Risposta breve e documentata
- Art. 23, comma 6, CDF (divieto di suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti): l’illecito è, in via ricostruttiva, di natura istantanea e si consuma con l’atto stesso del “suggerimento” percepito dal cliente. Non ho rinvenuto massime CNF che qualificano espressamente la natura (istantaneo/permanente) del comma 6, ma l’orientamento su fattispecie comunicative analoghe (art. 52 CDF – espressioni offensive) lo qualifica come istantaneo; pertanto il dies a quo della prescrizione decorre dal momento dell’esternazione/suggerimento. Resta ferma l’ipotesi dell’“istantaneo ad effetti permanenti” se il suggerimento illecito è veicolato tramite contenuti online non rimossi. Riferimenti: art. 23 CDF; CNF n. 42/2024; CNF n. 392/2024; CNF n. 3/2023; per l’analogia sull’istantaneità delle esternazioni, Cass., SS.UU., n. 6549/2025 e CNF n. 441/2024; per i contenuti online, CNF n. 214/2024. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it. (codicedeontologico-cnf.it)
- Art. 23, comma 5, CDF (dovere di rifiutare l’incarico quando, dagli elementi conosciuti, l’attività sia finalizzata a un’operazione illecita): non risultano, a mia conoscenza, pronunce edite che qualifichino in termini generali la natura dell’illecito (istantaneo/permanente). In via sistematica, la violazione tende a configurarsi come illecito permanente finché il professionista mantiene la propria “attività” in favore dell’operazione illecita; se l’unica condotta fosse la sola accettazione del mandato già sapendo dell’illiceità, la consumazione potrebbe essere ritenuta istantanea al momento dell’accettazione. In ogni caso, la qualificazione (istantaneo vs permanente) è accertamento di fatto rimesso al giudice disciplinare e incide sul dies a quo ex art. 56 L. 247/2012. Riferimenti: art. 23 CDF; principi generali su istantaneo/permanente e prescrizione: Cass., SS.UU., n. 5596/2020; CNF n. 62/2021; applicazione pratica del dovere di cui al comma 5 in casi di particolare gravità: CNF n. 94/2025. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it. (codicedeontologico-cnf.it)
- Sanzione edittale: per i commi 5 e 6 la sanzione prevista è la sospensione da 1 a 3 anni (con possibile aggravamento sino alla radiazione nei casi più gravi, in concreto applicato). Riferimenti: testo art. 23 CDF; CNF n. 94/2025. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it. (ordineavvocati.vr.it)
Nota metodologica
- Dove non ho trovato massime CNF o Cassazione che dicano espressamente “istantaneo” o “permanente” per i commi 5-6, ho indicato la ricostruzione sistematica e i principi generali sulla prescrizione (art. 56 L. 247/2012; SU 5596/2020). (codicedeontologico-cnf.it)