Codice deontologico ➡️ Titolo V – Rapporti con terzi e controparti (artt. 63 – 68) ➡️ Art. 68
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La ratio del divieto all’assunzione di incarichi contro una parte già assistita
La ratio dell’art. 68, co. 1, cdf va ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto, a nulla rilevando un’eventuale differenza tra difesa formale e difesa sostanziale basata sulla distinzione tra parte assistita (recte, parte della quale si spende processualmente il nome) e cliente (recte, colui che dà l’incarico, e che normalmente paga) (CNF n. 231/2023, CNF n. 165/2023, CNF n. 161/2023, CNF n. 171/2022, CNF n. 133/2022, CNF n. 43/2020, CNF n. 180/2017, CNF n. 80/2015. CNF n. 113/1996).

Illecita assunzione di incarichi contro un ex cliente: irrilevante la prova dell’incarico, bastando quella di aver svolto l’attività professionale
Ai fini della configurabilità dell’illecito di assunzione di incarichi contro una parte già assistita (art. 68 cdf), non importa stabilire se sussista o meno la prova del conferimento formale del mandato o dell’assolvimento di un’attività di consulenza, quanto piuttosto se l’avvocato abbia svolto un’attività di assistenza, anche soltanto formale (CNF n. 165/2023, Cass. n. 22729/2022, CNF n. 103/2022).

Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente
L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 5). (CNF n. 261/2024, CNF n. 220/2024, CNF n. 105/2024, Cass. n. 14933/2023, CNF n. 279/2023, CNF n. 271/2023, CNF n. 259/2023, CNF n. 231/2023, CNF n. 165/2023, CNF n. 100/2023, CNF n. 40/2023, CNF n. 176/2022, CNF n. 171/2022, CNF n. 103/2022, CNF n. 158/2021, CNF n. 142/2021, CNF n. 139/2021, CNF n. 17/2021, CNF n. 195/2020, CNF n. 146/2020, CNF n. 73/2020, CNF n. 62/2020, CNF n. 70/2019, CNF n. 123/2018).
Infatti, tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza (CNF n. 261/2024, CNF n. 293/2023, CNF n. 217/2023, CNF n. 245/2023, Cass. n. 22729/2022, CNF n. 178/2022, CNF n. 174/2022, CNF n. 245/2021, CNF n. 243/2021, CNF n. 183/2021, CNF n. 16/2021, CNF n. 191/2020, CNF n. 125/2019, CNF n. 4/2019, CNF n. 10/2016).
Pertanto
, Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia (CNF n. 105/2024, CNF n. 279/2023, CNF n. 176/2023, CNF n. 123/2018).

Assunzione di incarico nei confronti dell’ex cliente: il divieto ha ad oggetto la “parte” e non “l’affare”
La ditta individuale non è un soggetto diverso dal titolare, ma è semplicemente il nome col quale l’imprenditore esercita la sua attività, sicché, ai fini del divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente ex art. 68 cdf, è irrilevante che il precedente incarico oppure il successivo abbia riguardato un affare dell’impresa ovvero una questione personale della parte, quivi non trovando applicazione i principii in tema di autonomia e capacità degli enti idonei ad escludere il potenziale conflitto di interessi (Cass. n. 14933/2023).

Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente vale anche se nel precedente giudizio la tutela riguardava interessi collettivi
L’avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita realizza un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo l’asserita circostanza che, nel precedente giudizio (nella specie, amministrativo), gli interessi tutelati fossero collettivi e non individuali (CNF n. 62/2020).

I limiti alle azioni contro ex clienti dei colleghi di studio: la rilevanza del conflitto di interessi
Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, all’art. 68 cdf (che riguarda i limiti alla “Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”) si applica l’art. 24 co 5 cdf (che estende il conflitto di interessi e quindi il dovere di astensione anche agli “avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”) (Cass. n. 20881/2024).
In particolare, ai fini dell’art. 68 cdf, la nozione di conflitto di interessi, rilevante ai sensi del complementare ex art. 24 cdf, comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito (Cass. n. 14933/2023).

Il divieto di agire in conflitto di interessi è norma di portata generale
Deve ritenersi che l’art. 24 cdf (“Conflitto di interessi”) abbia portata generale, e dunque sia applicabile anche all’art. 68 cdf (“Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”), che ne costituisce un’applicazione in ragione della materia di particolare importanza (CNF n. 160/2023).

Assunzione di incarichi contro ex-clienti soci e società
L’avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo una ipotetica eventuale differenza tra difesa formale di un società e difesa sostanziale dei soci (CNF n. 130/2022, CNF n. 195/2020).

Divieto di agire contro l’ex cliente e modifica della compagine sociale
La modifica della compagine sociale dell’ente già assistito dall’avvocato non rileva né scrimina l’illecito deontologico per violazione del divieto di agire contro un ex cliente nei casi previsti dall’art. 68 cdf (CNF n. 146/2020).

Rapporti con la parte assistita e divieto di conflitto di interessi: il rapporto tra le due fattispecie
Le violazioni dell’art. 24 cdf (già art. 37 cod. prev.) e dell’art. 68 cdf (già art. 51 cod.prev.) ben possono coesistere, rendendo più grave la posizione dell’avvocato che ne risulti responsabile, in quanto, se è vero che la situazione di conflitto d’interessi sanzionata dall’art. 24 non può certo venir meno per il decorso di un termine sia pur lungo, è altrettanto vero che l’avvocato che, nell’assumere un mandato successivo, abbia violato l’art. 24 cit., può anche commettere la violazione sanzionata dall’art. 68 quando assuma il nuovo incarico prima del decorso del biennio e quando egli si avvalga di notizie apprese nel corso del recedente mandato (CNF n. 135/2009).

Assunzione di incarichi contro una parte già assistita: la rinuncia al mandato solo dopo l’esposto disciplinare non attenua, di per sè, la sanzione
La successiva rinuncia al mandato non elide né attenua necessariamente il disvalore della condotta dell’avvocato che, in violazione dell’art. 68 cdf, presti la propria assistenza in favore di uno dei coniugi o conviventi in controversie di natura familiare dopo averli assistiti congiuntamente (CNF n. 261/2024, CNF n. 293/2023).

Divieto di agire nei confronti dell’ex cliente: irrilevante il consenso del cliente stesso (e legittime le ipotesi sine die)
Con riferimento ai limiti relativi all’assunzione di un incarico professionale nei confronti di un ex cliente (art. 68 cdf), l’irrilevanza del consenso del cliente (il quale non scrimina l’illecito) e l’assenza di un termine -altrimenti biennale- nelle specifiche ipotesi previste dall’art. 68 cdf cit. sono entrambi precetti conformi alle norme comunitarie regolatrici della materia, affermati in sede europea dalla “Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo” adottata dal CCBE il 25 novembre 2006, di cui la norma deontologica de qua rappresenta l’applicazione in sede nazionale (CNF n. 105/2024, CNF n. 293/2023, CNF n. 171/2022, CNF n. 170/2020; Contra, CNF n. 142/2021, CNF n. 191/2020, CNF n. 123/2018, CNF n. 120/2010, secondo cui il consenso del cliente scrimina l’illecito).

Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: l’illecito ha natura istantanea
La violazione dell’art. 68 cdf è un illecito deontologico istantaneo, che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato, giacché il prosieguo delle iniziative giudiziali in relazione alle quali il successivo incarico è stato assunto non aggiunge disvalore alla istantanea lesività di quel fatto (Cass. n. 14933/2023, CNF n. 111/2023, CNF n. 40/2023, CNF n. 271/2022, CNF n. 222/2022, CNF n. 47/2022, CNF n. 146/2020, CNF n. 135/2020, CNF n. 183/2006).
Contra, CNF n. 231/2023 secondo cui la violazione del divieto di agire contro l’ex cliente prima che sia decorso il biennio dalla conclusione del rapporto e nelle altre ipotesi previste dall’art. 68 cdf integra una condotta ad efficacia istantanea ma con effetti permanenti, sicché l’illecito perdura per tutto il tempo in cui l’avvocato abbia mantenuto l’incarico (Nel caso di specie, trattavasi di difesa giudiziale e, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizionale non nella data di assunzione dell’incarico, bensì in quella -successiva- della data dell’udienza di P.C. in cui il Giudice introitava la causa in decisione).

Il concetto di “estraneità” dell’incarico professionale contro una parte già assistita
Nel quadro delle disposizioni dirette a tutelare, nell’esercizio dell’attività professionale, i valori della correttezza e della lealtà nei rapporti con i terzi, l’art. 68, comma 2, CDF (secondo cui “l’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza”) eleva a parametro selettivo della condotta sanzionabile il concetto di “estraneità”, opportunamente evocato dal regolatore forense in luogo del concetto di “diversità” per chiarire, già dal punto di vista letterale, come la condotta dell’avvocato assume potenziale rilievo disciplinare non solamente quando l’oggetto del secondo mandato non differisce da quello del primo – cioè quando petitum e causa petendi non sono diversi –, ma anche quando l’oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello espletato in precedenza, nonostante petitum e causa petendi differiscano, per via della consonanza tra gli incarichi professionali alla luce dei doveri fondamentali di probità, lealtà e correttezza che si impongono all’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale: è solo attraverso il filtro costituito dalla trama dei doveri fondamentali che debbono guidare anche nei rapporti con i terzi la condotta del professionista che si rende perciò possibile misurare quanto il nuovo incarico risulti estraneo a quello già espletato. Tale valutazione è condotta dal giudice disciplinare unicamente in fatto, perché è solo attraverso l’apprezzamento degli elementi di fatto che connotano la fattispecie oggetto di disamina che egli è posto in grado di stabilire o meno se il nuovo incarico possa dirsi estraneo al precedente, sicché il relativo responso è sottratto al sindacato della Corte di Cassazione (CNF n. 10810/2023, CNF n. 100/2023).

Illecito agire contro un ex cliente utilizzando informazioni dallo stesso avute nell’espletamento del precedente mandato
Costituisce illecito deontologico ex art. 41 cdf la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma il mandato da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello del proprio ex cliente utilizzando contro quest’ultimo informazioni dallo stesso assunte nell’espletamento del precedente mandato (CNF n. 146/2020).

Azioni contro la parte per il pagamento del compenso: l’uso di documenti conosciuti in ragione del mandato
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che utilizzi documenti avuti in ragione del mandato ricevuto per ottenere la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente (Nel caso di specie, l’avvocato aveva redatto un ricorso monitorio nel quale erano state riportate notizie attinenti alle condizioni economiche e lavorative dell’ingiunto, conosciute dal legale, in via confidenziale, in occasione dell’espletamento del mandato dallo stesso affidatogli, al fine di ottenere la provvisoria esecutività del decreto) (CNF n. 239/2016, CNF n. 199/2003)

Vietato agire contro un coniuge nell’interesse dell’altro dopo aver predisposto la bozza di ricorso per separazione consensuale per conto di entrambi (CNF n. 226/2015).

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