  3. In senso conforme, CNF n. 313/2024, CNF n. 311/2024, CNF n. 250/2023, CNF n. 134/2023, CNF n. 113/2022, CNF n. 55/2022. ↩︎
  4. In senso conforme, , CNF n. 85/2025, CNF n. 373/2024, CNF n. 324/2024, CNF n. 163/2023, CNF n. 116/2023, CNF n. 43/2021, CNF n. 172/2019. ↩︎