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La tua domanda, così formulata, è troppo generica per darti una risposta affidabile e documentata.

Nel perimetro della mia competenza, “astensione” e “denuncia penale” possono intrecciarsi in almeno questi scenari di ordinamento/deontologia forense:

  1. Astensione del componente del CDD/CNF perché ha presentato o subito una denuncia penale da parte dell’incolpato, o viceversa.
  2. Astensione del difensore nel procedimento disciplinare in presenza di una parallela vicenda penale.
  3. Rilevanza disciplinare della denuncia penale presentata dall’avvocato, se falsa, strumentale o calunniosa.
  4. Astensione per gravi ragioni di convenienza quando vi sia un contenzioso, anche penale, tra incolpato e giudicante.

Un principio documentato che posso darti subito

È stato affermato che l’esistenza di un giudizio tra l’incolpato e il suo giudice disciplinare può integrare le “gravi ragioni di convenienza” che legittimano l’astensione facoltativa ex art. 51, comma 2, c.p.c.. Questo principio è espresso da:

  • CNF, sent. 20 febbraio 2016, n. 16;
  • in senso conforme, CNF, sent. 28 dicembre 2012, n. 213.

Quindi, se la tua domanda riguarda il caso in cui il consigliere del CDD o il componente dell’organo disciplinare abbia una denuncia penale incrociata con l’incolpato, può astrattamente configurarsi una situazione idonea a fondare astensione facoltativa o ricusazione, ma la valutazione dipende molto dal caso concreto e io, senza il fatto specifico, non posso essere più categorico.

Altro profilo certo

Se invece la domanda riguarda la denuncia penale falsa fatta da un avvocato, essa può avere autonoma rilevanza disciplinare:

  • CNF, sent. n. 83 del 1° giugno 2022: costituisce grave illecito disciplinare la falsa denuncia di furto di un assegno, trattandosi di condotta integrante calunnia, lesiva dei principi di dignità, probità e decoro.

Risposta prudente

Quindi, allo stato, posso dirti solo questo:

  • una denuncia penale non comporta automaticamente astensione;
  • però può integrare una grave ragione di convenienza o un motivo di ricusazione, specie se crea un rapporto conflittuale diretto tra incolpato e componente dell’organo disciplinare;
  • la verifica va fatta sul ruolo del soggetto, sulla fase del procedimento e sul tipo di rapporto tra denuncia e procedimento disciplinare.

Riferimenti

  • Art. 51, comma 2, c.p.c.
  • CNF, 20 febbraio 2016, n. 16
  • CNF, 28 dicembre 2012, n. 213
  • CNF, 1° giugno 2022, n. 83

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo: https://codicedeontologico-cnf.it

Se vuoi, riformula in uno di questi modi e ti rispondo in modo mirato:

  • “Il consigliere del CDD denunciato penalmente dall’incolpato deve astenersi?”
  • “Se il relatore del procedimento ha sporto denuncia penale contro l’avvocato, può partecipare alla decisione?”
  • “La denuncia penale reciproca tra incolpato e consigliere è causa di ricusazione?”