Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 7
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La responsabilità disciplinare per culpa in eligendo ed in vigilando nel caso di sub incarico a terzi

La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto (CNF n. 219/2024, CNF n. 277/2023, CNF n. 177/2023, CNF n. 189/2021, CNF n. 177/2020, CNF n. 142/2019, CNF n. 50/2019, CNF n. 220/2018, CNF n. 49/2017, CNF n. 156/2013).
In particolare, i doveri di diligenza dell’avvocato si estendono fino a comprendere tutte le attività che altri soggetti svolgano nel suo studio o fuori di esso, sotto la sua direzione ed anche a sua insaputa, ma di esse egli risponde a norma dell’art. 2049 c.c. che fissa in via presuntiva la responsabilità dei padroni e committenti per culpa in diligendo o in vigilando (CNF n. 76/1992).

La responsabilità per fatto di associati, collaboratori e sostituti

L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cdf), come nel caso in cui la violazione materialmente commessa dai predetti terzi riguardi:
– il dovere ex art. 26 cdf di adempimento diligente del mandato (CNF n. 2/2022, CNF n. 26/2021, CNF n. 73/2020, CNF n. 142/2019, CNF n. 184/2017, CNF n. 17/2014)
– il dovere di verità ex art. 50 cdf da parte di un sostituto d’udienza (CNF n. 219/2020)
– l’invio di una missiva, predisposta da parte di un collaboratore di studio, alla controparte personalmente, in violazione dell’art. 41 cdf (CNF n. 279/2023, CNF n. 277/2023, CNF n. 49/2017)
– la richiesta di pagamento sproporzionato in violazione dell’art. 29 cdf, sulla scorta di una parcella predisposta da un collaboratore di Studio (CNF n. 44/2016)
– la pubblicazioni sul sito internet dello Studio da parte della segretaria di contenuti deontologicamente rilevanti (CNF n. 177/2023)

Il compimento di illeciti disciplinari attraverso lo schermo formale di terzi

È deontologicamente attribuibile all’avvocato il comportamento tenuto da terzi non iscritti all’albo (e perciò non soggetti, in quanto tali, all’etica professionale forense) non soltanto qualora egli ne sia il mandante o committente ancorché occulto, ma anche allorché abbia contezza dell’eventuale iniziativa altrui e non abbia manifestato alcuna opposizione né abbia fatto alcunché per cercare di impedirlo ovvero per tentare di ottenerne la cessazione, se non tardivamente, come ad esempio:
– la pubblicità professionale non conforme ai canoni deontologici, realizzata da terzi su incarico dell’avvocato (CNF n. 65/2022)
– l’accaparramento di clientela attraverso il sito web di terzi (CNF n. 97/2021).
Parimenti, è illecito il comportamento dell’avvocato che ricorra a Colleghi per tentare di eludere specifiche norme deontologiche, come nel caso in cui usi lo schermo formale di un collega di studio per aggirare i limiti di cui all’art. 68 cdf a proposito dell’assunzione di incarichi contro una parte già assistita (CNF n. 141/2018).

L’avvocato non è disciplinarmente responsabile in via oggettiva per tutti i comportamenti altrui sol perché tenuti nel suo studio legale

La responsabilità disciplinare dell’avvocato non può farsi discendere, con automatismo inaccettabile, sol perché i fatti oggetto di accertamento disciplinare siano in thesi avvenuti nei locali di studio del professionista stesso, senza alcuna dimostrata imputabilità o altro collegamento soggettivo con il professionista medesimo (Nel caso di specie, trattavasi di animata assemblea condominiale avvenuta nello studio legale dell’incolpato) (CNF n. 84/2019).

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