Sì, integra illecito disciplinare se il difensore prende parte a un tentativo di conciliazione promosso dal CTU nel quale siano presenti altre parti che egli sa essere assistite da propri avvocati, ma intervenute senza i rispettivi difensori, senza che vi sia il consenso o la presenza di questi ultimi. Ciò viola il divieto di contatti diretti con la parte assistita da collega stabilito dall’art. 41 del Codice Deontologico Forense, che ammette i contatti solo in presenza del difensore della parte o con il suo consenso, sanzionando la violazione con la censura. (foroeuropeo.it)
Principio giurisprudenziale costante
- Il CNF ha più volte affermato l’illiceità dei contatti diretti con la controparte assistita, anche per finalità conciliative, quando non vi sia il previo avviso/consenso del collega o la sua presenza (tra le altre, CNF 17 luglio 2020, n. 133; CNF 3 agosto 2020, n. 152; CNF 28 ottobre 2019, n. 121). (foroeuropeo.it)
- In applicazione dell’art. 41 CDF, è stato ritenuto illecito anche concordare o tentare accordi direttamente con la parte avversa già difesa da altro legale (CNF, 25 maggio 2018, n. 60). (ilfogliodelconsiglio.it)
Attenzione ai diversi contesti processuali
- Nelle operazioni peritali ordinarie, il CTU conduce attività tecniche ex art. 194 c.p.c.; non gli compete promuovere conciliazioni “di fatto” che coinvolgano contatti diretti tra un difensore e parti avverse prive del loro legale. L’avvocato deve quindi astenersi da interazioni negoziali dirette con tali parti, salvo consenso espresso del loro difensore o presenza di quest’ultimo. (brocardi.it)
- Nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. il CTU ha espressamente il compito di “tentare, ove possibile, la conciliazione”, ma il divieto deontologico resta: i contatti con la controparte già assistita richiedono comunque la presenza/il consenso del suo avvocato. In mancanza, il difensore deve chiedere che la fase conciliativa sia rinviata o che sia convocato il collega della controparte. (brocardi.it)
- Anche quando il giudice fissi comparizione personale per conciliazione ex art. 185 c.p.c., la regola deontologica non muta: se la parte avversaria è assistita da un legale, i contatti con essa devono avvenire alla presenza o con il consenso del difensore. (brocardi.it)
Operativamente, per non incorrere in illecito:
- chiedere al CTU che la convocazione per la sola “fase conciliativa” sia rivolta anche ai colleghi delle altre parti; in difetto, astenersi dal negoziare;
- limitarsi, se del caso, alle sole attività tecniche peritali, rinviando ogni trattativa alla presenza dei difensori delle altre parti;
- documentare la richiesta al CTU e l’assenza dei colleghi onde escludere ambiguità sui “contatti” avuti. (brocardi.it)
Riferimenti
- Art. 41 CDF, Rapporti con parte assistita da collega. (foroeuropeo.it)
- CNF, sent. 25 maggio 2018, n. 60; CNF, sentt. 17 luglio 2020, n. 133; 3 agosto 2020, n. 152; 28 ottobre 2019, n. 121. (ilfogliodelconsiglio.it)
- Artt. 194, 185 e 696-bis c.p.c. (brocardi.it)
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it