I fondamentali princìpi della deontologia
I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, e mirano a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività (CNF n. 28/2024, CNF n. 165/2023, CNF n. 166/2021, CNF n. 152/2021, CNF n. 63/2021, CNF n. 51/2021).
Principio di specialità e tendenziale tipicità della condotta e della sanzione
In tema di illecito deontologico, la lettura congiunta dei principi di specialità e di tendenziale tipicità porta alla conseguenza per cui: a) nel caso in cui la condotta contestata non sia sussumibile in nessuna specifica fattispecie incriminatrice, è possibile ricostruire l’illecito sulla base dei doveri generali e dei valori che informano la professione forense; b) nell’ipotesi in cui, invece, la condotta sia integralmente sussumibile in una specifica fattispecie incriminatrice, l’incolpato non potrà essere sanzionato anche per l’inosservanza dei doveri generali che vengono necessariamente (e contestualmente) violati in occasione di ogni comportamento illecito tipizzato (CNF n. 198/2017).
Infatti, l’art. 9 cdf enuncia i principi fondamentali della professione forense (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) che vengono comunque necessariamente violati in occasione di ogni comportamento illecito, sicché non possono comportare autonomo aggravamento della sanzione ove la fattispecie trovi apposita ed espressa disciplina in una specifica norma deontologica (CNF n. 190/2023, CNF n. 87/2022, CNF n. 173/2018, CNF n. 198/2017, CNF n. 132/2012).
Attività professionali politicamente caratterizzate: l’avvocato deve anche apparire, oltreché essere, indipendente
L’indipendenza è una qualità indispensabile dell’agire dell’avvocato, essenziale per assicurare l’effettività della difesa (art. 9 cdf, art. 3 L. n. 247/2012, Principio A Carta Fondamentale CCBE). In particolare, la terzietà dell’avvocato deve emergere in modo netto e non possono esservi situazioni o atteggiamenti che vanifichino tale valore anche in via soltanto potenziale, poiché apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente. Conseguentemente, pur non mettendosi in dubbio la libertà di adesione ad un partito politico, vìola il suddetto precetto deontologico l’avvocato: che dichiari di aderire ad un progetto politico di assistenza legale “gratuita”, da cui tragga diretti e consistenti benefici professionali (non solo di reddito ma anche di ampliamento di clientela); che associ costantemente i propri nome e titolo professionale ad ogni notizia sull’iniziativa politica; che riceva nello studio coloro che intendono aderire al progetto politico; che enunci ai giornalisti di “lavorare gratis” ma si dichiari antistatario in giudizio ed abbia il rimborso delle spese vive, con facoltà di agire in via esecutiva e libertà di nominare ctp e altri ausiliari in tutti i gradi di giudizio. Tali comportamenti, peraltro, contrastano anche con la dignità che deve distinguere l’esercizio professionale e con l’affidamento che la collettività ripone nella capacità degli avvocati di agire con correttezza, lealtà e senza alcuna ingerenza esterna (CNF n. 130/2024).
L’avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte
L’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività (CNF n. 126/2024, CNF n. 93/2024, CNF n. 38/2023, CNF n. 84/2022, CNF n. 65/2022, CNF n. 259/2021, CNF n. 256/2021, CNF n. 249/2020, CNF n. 182/2020, CNF n. 164/2020, CNF n. 129/2020, CNF n. 202/2019).
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (CNF n. 166/2024, CNF n. 125/2024, CNF n. 86/2024, Cass. n. 22463/2023, Cass. n. 10810/2023, CNF n. 301/2023, CNF n. 177/2023, CNF n. 165/2023, CNF n. 99/2023, CNF n. 45/2023, Cass. n. 34206/2022, Cass. n. 11675/2022, Cass. n. 7073/2022, CNF n. 245/2022, CNF n. 230/2022, CNF n. 207/2022, CNF n. 156/2022, CNF n. 128/2022, CNF n. 127/2022, CNF n. 105/2022, CNF n. 104/2022, CNF n. 81/2022, CNF n. 71/2022, CNF n. 56/2022, CNF n. 32/2022, Cass. n. 37550/2021, Cass. n. 8777/2021, CNF n. 268/2021, CNF n. 256/2021, CNF n. 196/2021, CNF n. 180/2021, CNF n. 162/2021, CNF n. 153/2021, CNF n. 143/2021, CNF n. 137/2021, CNF n. 123/2021, CNF n. 104/2021, CNF n. 95/2021, CNF n. 35/2021, CNF n. 34/2021, CNF n. 248/2020, CNF n. 215/2020, CNF n. 174/2020, CNF n. 109/2020, CNF n. 81/2020, CNF n. 52/2020, CNF n. 203/2019, CNF n. 202/2019, CNF n. 146/2019, CNF n. 136/2019, CNF n. 108/2019, CNF n. 59/2019, CNF n. 50/2019, CNF n. 41/2019, CNF n. 20/2019, Cass. n. 17534/2018, Cass. n. 8038/2018, CNF n. 224/2018, CNF n. 213/2018, CNF n. 170/2018, CNF n. 141/2018, CNF n. 132/2018, CNF n. 112/2018, CNF n. 110/2018, CNF n. 99/2018, CNF n. 97/2018, CNF n. 96/2018, CNF n. 61/2018, CNF n. 60/2018, CNF n. 40/2018, CNF n. 26/2018, CNF n. 14/2018, CNF n. 9/2018, CNF n. 5/2018, Cass. n. 31227/2017, Cass. n. 30993/2017, Cass. n. 17720/2017, Cass. n. 17115/2017, CNF n. 207/2017, CNF n. 198/2017, CNF n. 186/2017, CNF n. 155/2017, CNF n. 150/2017, CNF n. 139/2017, CNF n. 136/2017, CNF n. 102/2017).
Violazione di specifici doveri di comportamento e principi deontologici generali
In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del Codice deontologico che elencano i comportamenti che il professionista deve tenere nei rapporti con i colleghi, la parte assistita, la controparte, i magistrati e i terzi, costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, previsti in via generale dalla legge professionale e dallo stesso Codice, sicché la loro inosservanza si traduce inevitabilmente nella violazione di tali doveri, la quale non richiede un autonomo accertamento, a meno che non sia contestata in relazione a comportamenti diversi da quelli specificamente riconducibili alle predette disposizioni (CNF n. 165/2023, Cass. n. 13167/2021).
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’individuazione della sanzione applicabile in concreto
V. Commento all’art. 20 cdf.
La potenziale rilevanza disciplinare dell’illecito penale
L’avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso (art. 4 co. 2 cdf in combinato disposto con l’art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
Tuttavia, il codice deontologico vigente non tipizza il comportamento di chi commetta reati, sicché la determinazione della relativa sanzione può avvenire solo applicando quei principi che delineano il perimetro ordinamentale all’interno del quale deve essere ricostruito l’illecito disciplinare non tipizzato definendo la sua configurazione, la sua portata e la gravità delle conseguenze che ne derivano pur in assenza di espresse previsioni (CNF n. 99/2023), con l’eventuale aggravamento della sanzione proprio in considerazione dell’illiceità anche penale della condotta, riprovevole non solo per l’avvocatura ma per l’intera collettività (CNF n. 16/2018), giacché l’avvocato sottoposto a processo per la commissione di fatti aventi astratta rilevanza penale crea discredito all’intera classe forense poiché pregiudica l’immagine di un professionista che deve essere in grado di tutelare gli interessi altrui e può ingenerare sfiducia nei terzi (CNF n. 221/2016).
Pertanto, costituisce grave illecito disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che:
– minacci di “fare una strage” mediante l’asserito intervento della criminalità organizzata internazionale (CNF n. 166/2024)
– si renda colpevole di percosse (Cass. n. 6766/2003)
– si renda colpevole di estorsione e turbativa d’asta (CNF n. 69/2013)
– con esercizio arbitrario delle ragioni del cliente, al fine di ottenere dal conduttore moroso la restituzione dell’immobile locatogli dall’assistito, sostituisca le serrature dell’immobile stesso nonostante l’opposizione del conduttore ed in difetto di titolo esecutivo (CNF n. 196/2014)
– nell’esercizio della funzione di magistrato onorario, deleghi la redazione delle proprie sentenze a terzi per lucrare maggiori guadagni derivanti dalla stesura di un maggior numero di provvedimenti ovvero al fine di favorire una delle parti in causa, anche in violazione delle norme sulla competenza territoriale e per valore (CNF n. 310/2016)
– richieda un pagamento sotto minaccia di istanza di fallimento (CNF n. 23/2018) ovvero di denuncia alla Guardia di Finanza per indagini ultronee e non pertinenti all’oggetto della controversia (CNF n. 200/2014)
– si renda colpevole di concussione e corruzione (CNF n. 109/2019)
– acquisti o spenda consapevolmente banconote false (CNF n. 120/2019)
– millantando credito verso il giudice, si faccia consegnare dal cliente una somma di denaro per “aggiustare” il processo (CNF n. 135/2019)
– si macchi di condotte persecutorie (stalking) e minacce nei confronti dell’ex coniuge, tanto da ingenerare nella vittima il fondato timore per l’incolumità propria e dei prossimi congiunti (CNF n. 80/2022)
– abusando della carica pubblica ricoperta, si adoperi illecitamente (concussione) per rendere edificabili alcuni terreni in cambio di ingenti somme di denaro, poi fatturate per attività di consulenza legale in realtà mai svolta, simulando un rapporto professionale inesistente, così provocando un intenso pregiudizio all’immagine dell’intera categoria forense (CNF n. 73/2022)
– si renda colpevole di minacce e aggressioni fisiche e verbali (CNF n. 30/2023, CNF n. 71/2022, CNF n. 221/2016)
– anche se senza corrispettivo, si presti a rendere in giudizio una falsa testimonianza (CNF n. 58/2022)
– sottragga atti e/o documenti dal fascicolo d’ufficio di un procedimento giudiziario per appropriarsene e/o distruggerli (CNF n. 87/2023)
– tenti di estorcere denaro alla cliente con la minaccia di diffondere sue fotografie nuda (CNF n. 14/2021)
– corrompa diversi funzionari pubblici al fine di far ottenere al proprio assistito un’indennità di esproprio maggiore, poi in parte divisa con i funzionari stessi (CNF n. 79/2021)
– con artifizi e raggiri (truffa), si faccia indebitamente consegnare ingenti somme da terzi ovvero procuri a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (CNF n. 205/2021, CNF n. 131/2021, CNF n. 172/2019)
– sia coinvolto in un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla commissione dei plurimi reati di bancarotta (CNF n. 35/2024, CNF n. 66/2016)
– denunci falsamente il furto di un assegno, trattandosi di condotta integrante il reato di calunnia, il cui bene protetto dalla norma penale è la corretta amministrazione della giustizia (CNF n. 83/2022)
– si introduca nell’aula d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione spacciandosi per commissario d’esame (sostituzione di persona) allo scopo di aiutare indebitamente un candidato (CNF n. 176/2018)
– in violazione dei doveri familiari, ometta di versare il mantenimento della prole, subendo peraltro una procedura esecutiva (CNF n. 177/2018)
– faccia da portavoce del capoclan suo cliente, ristretto in carcere, con i suoi sodali all’esterno, riferendo loro gli ordini dal medesimo impartiti per le attività criminali da svolgersi (CNF n. 60/2019)
– sottragga il portafogli ed altri valori ai colleghi di studio, macchiandosi così del reato di furto aggravato dall’abuso di relazioni d’ufficio (CNF n. 195/2021)
– detenga grandi quantitativi di droga ai fini di spaccio (CNF n. 168/2021)
– Radiazione per l’avvocato che agevoli l’attività criminale di una associazione a delinquere transnazionale, prestando la propria attività materiale attraverso l’intestazione fittizia di beni riferibili all’associazione medesima al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, nonché riempiendo abusivamente e quindi alterando le schede elettorali in bianco inviate agli elettori residenti all’estero al fine di dirottare i voti in favore di un primario esponente mafioso candidato al Senato per la circoscrizione estero (CNF n. 179/2021)
– “retribuisca” i propri praticanti con sostanze stupefacenti da consumare anche in studio (CNF n. 331/2023)
– suggerisca al proprio cliente illecite operazioni volte ad intralciare le indagini dell’autorità giudiziaria ed a sottrarre beni e denaro alle attività di perquisizione (CNF n. 174/2020)
– partecipando ad un sodalizio criminoso, si renda corresponsabile di reati fiscali attraverso la sua attività professionale e l’asservimento del suo studio a tali scopi (CNF n. 112/2024)
– partecipando ad un sodalizio criminoso, si renda corresponsabile di reato di truffa ai danni delle Assicurazioni mediante la costruzione di falsi sinistri stradali (CNF n. 280/2023, CNF n. 280/2023, CNF n. 243/2023, CNF n. 240/2023, CNF n. 208/2023, CNF n. 197/2023, CNF n. 157/2023, CNF n. 19/2023, CNF n. 230/2022, CNF n. 217/2020)
– richieda un’ingente somma di denaro promettendo in cambio di prestare la propria illecita intercessione al fine di procurare una indebita assunzione pubblica (CNF n. 284/2023)
– danneggi e incendi l’immobile di un terzo al fine di indurlo alla vendita (CNF n. 152/2021)
– agevoli l’attività criminale di una associazione a delinquere di stampo mafioso (CNF n. 88/2023, CNF n. 179/2021, CNF n. 94/2020, CNF n. 1/2018)
– sia condannato per corruzione in atti giudiziari in concorso con magistrati ed appartenenti ad uffici giudiziari (CNF n. 26/2024, CNF n. 12/2021, Cass. n. 29878/2018, CNF n. 74/2017)
– abusando della qualifica universitaria ricoperta e del proprio prestigio professionale, induca una pluralità di soggetti (nella specie, decine di studenti e praticanti avvocati in procinto di sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato) a dare o promettere rapporti sessuali, in cambio di rassicurazioni circa il superamento degli esami (universitari e, rispettivamente, di Stato), spesso neppure realmente sostenuti, riportando per i medesimi fatti anche una “pesante” condanna in sede penale (CNF n. 301/2023)
– si renda responsabile di stupro e violenza sessuale (CNF n. 86/2024, CNF n. 52/2020, CNF n. 170/2018, CNF n. 167/2007), ovvero palpeggiamento (CNF n. 201/2016)
– violi le norme antiriciclaggio su tracciabilità dei pagamenti e limitazioni all’uso del contante (CNF n. 125/2024, CNF n. 1/2018, CNF n. 66/2016)
– in qualità di amministratore di sostegno o tutore di un soggetto privo in tutto o in parte di autonomia, approfitti della debolezza psichica del medesimo per appropriarsi indebitamente di somme dello stesso (CNF n. 132/2024, CNF n. 2/2023, CNF n. 172/2022, CNF n. 142/2022, CNF n. 127/2022, CNF n. 112/2022, CNF n. 153/2021, CNF n. 122/2021, CNF n. 91/2021, CNF n. 225/2020, CNF n. 164/2020), ovvero per indurlo a modificare a favore proprio o di terzi compiacenti i beneficiari della polizza vita (CNF n. 45/2023), ovvero per farsi cedere un immobile a condizioni palesemente penalizzanti e inique per lo stesso (CNF n. 125/2024)
– si macchi del reato di appropriazione indebita (v. giurisprudenza sub art. 30 cdf – Gestione di denaro altrui)
– falsifichi oppure usi sapendoli falsi:
— atti e provvedimenti giudiziari (CNF n. 66/2024, CNF n. 22/2023, CNF n. 151/2022, CNF n. 137/2021, CNF n. 182/2020, CNF n. 47/2020, CNF n. 137/2019, CNF n. 189/2017)
— sottoscrizioni in atti giudiziari (CNF n. 85/2020, CNF n. 78/2020)
— relate di notifica (CNF n. 108/2024, CNF n. 99/2024, CNF n. 197/2020)
— contratti e documenti (CNF n. 230/2022, CNF n. 272/2022, CNF n. 70/2021, CNF n. 22/2019, CNF n. 9/2019, CNF n. 148/2018, CNF n. 52/2018, CNF n. 9/2018, CNF n. 116/2016, CNF n. 44/2012)
— libri e scritture contabili (CNF n. 69/2022)
— quietanze di pagamento e modelli di pagamento F23/F24 (CNF n. 62/2021)
— procure alle liti, ancorché con il consenso o nell’interesse del cliente (CNF n. 95/2022, CNF n. 96/2021, CNF n. 59/2021, CNF n. 178/2020, CNF n. 8/2017, CNF n. 176/2012)
— titoli di credito (CNF n. 137/2018)
— carte di identità e codici fiscali (CNF n. 52/2018)
La potenziale rilevanza disciplinare dell’illecito comune
Costituisce illecito disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che:
– accompagni il cliente a ritirare l’assegno di sua pertinenza direttamente dalla controparte e lo scorti presso una banca per garantirsi l’immediato versamento del compenso pattuito (CNF n. 196/2012)
– nei propri atti giudiziari indichi a co-difesa un avvocato di fantasia, protagonista di un romanzo di successo (CNF n. 148/2013)
– nella redazione di un contratto nell’interesse di due parti (di cui una, suo cliente abituale) inserisca una clausola arbitrale con la designazione di sé stesso quale arbitro unico (CNF n. 196/2013)
– si spacci per magistrato (CNF n. 188/2014)
– agisca o resista in giudizio con responsabilità processuale ex art. 96 cpc (CNF n. 100/2018, CNF n. 184/2016)
– al fine di accentuarne l’enfasi persuasiva, solleciti l’adempimento con finto atto giudiziario (CNF n. 219/2018)
– effettui l’abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, per di più dal cliente (CNF n. 243/2018)
– accetti il mandato professionale in cambio di prestazioni sessuali (CNF n. 145/2019)
– con attori e trucchi di scena a favore dei media, affinché interpretino la parte di clienti difesi in vicende di grande clamore mediatico, millanti successi professionali propri o di colleghi compiacenti (CNF n. 141/2019, CNF n. 188/2014)
– emetta assegni a vuoto ovvero senza provvista (CNF n. 264/2022, Cass. n. 37550/2021, CNF n. 70/2021, CNF n. 82/2013, CNF n. 44/2013)
– indichi, in precetto, voci non dovute e importi manifestamente abnormi (CNF n. 6/2023, CNF n. 21/2013)
– ometta di dichiarare al Giudice dell’Esecuzione di aver ricevuto la dichiarazione negativa del terzo pignorato (CNF n. 219/2020)
– autentichi o comunque utilizzi, in difetto di idoneo consenso da parte dei soggetti legittimati, la procura alle liti a suo tempo conferita da soggetto incapace (CNF n. 95/2021) o deceduto (CNF n. 245/2020, Cass. n. 12636/2019, CNF n. 152/2017)
– proceda esecutivamente per un credito consapevolmente non dovuto o già soddisfatto (CNF n. 111/2020, Cass. n. 30868/2018, CNF n. 255/2017, CNF n. 243/2015)
– abusi del diritto o del processo, con comportamenti sanzionabili mediante applicazione analogica dell’art. 50 cdf che disciplina il ”Dovere di verità” (CNF n. 188/2019), ciò anche a prescindere dalla segnalazione del giudice ex art. 88 cpc (Cass. n. 5245/1984) e al di fuori dell’ipotesi “tipizzata” di cui all’art. 66 cdf (Pluralità di azioni nei confronti della controparte), attraverso:
— la reiterata proposizione di eccezioni e di istanze di ricusazione, tutte infondate (CNF n. 32/2023, CNF n. 27/2022, CNF n. 219/2020)
— l’elusione consapevole della disciplina sulla competenza giurisdizionale (CNF n. 62/2015, CNF n. 36/2014, CNF n. 35/2014, CNF n. 34/2014, CNF n. 33/2014)
— l’intenzionale violazione delle regole e preclusioni processuali al fine di ledere il principio del contraddittorio e il diritto di difesa (ad es., mediante la produzione di documenti solo in sede di memoria di replica) (CNF n. 188/2019, CNF n. 241/2017, CNF n. 75/2014, CNF n. 188/2013, CNF n. 52/2013)
— la richiesta palesemente infondata di condanna dell’avversario per lite temeraria o responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc (CNF n. 10/2017)
— la plurima reiterazione di una domanda giudiziale a fini dilatori (CNF n. 58/1993)
Anche le imprecazioni possono avere rilievo disciplinare
L’imprecazione è un comportamento sicuramente deprecabile, che tuttavia non assume automatico rilievo sotto il profilo deontologico, allorché -per il contesto e le altre circostanze- non comporti pubblico pregiudizio al prestigio, all’immagine e alla dignità dell’avvocatura, come nel caso di:
– bestemmie pronunciate in occasione di un alterco per motivi legati alla circolazione stradale, di cui un ignoto passante aveva filmato video, poi divenuto virale (CNF n. 24/2023)
– bestemmie era contenuta in un sms inviato dall’avvocato ad una ex cliente, che aveva rifiutato le sue avances (CNF n. 67/2019).
L’avvocato che comunichi con il Cliente tramite WhatsApp, SMS ed altre modalità di messaggistica istantanea non vìola il decoro professionale
L’uso della messaggistica, che consente una comunicazione più immediata e veloce, non può ritenersi in sé in violazione dell’art. 9 cdf poiché, per molti aspetti, ormai rappresenta un vero e proprio metodo di comunicazione avente anche valore legale e, che per di più, fornisce anche una valida prova nel processo (Nel caso di specie, il professionista scriveva all’assistito diversi “messaggini”, chiedendo di essere contattato con urgenza perché nominato suo difensore di ufficio in un procedimento penale, di cui allegava l’avviso ex art. 415 c.p.p. Per tale comportamento, l’avvocato veniva sanzionato con la censura dal Consiglio territoriale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione disciplinare). (CNF n. 28/2021).
La querela calunniosa del cliente non comporta automatica responsabilità per il legale che l’abbia predisposta
Non può configurarsi per l’avvocato il reato di calunnia allorchè lo stesso, in ossequio al mandato difensivo assunto, rediga per il proprio assistito un atto di denuncia-querela, che risulti poi avere carattere calunnioso, sottoscritto personalmente dal cliente di cui abbia eventualmente autenticato la firma. In particolare, non può infatti affermarsi che l’avvocato abbia inteso, sol perché ha steso l’atto, assumerne la paternità o condividerne il contenuto presumendo in capo al legale la conoscenza della calunniosità dei fatti narrati dal cliente e ciò in ragione delle modalità di predisposizione e presentazione dell’atto di impulso del procedimento penale. Perché l’avvocato risponda del reato di calunnia, eventualmente in concorso con il cliente che abbia sottoscritto la denuncia, appare perlomeno necessaria la prova che lo stesso ne abbia effettuato la stesura di pieno concerto con l’assistito (momento volitivo) nella sicura conoscenza dell’innocenza dell’incolpato (CNF n. 230/2022).