…in un atto difensivo un avvocato articola un capo di prova del seguente tenore: “vero che l’avvocato ha utilizzato una procura alle liti rilasciata dalla parte 10 o 15 anni prima per un altro e diverso giudizio”; dimmi se l’articolazione del capo di prova possa comportare per l’avvocato che lo ha articolato una violazione del dovere di verità ovvero altra violazione che vorrai individuare
Sintesi
- La mera formulazione di un capo di prova del tipo “vero che l’avvocato ha utilizzato una procura alle liti rilasciata 10 o 15 anni prima per altro giudizio” non integra, di per sé, illecito deontologico, se volta ad accertare un fatto rilevante e se l’avvocato non sa che il fatto è falso. Tuttavia, a determinate condizioni, può sfociare in violazioni del dovere di verità e/o dei doveri di lealtà e correttezza verso il collega.
Quando può integrare violazione
1) Violazione del dovere di verità (art. 50 CDF)
- Se l’avvocato introduce o utilizza prove/dichiarazioni che sa essere false, anche se provenienti dal cliente, ovvero rende in giudizio dichiarazioni false su fatti oggettivi di cui abbia diretta conoscenza e che possano fungere da presupposto del provvedimento del giudice. Sanzione edittale: sospensione da 1 a 3 anni (con possibilità di aggravamento). Rileva anche l’eventuale successiva conoscenza della falsità, che impone la non utilizzazione e, se del caso, la rinuncia al mandato. Riferimenti: art. 50, commi 1-5 e 7 CDF.
- Principi e giurisprudenza CNF:
• Dovere di verità operante anche fuori dal processo e divieto di spendere/veicolare atti/documenti falsi: CNF, sent. n. 127/2024; CNF, sent. n. 445/2024.
• È illecito attribuire consapevolmente a controparte fatti di rilievo penale tacendo un provvedimento favorevole (proscioglimento) già intervenuto: CNF, sent. n. 184/2020.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it
2) Violazioni dei doveri di dignità, lealtà, correttezza e rispetto tra colleghi (artt. 9 e 42 CDF)
- Se il capo di prova è costruito come strumento allusivo/denigratorio verso il collega (p.es. insinuando l’uso “irregolare” della procura senza un serio riscontro), si rischia la violazione dei doveri di dignità, probità e decoro (art. 9 CDF) e del dovere di astenersi da critiche personali verso il collega (art. 42 CDF, già art. 29 previgente).
- Il CNF richiama alla massima cautela quando si evocano comportamenti del collega tramite fonti incerte (es. articoli di stampa) o accuse non strettamente necessarie alla tutela del cliente, per evitare travalicamenti nel personale. Riferimenti: artt. 9 e 42 CDF; v. anche il richiamo al dovere di verità e di prudenza in giudizio in CNF, sent. n. 184/2020 e la prassi deontologica indicata.
3) Profili connessi alla prova testimoniale/indagini difensive
- L’articolazione in sé è lecita; diviene illecita se accompagnata da attività volte a “costruire” deposizioni compiacenti o non veritiere, o a suggestionare persone informate sui fatti. Riferimenti: art. 55, comma 1, CDF; CNF, sent. n. 76/2025; CNF, sent. n. 4/2025.
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4) Ipotesi particolari sulla procura
- Qualora il capo di prova sottenda l’accusa (implicita o esplicita) che il collega abbia autenticato o utilizzato una procura apocrifa o comunque non genuina, si tratta di addebito gravissimo che richiede riscontri solidi; in difetto, oltre al dovere di verità, sono in gioco i doveri di correttezza verso il collega. Sul disvalore dell’autentica/uso di procura con firma apocrifa: CNF, sent. n. 269/2024.
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Come articolare correttamente per restare nei binari deontologici
- Verifica preliminare: inserire il capo di prova solo se vi è un ragionevole fumus (documenti, prassi d’ufficio, numeri di RG, copie di precedenti procure, ecc.).
- Formulazione neutra e pertinente: preferire “si chiede al teste se sappia indicare se la procura utilizzata nel presente giudizio sia la medesima rilasciata in data … per il procedimento RG …” invece di formule assertive che suggeriscono un fatto già accertato. Ciò evita di indurre il giudice in errore (art. 50 CDF).
- Evitare personalizzazioni: mai trasformare il capo in un addebito personale verso il collega; limitarsi al profilo oggettivo e rilevante per la validità della costituzione in giudizio (artt. 9 e 42 CDF).
- Se emergono profili di falsità del documento proveniente dal cliente: non utilizzarlo, segnalarne l’inutilizzabilità e, se necessario, rinunciare al mandato (art. 50, commi 2-3 CDF; CNF n. 445/2024; CNF n. 127/2024).
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Conclusione
- Non è illecito, in astratto, formulare un capo di prova volto ad accertare se la procura utilizzata nel giudizio sia la stessa rilasciata molti anni prima per altro procedimento, purché vi sia una base ragionevole e la formulazione sia neutra e funzionale all’accertamento.
- Diventa illecito se l’avvocato sa che il fatto è falso, se induce il giudice in errore su fatti di cui ha diretta conoscenza (art. 50 CDF), se l’articolazione è strumentale a colpire il collega (artt. 9 e 42 CDF) o se si accompagnasse alla costruzione/suggestione di prove testimoniali (art. 55 CDF).
Riferimenti: art. 50 CDF (Dovere di verità, commi 1-7); artt. 9 e 42 CDF; art. 55, comma 1, CDF; CNF, sent. nn. 184/2020, 127/2024, 445/2024, 269/2024, 76/2025, 4/2025. Le decisioni sono consultabili per esteso nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it