Codice deontologico ➡️ Titolo V – Rapporti con terzi e controparti (artt. 63 – 68) ➡️ Art. 66
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L’avvocato non deve abusare del processo con onerose o plurime iniziative giudiziali ingiustificate
L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 cdf) (CNF n. 256/2022, CNF n. 134/2022, CNF n. 127/2021, CNF n. 73/2020, CNF n. 116/2019, CNF n. 34/20216, Cass. n. 961/2017, CNF n. 244/2015, CNF n. 223/2015, CNF n. 217/2015).
Peraltro, la rilevanza deontologica della violazione di tale precetto non è scriminata dalla circostanza che le iniziative stesse siano espressamente volute e richieste dalla parte assistita (CNF n. 115/2015).

La notifica di (centinaia di) atti di precetto al debitore che abbia chiesto i conteggi per pagare
Costituisce violazione deontologica la condotta dell’avvocato che -nonostante la modestia del credito ed in assenza di motivi d’urgenza- sulla base di numerose decisioni favorevoli ai propri clienti relative a cause distinte ma tutte oggettivamente connesse nonché contestuali, notifichi per ciascuna posizione il relativo atto di precetto gravato delle corrispondenti spese, senza informare il legale di controparte e mancando di riscontrarne la richiesta di conteggi per il pagamento spontaneo del dovuto, così finendo per aggravare inutilmente la posizione del debitore, senza che ciò corrispondesse ad effettiva tutela delle ragioni delle parti assistite (Nel caso di specie, il professionista aveva notificato circa 400 atti di precetto, ciascuno dei quali portante la somma di euro 100 per capitale ed euro 200 per compenso professionale, nonostante il Collega gli avesse richiesto i conteggi per il relativo pagamento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi quattro). (CNF n. 37/2017).

Pluralità di azioni nei confronti della controparte: la liceità processuale della condotta non esclude, di per sè, la sua eventuale rilevanza deontologica
L’art. 66 cdf contiene un precetto che fa divieto all’avvocato di moltiplicare le iniziative giudiziali nei confronti della controparte se non in presenza di effettive ragioni di tutela della parte assistita. La norma contiene un principio corrispondente a quello processualmente disciplinato dall’art. 88 c.p.c. che impone al difensore il dovere di lealtà e probità nei rapporti con la controparte. Il dovere etico imposto al difensore ed alle parti ex art. 88 c.p.c. si connette, a sua volta, all’ulteriore profilo consequenziale in tema di ripartizione delle spese processuali, in quanto l’art. 92 c.p.c. contempla il potere del giudice di condannare una parte al rimborso delle spese che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c., essa abbia causato all’altra parte. Il dovere etico del difensore nel processo si completa col principio della responsabilità aggravata prevista dal successivo art. 96 c.p.c.. a carico della parte processuale. Tuttavia, dal complesso quadro normativo (artt. 88, 92, 96 c.p.c.) non è possibile trarre una connessione necessaria e logica tra l’art. 66 cdf e le norme codicistiche. L’art. 88 c.p.c., contempla quei comportamenti (anche del difensore) che, ancorchè privi di rilievo processuale, appaiono integrare comportamenti lesivi degli standard etici propri del comune sentire. Ma agire o resistere in modo temerario non equivale sempre e comunque ad essere sleali o improbi (CNF n. 56/2015).

Il divieto di onerose o plurime iniziative giudiziali ingiustificate riguarda anche gli atti di precetto
Il divieto deontologico di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita (art. 66 cdf) deve essere interpretato nel senso che l’espressione “iniziative giudiziali” si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale. (Cass. n. 16691/2017, Cass. n. 16690/2017, CNF n. 236/2017, CNF n. 223/2015, CNF n. 217/2015, CNF n. CNF n. 98/2011. CNF n. 233/2004, Cass, n. 26810/2007, CNF n. 165/2006).

Divieto di abuso del processo e plurime azioni promosse per conto di soggetti diversi nei confronti del medesimo convenuto
L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 ncdf, già art. 49 cdf). Deve peraltro escludersi che costituisca violazione del predetto divieto la proposizione, da parte del medesimo difensore, di distinte domande -quand’anche assimilabili per causa petendi e petitum – per conto di soggetti diversi ed in tempi differenti, giacchè l’esercizio di autonome azioni volte ad esercitare singoli diritti tutelabili da plurimi individui non configura di per sè comportamento vessatorio (Nel caso di specie, il professionista agiva separatamente nei confronti di un medesimo convenuto per conto di un condominio e di due singoli condomini, con distinti ricorsi aventi per oggetto la medesima domanda, ovvero la reintegrazione contro la apposizione di una sbarra tale da impedire a ciascuno di essi il diritto di passaggio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, annullando la sanzione disciplinare comminata al professionista dal Consiglio territoriale, dando nel contempo atto che, nel corso dei predetti giudizi, il tribunale aveva rigettato l’istanza di riunione proposta da parte resistente). (CNF n. 148/2017).

La potenziale rilevanza deontologica all’azione esecutiva immobiliare (vessatoria ed inutilmente onerosa)
Le iniziative giudiziali (ivi compresa, estensivamente, la notificazione di un precetto) da proporre nei confronti della controparte devono corrispondere a effettive ragioni di tutela del proprio cliente, e non devono essere inutilmente vessatorie. Conseguentemente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, a fronte di un credito relativamente modesto e pur potendo egli fruttuosamente agire in via esecutiva mobiliare, proceda con plurimi pignoramenti immobiliari, e quindi con iniziativa giudiziaria sproporzionata, in relazione alla tutela delle ragioni creditorie del proprio cliente, ed inutilmente onerosa, così pregiudicando ingiustamente la parte debitrice (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). (CNF n. 102/2016).

L’illegittimo frazionamento del credito
Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di probità e decoro di cui all’art. 66 cdf (“Pluralità di azioni nei confronti della controparte”) l’avvocato che abusi degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale, intraprendendo plurime e più onerose iniziative giudiziarie di recupero del credito, così aggravando la posizione del debitore, senza che ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela dei diritti del proprio assistito (CNF n. 244/2015, CNF n. 223/2015, CNF n. 217/2015, CNF n. 195/2015).

Il compimento di plurimi tentativi di pignoramento non integra, di per sé, illecito disciplinare
Non è deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che richieda l’esecuzione di plurimi pignoramenti, ove ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 cdf), ovvero propria qualora si tratti di credito professionale CNF n. 65/2018, CNF n. 66/2017, CNF n. 207/2011).

L’esecuzione presso terzi “a tappeto” non integra, di per sé, illecito disciplinare
Non vìola il codice privacy (in quanto costituisce adempimento di un obbligo, al quale va quantomeno equiparato quello dell’esercizio del diritto), né è deontologicamente rilevante (in quanto non sussiste violazione dei doveri di correttezza e riservatezza) il comportamento dell’avvocato che, sulla base delle informazioni acquisite nell’espletamento del proprio mandato, notifichi atto di pignoramento presso terzi a plurimi presunti “debitores debitoris”, tra cui genitori, parenti e altri familiari della propria controparte, ove ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 cdf) (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a procedimento disciplinare con l’accusa di aver attivato una procedura di pignoramento presso terzi nei confronti di molteplici soggetti, tra cui diversi familiari del debitore, al solo asserito scopo di divulgare presso i medesimi terzi pignorati la notizia circa le condizioni economiche del predetto debitore esecutato. Nel corso del procedimento, tuttavia, l’incolpato riferiva di aver ottenuto dal proprio assistito informazioni idonee a ritenere sussistenti potenziali rapporti di credito del debitore esecutato nei confronti dei terzi pignorati, ivi compresi i suoi familiari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e annullato la sanzione disciplinare comminatagli in primo grado). (CNF n. 66/2017).

Sull’abuso del processo o del diritto da parte dell’avvocato, v. art. 9 cdf e cfr. questo articolo.

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