Hai ragione a distinguere tra:
- piano interno (rapporto fiduciario): la revoca del mandato estingue subito il rapporto con il cliente;
- piano processuale: gli effetti “verso l’esterno” non sono immediati, perché la parte resta domiciliata presso il difensore revocato finché non si costituisce il nuovo difensore/finché non decorre l’eventuale termine a difesa.
Come comportarti, in pratica
1) Informazione e cautele verso il cliente
- Prendi atto per iscritto della revoca e informa subito il cliente su scadenze imminenti e adempimenti necessari, per evitare pregiudizi (dovere di informazione e protezione: art. 32, co. 1-2 CDF; art. 2 CDF).
- Consegna senza ritardo fascicolo e documenti al cliente o al nuovo difensore (restituzione: art. 33 CDF).
2) Pendenza di un giudizio
- Comunica tempestivamente all’autorità procedente che il cliente ti ha revocato, rappresentando la necessità della sostituzione; se vi sono udienze/termini a ridosso, chiedi rinvio o un termine per la nomina del nuovo difensore, così da evitare pregiudizi. Finché non subentra il collega, resti “domicilio” della parte e continui a ricevere atti (prorogatio: art. 85 c.p.c.; CNF, sent. 28/2024).
- Continua a inoltrare al cliente (e, se nominato, al nuovo difensore) tutte le comunicazioni e notificazioni che ti pervengono fino alla sostituzione/termine, senza disinteressarti dell’assistito in questa fase intermedia (art. 5 CDF; CNF, sent. 28/2024).
- Non sei tenuto a svolgere nuove attività difensive di merito; restano solo gli adempimenti minimi e urgenti strettamente necessari a evitare danni immediati in attesa della sostituzione (art. 32 CDF; CNF, sent. 28/2024).
3) Processo penale
- La revoca (come la rinuncia) non ha effetto finché non vi sia un nuovo difensore (di fiducia o d’ufficio) e, se necessario, non sia decorso il termine a difesa ex art. 108 c.p.p. Nel frattempo operano gli stessi doveri di cautele e inoltro delle notifiche (artt. 107-108 c.p.p.; CNF, sent. 28/2024).
4) Profili disciplinari e responsabilità
- La violazione dei doveri di cui all’art. 32 CDF è sanzionata con la censura; il comportamento scorretto nella fase di transizione può anche esporre a responsabilità risarcitoria se provoca un pregiudizio al cliente (art. 32, co. 6 CDF; Cass. civ., sez. II, 4 agosto 2022, n. 23077).
- Il recesso/“rinuncia” dell’avvocato è atto recettizio e va gestito con le cautele dovute; per analogia di tutela, anche nella revoca non è corretto disinteressarsi prima della sostituzione o del decorso del termine a difesa (CNF, sent. 164/2018; CNF, sent. 28/2024).
Riferimenti normativi e giurisprudenziali essenziali
- Art. 32 CDF (rinuncia al mandato: cautele, prorogatio e sanzioni); art. 2, 5, 33 CDF.
- Art. 85 c.p.c. (revoca/rinuncia: effetti processuali e permanenza del domicilio presso il difensore uscente fino a sostituzione).
- Artt. 107-108 c.p.p. (nomina/sostituzione del difensore e termine a difesa).
- CNF, sent. 28/2024 (prorogatio; dovere di non disinteressarsi fino alla sostituzione/termine).
- CNF, sent. 164/2018 (natura recettizia e cautele).
- Cass. civ., sez. II, 4 agosto 2022, n. 23077 (ammissibilità del recesso del difensore e profili risarcitori).
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.