Codice deontologico ➡️ Titolo VI – Rapporti con le istituzioni forensi (artt. 69 – 72) ➡️ Art. 70
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Sul comma 1

L’obbligo di cui al comma 1 trova espresso conforto normativo nell’art. 7 co. 1 L. n. 247/2012 e nella parte generale del codice deontologico all’art. 19 cdf.

Dalla dichiarata esistenza dei rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati non deriva tuttavia una responsabilità disciplinare per l’avvocato (che la norma collega non all’esistenza di tali rapporti ma alla loro mancata comunicazione al COA), né alcuna incompatibilità professionale per l’avvocato (CNF parere n. 91/2014), giacché la norma è diretta ad evitare l’incompatibilità per i magistrati che deve essere comunicata dal COA al locale Consiglio giudiziario, competente in materia di valutazione della suddetta incompatibilità (CNF parere n. 40/2016).

Sul comma 2

In costruzione.

Sul comma 3

Vedi questo commento.

Sul comma 4

Sul dovere di adempimento fiscale

L’obbligo in parola trova espresso conforto nella parte generale del codice deontologico all’art. 16 co. 1 cdf, cui si rinvia.

Sul dovere di adempimento previdenziale

L’obbligo in parola trova espresso conforto nella parte generale del codice deontologico all’art. 16 co. 1 cdf, cui si rinvia.

Sul dovere di adempimento assicurativo

L’obbligo in parola trova espresso conforto nella parte generale del codice deontologico all’art. 16 co. 2 cdf, cui si rinvia.

Sul dovere di adempimento contributivo

L’obbligo in parola trova espresso conforto nella parte generale del codice deontologico all’art. 16 co. 3 cdf, cui si rinvia.

Le conseguenze del mancato invio del Modello 5
Il mancato invio del Mod. 5 comporta la sospensione amministrativa dell’iscritto a tempo indeterminato ex art. 17 co. 5 L. n. 576/1980, che tuttavia non è sostitutiva ma concorrente con la sanzione deontologica per i medesimi comportamenti ex art. 70 cdf, sicché le segnalazioni ricevute dalla Cassa debbano essere inviate dal COA anche al CDD, per gli adempimenti conseguenti (CNF n. 124/2024, CNF parere n. 43/2022, CNF parere n. 39/2022, CNF parere n. 6/2022, CNF n. 172/2021, CNF n. 153/2019, CNF parere n. 18/2015).
Peraltro, tale illecito ha natura permanente ed il relativo termine di prescrizione decorre solo dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligo di trasmissione (CNF n. 177/2021).

Le conseguenze del mancato pagamento della tassa di iscrizione all’albo o registro
Il mancato pagamento dei contributi annuali al COA di appartenenza comporta la sospensione amministrativa dell’iscritto ex art. 29, co. 6, L. n. 247/2012, che tuttavia non è sostitutiva ma concorrente con la sanzione deontologica per i medesimi comportamenti ex art. 70 cdf (CNF n. 35/2023).
Peraltro, la delibera che sospende a tempo indeterminato l’avvocato dall’esercizio della professione per il mancato versamento dei contributi di iscrizione all’Albo è immediatamente esecutiva, non avendo natura disciplinare, sicché l’iscritto non può impugnare in proprio il provvedimento stesso al CNF (CNF n. 129/2018, Cass. n. 7666/2017, CNF n. 140/2017, CNF n. 227/2015, CNF n. 124/2015, Cass. n. 9491/2004).
In ogni caso, Il contributo annuale dovuto dagli iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. Lgt. n. 382/44, si configura come “quota associativa” ad un ente ad appartenenza necessaria ai fini del legittimo esercizio della professione, della cui legittimità costituzionale non può ragionevolmente dubitarsi, e rispetto a ciò è irrilevante l’effettivo svolgimento della professione (CNF n. 227/2015) così come il fatto che il mancato pagamento sia dipeso da assenza di reddito quale pretesa forza maggiore (CNF n. 124/2015).

Il termine di impugnazione del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi a Cassa forense
Avverso il provvedimento del COA di sospensione a tempo indeterminato dell’iscritto per omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti a Cassa forense, l’interessato può proporre impugnazione al CNF entro 60 giorni dalla notifica, che è il termine generale previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi, stante la natura non disciplinare del provvedimento di sospensione, che rende appunto inapplicabile il minore termine di giorni trenta previsto per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari (CNF n. 266/2024).

L’avvocato deve avvisare tempestivamente il COA del cambiamento dei propri recapiti di Studio
Costituisce illecito disciplinare, sanzionato in via edittale con la censura (art. 70 cdf), l’omessa o tardiva comunicazione scritta al COA di appartenenza dei propri recapiti professionali, anche secondari, e dei successivi eventi modificativi (Nel caso di specie, l’avvocato aveva trasferito il proprio studio legale presso altro indirizzo, tuttavia omettendo per oltre un anno di darne notizia al proprio COA). (CNF n. 269/2022).

Sul comma 5

L’avvocato sospeso volontariamente ex art. 20 co. 2 L. n. 247/2012 deve comunque assolvere all’onere della stipula di polizza per la responsabilità professionale (CNF parere n. 78/2017, CNF parere n. 90/2016).

L’obbligo stipula di polizza per la responsabilità professionale non riguarda i praticanti (CNF parere n. 8/2018)

Sul comma 6

V. Art. 15 cdf (Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua)

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