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La condotta descritta (l’avvocato che non risponde reiteratamente ai messaggi del cliente) è, in linea generale, rilevante sul piano deontologico.

Inquadramento deontologico

  • Dovere di informazione: l’avvocato deve informare in modo chiaro, completo, tempestivo e veritiero e, quando richiesto, aggiornare il cliente sullo svolgimento del mandato e fornire copia degli atti e documenti. La violazione dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 27 CDF è sanzionata con la censura. Riferimenti: art. 27 CDF, in particolare comma 6 (testo e sanzioni). (mondodiritto.it)
  • Adempimento del mandato: la persistente assenza di riscontro può costituire indice di trascuratezza rilevante degli interessi della parte assistita (art. 26 CDF). (foroeuropeo.it)

Giurisprudenza CNF essenziale

  • Il dovere informativo esige comunicazioni chiare, complete, tempestive e veritiere; non è sufficiente la mera presenza del cliente a un’udienza senza spiegazioni successive. CNF, sent. n. 207/2022 (censura). (codicedeontologico-cnf.it)
  • L’omessa informazione al cliente integra un illecito di natura permanente finché non interviene la comunicazione dovuta o la cessazione del mandato, con effetti sul termine di prescrizione disciplinare (art. 56 L. 247/2012). CNF, sent. n. 127/2024; in senso conforme, più recenti conferme. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Le caratteristiche dell’informazione dovuta: chiarezza, completezza, tempestività e verità. CNF, sent. n. 253/2025 (censura). (codicedeontologico-cnf.it)

Cosa può fare il cliente, in concreto 1) Inviare un sollecito formale

  • Inviare un sollecito scritto (PEC o raccomandata A/R) chiedendo:
    • aggiornamento sullo stato della pratica ai sensi dell’art. 27, comma 6, CDF;
    • indicazione di eventuali atti urgenti per evitare decadenze/prescrizioni (art. 27, comma 7, CDF);
    • termine breve e preciso per il riscontro. (mondodiritto.it)

2) Richiedere copie/atti

  • Se necessario, chiedere copia degli atti e dei documenti relativi al mandato (art. 27, comma 6 CDF). Se si intende revocare il mandato, chiedere anche la restituzione senza ritardo degli originali (art. 33 CDF: divieto di subordinare la restituzione al pagamento dei compensi). (mondodiritto.it)

3) Valutare la revoca del mandato

  • Se il rapporto fiduciario è compromesso, il cliente può revocare il mandato e farsi assistere da un nuovo difensore. L’avvocato uscente deve collaborare per la continuità della difesa e restituire la documentazione (artt. 26 e 33 CDF). (foroeuropeo.it)

4) Segnalazione disciplinare

  • In caso di perdurante inadempimento, è possibile presentare un esposto al Consiglio dell’Ordine competente; il COA, ricevuta la notizia di illecito, la trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) secondo il Regolamento CNF n. 2/2014 (art. 11) e l’art. 50 L. 247/2012. L’azione disciplinare può essere anche promossa d’ufficio. (foroeuropeo.it)

Nota sulla prescrizione disciplinare

  • Per gli illeciti da omessa informazione (art. 27 CDF) la giurisprudenza CNF li qualifica come permanenti: il termine di cui all’art. 56 L. 247/2012 decorre dalla cessazione della condotta (comunicazione, rinuncia o revoca del mandato). (codicedeontologico-cnf.it)

Se desideri, posso aiutarti a:

  • predisporre un modello di sollecito conforme all’art. 27 CDF;
  • impostare l’esposto disciplinare al COA competente.

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it