Sì: tra colleghi dello stesso studio il conflitto di interessi è, in linea generale, deontologicamente vietato, con particolare rigore quando vi sia associazione professionale, società tra avvocati oppure stabile collaborazione nei medesimi locali.
Regola di riferimento
L’art. 24, comma 5, Codice Deontologico Forense prevede che l’avvocato debba astenersi dall’accettare il mandato quando il legale avversario:
- faccia parte della propria società o associazione professionale;
- oppure eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente in maniera non occasionale.
Questa norma tutela non solo l’indipendenza effettiva del difensore, ma anche la sua apparenza di indipendenza.
Principi affermati dalla giurisprudenza
Il CNF, sent. n. 165 del 30 settembre 2013, ha affermato che, in presenza di rapporto associativo o di stabile collaborazione nei medesimi locali, opera una presunzione assoluta di conflitto di interessi; si tratta di un valore indisponibile, sicché neppure il consenso del cliente vale a rimuovere il divieto.
In senso conforme:
- CNF, sent. n. 80 dell’11 giugno 2015: illecito l’agire contro cliente del collega di studio;
- Cass. civ., sez. II, n. 4959/2013: rileva anche la potenziale compromissione dell’indipendenza;
- CNF, sent. n. 672/2022: non elimina il conflitto il “passaggio” del cliente a un altro collega dello stesso studio;
- CNF, sent. n. 375 del 21 ottobre 2024: dal combinato disposto degli artt. 24 e 68 CDF emerge che l’incarico contro parte già assistita da collega di studio è ammissibile solo, in linea di principio, decorso almeno un biennio dalla cessazione del precedente rapporto professionale;
- Cass. SS.UU., n. 20881 del 26 luglio 2024: il conflitto comprende tutti i casi in cui il professionista si ponga, anche solo potenzialmente, in antitesi con l’assistito.
Precisazione importante
La mera condivisione dei locali, da sola, non basta sempre: secondo l’attuale art. 24, comma 5, CDF, occorre anche una collaborazione professionale non occasionale, salvo il caso della stessa associazione o società professionale.
Risposta sintetica
Dunque:
- stessa associazione / stessa società professionale → conflitto normalmente vietato;
- stessi locali + collaborazione stabile → conflitto normalmente vietato;
- soli locali in comune, senza collaborazione stabile → la questione va verificata in concreto, perché il solo dato logistico può non essere sufficiente.
Riferimenti
- Art. 24 CDF
- Art. 68 CDF
- CNF, sent. n. 165/2013
- CNF, sent. n. 80/2015
- CNF, sent. n. 672/2022
- CNF, sent. n. 375/2024
- Cass. civ., sez. II, n. 4959/2013
- Cass. SS.UU., n. 20881/2024
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.
Se vuoi, posso anche darti:
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- uno schema pratico “quando c’è / quando non c’è”,
- oppure l’analisi di un caso concreto.