Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo I – Dei consigli distrettuali di disciplina forense (artt. 1 – 9) ➡️ Capo II – Competenza (artt. 4 – 9)➡️ Art. 7
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La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente, per non prolungare oltremodo la durata del procedimento (e dei dubbi di parzialità)
In tema di procedimento disciplinare, l’istanza di ricusazione va proposta, a pena di sua inammissibilità, prima della decisione (ovvero, al più tardi, «prima dell’inizio della trattazione o discussione» ex art. 52, co. 2, c.p.c.) e comunque entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (art. 7 Reg. CNF n. 2/2014). Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento. (CNF n. 133/2024, CNF n. 246/2021, CNF n. 165/2019, CNF n. 87/2019, CNF n. 192/2017, CNF n. 191/2017).

Procedimento disciplinare ed istanza di ricusazione
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la proposizione dell’istanza di ricusazione se, per un verso, non sospende automaticamente il giudizio (atteso che l’esigenza di impedire un uso distorto dell’istituto impone di riconoscere al collegio investito della controversia il potere di delibarne in limine l’ammissibilità e di disporre la prosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che della ricusazione manchino ictu oculi i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stesso organo giudicante a trasmettere il fascicolo al collegio competente a decidere sul fondo della ricusazione, del quale non può far parte il soggetto avverso cui l’istanza è stata proposta, in ragione del principio generale della terzietà del giudice che, essendo stato elevato a garanzia costituzionale dall’art. 111, comma 2, Cost., opera in ogni ambito giurisdizionale (Cass. n. 461/2021).

Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante
E’ inammissibile l’istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del collegio giudicante, perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere. Diversamente opinando, si finirebbe col legittimare la neutralizzazione della potestà decisoria del giudicante, così impedendone l’esercizio delle funzioni cui è preposto l’organo di disciplina (CNF n. 306/2024, CNF n. 133/2024, CNF n. 206/2022, CNF n. 27/2022, CNF n. 19/2022, CNF n. 16/2022, CNF n. 244/2021, CNF n. 219/2020, CNF n. 38/2020, Cass. n. 34445/2019, Cass. n. 34438/2019, Cass. n. 34435/2019, Cass. n. 34434/2019, Cass. n. 34430/2019, Cass. n. 34429/2019, Cass. n. 3706/2019, CNF n. 136/2019, CNF n. 123/2019, CNF n. 110/2019, CNF n. 80/2019, Cass. n. 19526/2018, CNF n. 21/2018, CNF n. 144/2018, CNF n. 85/2018, CNF n. 79/2018, CNF n. 78/2018, CNF n. 18/2018, Cass. n. 24966/2017, CNF n. 230/2017, CNF n. 152/2017, CNF n. 9/2017, CNF n. 36/2016, Cass. n. 11142/2012).

La ricusazione va proposta per ogni procedimento in cui si intenda farla valere
L’istanza di ricusazione formulata in un procedimento disciplinare non si estende ad eventuali altri a carico del medesimo incolpato, non sussistendo una “proprietà transitiva” delle ricusazioni al di fuori del particolare ambito processuale (CNF n. 136/2020, CNF n. 122/2020).

L’abuso dell’istituto della ricusazione costituisce autonomo illecito disciplinare
L’incolpato ha diritto di svolgere, in fatto ed in diritto, con la massima ampiezza, tutte le proprie tesi difensive, senza tuttavia abusare del processo, sicché la reiterata proposizione di eccezioni e di istanze di ricusazione, tutte infondate, può costituire autonomo illecito disciplinare (CNF n. 32/2023, CNF n. 27/2022, CNF n. 219/2020).

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