Per “astensione” in ambito deontologico forense il termine può riferirsi, a seconda del contesto, ad almeno tre profili diversi:
- astensione dalle udienze/proclamazione di astensione collettiva degli avvocati;
- astensione per conflitto di interessi o incompatibilità professionale;
- astensione di componenti di organi forensi o disciplinari per ragioni di imparzialità/ricusazione.
Per restare nei limiti della mia competenza, posso rispondere solo se intendi l’argomento in relazione a ordinamento forense, CDF, COA, CDD o CNF.
Se vuoi, posso darti subito una scheda su uno di questi temi:
- Astensione collettiva degli avvocati dalle udienze: fonti, limiti, preavviso, effetti processuali, profili disciplinari.
- Astensione dell’avvocato per conflitto di interessi: dovere di astenersi, consenso, divieti, sanzioni.
- Astensione/ricusazione nel procedimento disciplinare: consiglieri del CDD o del CNF, cause e procedura.
Se mi dici quale astensione intendi, ti rispondo con i riferimenti normativi e giurisprudenziali pertinenti.
Astensione nel procedimento disciplinare
Nel procedimento disciplinare forense, il tema dell’astensione va tenuto distinto da quello della ricusazione.
Principio generale
L’inosservanza dell’obbligo di astensione non comporta automaticamente la nullità della decisione disciplinare.
La nullità si configura solo quando il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo sostanzialmente nella posizione di parte del procedimento. In tutte le altre ipotesi, il problema rileva, se del caso, come motivo di ricusazione; pertanto, in mancanza di rituale istanza di ricusazione, la decisione non è nulla.
Questo principio è affermato da:
- CNF, sent. n. 222 del 25 novembre 2022;
- Cass., SS.UU., sent. n. 19526 del 23 luglio 2018;
- Cass., SS.UU., sent. n. 19030 del 6 luglio 2021;
- CNF, sent. n. 266 del 30 dicembre 2022.
Natura del procedimento disciplinare
La giurisprudenza sottolinea che il procedimento disciplinare davanti al CDD ha natura amministrativa, sia pure “giustiziale”, e non giurisdizionale. Da ciò discende che non si applicano automaticamente, in via piena e diretta, le regole proprie del processo civile sull’astensione del giudice, in particolare l’art. 51 c.p.c., come se si trattasse di un giudizio ordinario.
Riferimento principale:
- Cass., SS.UU., sent. n. 19030 del 6 luglio 2021.
Conseguenza pratica
Quindi:
- se vi è un’ipotesi di semplice incompatibilità o situazione suscettibile di minare l’imparzialità, occorre normalmente proporre ricusazione;
- se la ricusazione non viene proposta, l’omessa astensione non può essere poi fatta valere come motivo di nullità o di impugnazione;
- solo nel caso estremo di interesse personale e diretto del componente nella vicenda, la partecipazione alla decisione può incidere sulla validità del provvedimento.
In termini molto chiari, il CNF n. 266/2022 afferma che, in difetto di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in motivo di nullità della decisione e non può essere dedotta come motivo di impugnazione.
Collegamento con il procedimento disciplinare ex L. n. 247/2012
Sul piano sistematico, il procedimento disciplinare è regolato dalla L. n. 247/2012, in particolare:
- art. 52 L. n. 247/2012, sul contenuto della decisione;
- art. 54 L. n. 247/2012, sui rapporti con il processo penale.
Queste norme non mutano però il principio sopra richiamato: l’autonomia del procedimento disciplinare e la sua natura amministrativa portano la giurisprudenza a escludere che ogni violazione dell’astensione determini, di per sé, invalidità della decisione.
Formula di sintesi
Si può dunque riassumere così:
Nel procedimento disciplinare forense, l’omessa astensione del componente dell’organo decidente determina nullità solo se questi abbia un interesse proprio e diretto nella causa; negli altri casi rilevano soltanto i motivi di ricusazione, che devono essere fatti valere tempestivamente, altrimenti la decisione resta valida.
Riferimenti
- L. 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 52 e 54.
- Cass., SS.UU., 23 luglio 2018, n. 19526.
- Cass., SS.UU., 6 luglio 2021, n. 19030.
- CNF, 25 novembre 2022, n. 222.
- CNF, 30 dicembre 2022, n. 266.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo: https://codicedeontologico-cnf.it
Se vuoi, posso anche prepararti una nota schematica su differenza tra astensione e ricusazione nel procedimento davanti al CDD/CNF, oppure un formulario sintetico di eccezione/istanza di ricusazione nei limiti consentiti dalle fonti.