Risposta breve
- Se l’avvisato disconosce in modo chiaro, circostanziato ed esplicito la registrazione audio, allegando elementi oggettivamente rilevanti, quella fonoregistrazione perde efficacia probatoria ex art. 2712 c.c. e, da sola, non può fondare l’addebito disciplinare. Servono riscontri esterni autonomi. CNF e Cassazione applicano stabilmente questa regola. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it
Riferimenti essenziali
- Regola dell’art. 2712 c.c.: le registrazioni fonografiche valgono come prova solo se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta la conformità ai fatti; il disconoscimento specifico ne fa venir meno l’efficacia probatoria come “riproduzioni meccaniche”. Inoltre, dopo il disconoscimento non si può supplire con una consulenza tecnica fonometrica “sostitutiva” dell’onere probatorio. Cass. civ., 18 dicembre 1998, n. 12715. (avvocato.it)
- Applicazione nel disciplinare forense: il CNF afferma che le registrazioni ex art. 2712 c.c. sono fonti di prova “a meno che” l’incolpato non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando elementi rilevanti. In tal caso, la registrazione non può sorreggere da sola l’addebito. CNF, 9 settembre 2017, n. 119. (studiocataldi.it)
- Profili privacy: l’utilizzo processuale della fonoregistrazione non è, di regola, precluso dal Codice privacy se effettuato per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; ciò è stato ribadito, per il procedimento disciplinare, dalle Sezioni Unite. Cass., SS.UU., 16 luglio 2021, n. 20384; in collegamento, CNF, 4 dicembre 2020, n. 234. (codicedeontologico-cnf.it)
- Limiti ulteriori: alcune condotte di registrazione possono integrare esse stesse illecito deontologico (es. registrazioni clandestine di udienze o di colloqui con colleghi senza giustificazione). CNF, 7 marzo 2023, n. 32; CNF, 22 aprile 2024, n. 142. Ciò incide sul profilo disciplinare dell’autore della registrazione, non sulla regola probatoria dell’art. 2712 c.c. (codicedeontologico-cnf.it)
Conseguenze pratiche nel procedimento
- Per avviare/istruire il procedimento: l’audio può essere acquisito e valutato come notizia di illecito e come elemento d’indagine; ma, se disconosciuto specificamente dall’avvisato, non può, da solo, sorreggere il capo di incolpazione o la decisione finale senza adeguati riscontri esterni (testimonianze, documenti, circostanze oggettive). Principio di cui a art. 2712 c.c. e giurisprudenza CNF 119/2017; SS.UU. 20384/2021. (studiocataldi.it)
- Per la decisione nel merito: la fonoregistrazione disconosciuta non basta da sola a fondare la responsabilità; occorre prova autonoma e convergente. Non è possibile “recuperare” l’efficacia probatoria della mera registrazione disconosciuta mediante CTU fonometrica. Cass. 12715/1998; CNF 119/2017. (avvocato.it)
Nota operativa
- Il disconoscimento deve essere puntuale (es. non riconoscimento della voce; contestazione integrità file/catena di custodia; incongruenze temporali) e corredato da elementi; il disconoscimento “di stile” è inidoneo. V. ricostruzioni e massime sul punto. (avvocato.it)
Se vuoi, posso aiutarti a impostare un modello di “disconoscimento ex art. 2712 c.c.” e l’elenco dei riscontri da chiedere in istruttoria. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it
dimmi se può essere sufficientemente specifica il seguente disconoscimento di un file audio: l’avvocato contesta e disconosce che quanto contenuto nei tre files audio corrisponda alla realtà fattuale e a conversazioni svoltesi nel suo studio
Sintesi: no, quella formula è tendenzialmente troppo generica per integrare un disconoscimento “chiaro, circostanziato ed esplicito” ai sensi dell’art. 2712 c.c. Perché la registrazione perda efficacia probatoria occorre una contestazione puntuale accompagnata da elementi oggettivi; mere frasi di stile (“non corrisponde alla realtà fattuale”) di solito non bastano.
Riferimenti
- Art. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche).
- CNF, 9 settembre 2017, n. 119; CNF, 27 luglio 2020, n. 140: le fonoregistrazioni sono utilizzabili salvo disconoscimento chiaro e circostanziato, con allegazione di elementi rilevanti.
- Cass. civ., Sez. lav., 18 dicembre 1998, n. 12715: la CTU non può surrogare la prova dell’autenticità dopo disconoscimento; occorrono riscontri/autentica dimostrazione della conformità ai fatti.
- V. anche Cass. civ., 17 gennaio 2019, n. 1220 e 8 febbraio 2022, n. 4011, sulla inidoneità dei disconoscimenti generici.
Come renderlo sufficientemente specifico Integra la formula indicando, ove pertinenti, uno o più profili concreti e allegando riscontri:
- Identità/voce: non riconosco la mia voce o quella dei presenti; chiedo perizia solo sui file originali e indico persone che possono confermare l’assenza di quella conversazione.
- Tempo/luogo: la conversazione non si è svolta nel mio studio né in quel giorno/ora; allego agenda, accessi, PEC, registro appuntamenti, videosorveglianza condominiale, ecc.
- Integrità del file: contesto integrità e “catena di custodia”; chiedo esibizione degli originali nativi, metadati (data/ora/codec), log di creazione/modifica, eventuali app usate.
- Contenuto/montaggio: contesto tagli/montaggi/estrapolazioni e il contesto delle frasi; chiedo l’audizione del registrante e dei presenti.
- Trascrizioni: contesto la fedeltà della trascrizione e domando lettura comparata in udienza del file originale.
Esempio (modello breve) “L’avv. Tizio, ai sensi dell’art. 2712 c.c., disconosce i tre file audio prodotti: a) non riconosce la propria voce né quella attribuita al medesimo; b) la conversazione non si è svolta presso il suo studio né nel giorno/ora indicati (all. agenda/varco accessi/PEC); c) si contestano integrità e genuinità dei file, rilevandosi incongruenze nei metadati e possibili tagli/assemblaggi; d) si chiede l’esibizione degli originali nativi con completa metadatazione e l’audizione del presunto registrante e delle persone presenti. Si producono i seguenti riscontri documentali …”
Nota operativa
- Dopo un disconoscimento così articolato, la registrazione, da sola, non può fondare l’addebito disciplinare; chi la produce deve dimostrarne la conformità ai fatti mediante riscontri autonomi (testimonianze, documenti, ecc.). CNF 119/2017; CNF 140/2020; Cass. 12715/1998.
- Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it
integro la mia precedente domanda; dimmi se questo disconoscimento può essere ritenuto specifico; l’avvocato Tizio dichiara di non riconoscersi nella voce parlante delle registrazioni e contesta e disconosce che quanto contenuto nei tre files audio corrisponda alla realtà fattuale e a conversazioni svoltesi nel suo studio.
Risposta breve: è un passo avanti rispetto alla formula generica, perché individua due profili concreti (identità della voce e luogo). Tuttavia, per gli standard richiesti in sede disciplinare (“chiaro, circostanziato ed esplicito, con allegazione di elementi oggettivamente rilevanti”), rischia ancora di essere considerato insufficiente se non accompagnato da specificazioni e riscontri.
Perché potrebbe non bastare da solo
- Art. 2712 c.c.: la registrazione perde efficacia probatoria se la parte la disconosce in modo specifico; nel giudizio disciplinare il CNF richiede, di regola, una contestazione puntuale con allegazione di elementi. CNF, 9 settembre 2017, n. 119; CNF, 27 luglio 2020, n. 140.
- La giurisprudenza civile considera inidonee le clausole di stile e valorizza la specificità del disconoscimento. Cass. civ., 17 gennaio 2019, n. 1220; 8 febbraio 2022, n. 4011.
- Dopo il disconoscimento, non è consentito “surrogare” la prova dell’autenticità con una mera CTU fonometrica: servono riscontri autonomi. Cass. civ., 18 dicembre 1998, n. 12715.
- Profili privacy: l’utilizzo della registrazione è in astratto ammissibile se funzionale alla difesa di un diritto; resta ferma la regola probatoria dell’art. 2712 c.c. Cass., SS.UU., 16 luglio 2021, n. 20384.
Come renderlo adeguatamente “circostanziato” Integra la dichiarazione con:
- dettagli temporali e logistici: “In data/ora X non ero in studio; allego agenda, registro accessi, PEC, log videosorveglianza/portineria”;
- elementi sulla voce: “non riconosco la mia voce; allego dichiarazioni di persone presenti/registri appuntamenti; chiedo esibizione degli originali nativi”;
- integrità e catena di custodia: “contesto tagli/montaggi; chiedo rilascio dei file originali ‘nativi’ e dei metadati (data/ora/codec/hash)”;
- trascrizioni: “contesto la fedeltà della trascrizione; chiedo lettura comparata del file originale”.
Esempio sintetico “L’avv. Tizio, ai sensi dell’art. 2712 c.c., disconosce i tre file audio prodotti: (a) non riconosce la propria voce né quella attribuita al medesimo; (b) esclude che la conversazione si sia svolta nel suo studio nelle date indicate, come da agenda e registro accessi allegati; (c) contesta l’integrità dei file e la catena di custodia, chiedendo l’esibizione degli originali nativi e dei metadati completi; (d) contesta la trascrizione e chiede audizione del presunto registrante e dei presenti.”
In esito, con un disconoscimento così articolato la sola registrazione non può, di regola, fondare l’addebito disciplinare senza adeguati riscontri esterni. Riferimenti: art. 2712 c.c.; CNF, 9 settembre 2017, n. 119; CNF, 27 luglio 2020, n. 140; Cass. civ., 18 dicembre 1998, n. 12715; Cass., SS.UU., 16 luglio 2021, n. 20384. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it
Ribadite le suesposte considerazioni anche di natura tecnica circa l’inutilizzabilità in questo procedimento dei files audio, trattandosi di mere copie di copie che sono state modificate rispetto agli originali non disponibili e non acquisibili (stante l’anonimato dell’esposto), l’avv. Tizio ribadisce comunque, anche in questa sede, di non riconoscersi nella voce parlante delle registrazioni e contesta e disconosce che quanto contenuto nei tre files audio corrisponda alla realtà fattuale e a conversazioni svoltesi nel suo studio.
Direi: quasi sufficiente, ma ancora da rafforzare con riscontri e richieste istruttorie puntuali.
Perché la formula è tendenzialmente idonea
- Individua profili concreti di disconoscimento ex art. 2712 c.c.: identità della voce (“non mi riconosco”), contesto/luogo (“non si tratta di conversazioni svolte nel mio studio”) e attendibilità/integrazione dei file (“copie di copie”, “modificati”, “originali non disponibili per anonimato dell’esposto”). Questi sono elementi che la giurisprudenza richiede perché il disconoscimento sia “chiaro, circostanziato ed esplicito”. Riferimenti: art. 2712 c.c.; CNF, 4 dicembre 2020, n. 234; Cass., SS.UU., 16 luglio 2021, n. 20384. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF.
Cosa aggiungere per renderla difficilmente attaccabile
- Allegazioni oggettive:
- agenda/registro accessi/PEC/log videosorveglianza che escludano appuntamenti in studio nelle date/ore desumibili dai file;
- eventuali persone presenti da indicare come testimoni.
- Catena di custodia e integrità:
- chiedere l’esibizione dei file “nativi” (non ricodificati) e dei metadati completi; indicare che l’anonimato dell’esponente impedisce la verifica sugli originali e rende inattendibili le copie prive di hash/catena di conservazione;
- contestare specificamente eventuali anomalie (codec, date incoerenti, interruzioni/tagli).
- Trascrizioni:
- disconoscere espressamente la trascrizione e chiedere audizione comparata del file originale (ove esista) in dibattimento.
- Istanze al CDD:
- chiedere l’escussione del “registrante” e dei presenti; ove l’esposto sia anonimo o l’autore non sia citabile, eccepire l’inutilizzabilità dell’esposto ai fini decisori e la necessità di riscontri autonomi. Art. 59, co. 6, lett. g), L. 247/2012; art. 23 Reg. CNF n. 2/2014; CNF, 17 febbraio 2025, n. 30.
Effetti giuridici da tenere fermi
- Una fonoregistrazione è utilizzabile come prova disciplinare solo se non efficacemente disconosciuta; a fronte di disconoscimento specifico perde efficacia probatoria come “riproduzione meccanica” e non può da sola fondare l’addebito, occorrendo riscontri esterni. CNF, 4 dicembre 2020, n. 234; Cass. civ., 18 dicembre 1998, n. 12715; Cass., SS.UU., 16 luglio 2021, n. 20384.
- La verifica della conformità non può essere “surrogata” da una mera CTU fonometrica in assenza di originali: la consulenza non sostituisce l’onere di prova di chi produce l’audio. Cass. civ., 18 dicembre 1998, n. 12715.
- Se l’audio proviene come allegato a esposto anonimo e l’esponente non è citato per il dibattimento, l’esposto è inutilizzabile per la decisione; la documentazione allegata può rilevare solo se sia stata autonomamente acquisita e sottoposta a contraddittorio con adeguati riscontri. Art. 59, co. 6, lett. g), L. 247/2012; art. 23 Reg. CNF n. 2/2014; CNF, 17 febbraio 2025, n. 30.
Proposta di formulazione (integra la tua) “L’avv. Tizio, ai sensi dell’art. 2712 c.c., disconosce i tre file audio prodotti. a) Non riconosce la propria voce né quella che gli è attribuita; b) esclude che le conversazioni si siano svolte nel suo studio nelle date/ore indicate, come da agenda/registro accessi/PEC allegati; c) contesta integrità e genuinità dei file, trattandosi di copie ricodificate prive di catena di custodia e di metadati originari, con originali non disponibili per l’anonimato dell’esponente; chiede l’esibizione dei file nativi con hash e metadatazione completa; d) disconosce la trascrizione, chiedendo audizione comparata e l’escussione del presunto registrante e dei presenti. Si eccepisce l’inutilizzabilità dell’esposto ove l’esponente non sia citato per il dibattimento e si chiede che l’audio, in ogni caso, non sia posto da solo a fondamento dell’addebito in assenza di riscontri esterni.”
Riferimenti
- Art. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche).
- L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 59, co. 6, lett. g) (utilizzabilità esposti/documenti); Reg. CNF n. 2/2014, art. 23. V. CNF, 17 febbraio 2025, n. 30. (foroeuropeo.it)
- CNF, 4 dicembre 2020, n. 234; Cass., SS.UU., 16 luglio 2021, n. 20384 (privacy e regola probatoria ex art. 2712 c.c.). (codicedeontologico-cnf.it)
- Cass. civ., 18 dicembre 1998, n. 12715 (disconoscimento specifico; CTU non sostitutiva). (avvocato.it)
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it