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In breve: sì, ma non come “revoca” della decisione; lo strumento corretto è la riapertura del procedimento davanti al CDD ex art. 55, comma 1, lett. a), L. 247/2012. Attenzione però a due condizioni:

  • Serve una sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste” (o “perché l’imputato non lo ha commesso”): solo il giudicato penale pienamente assolutorio consente la riapertura e il conseguente proscioglimento in sede disciplinare se si tratta degli stessi fatti storici. Riferimenti: L. 247/2012, art. 55, co. 1, lett. a; CNF, sent. n. 64/2022; CNF, sent. n. 138/2024 (effetti della piena assoluzione penale su identici fatti).
  • La decisione disciplinare deve essere divenuta definitiva: l’assoluzione penale sopravvenuta non “rimette in termini” per impugnare tardivamente al CNF; occorre attivarsi presso il CDD con istanza di riapertura. Riferimento: CNF, sent. n. 489 del 31 dicembre 2024 (riapertura avanti al CDD; inammissibilità del ricorso tardivo al CNF).

Operativamente:

  • Se la tua assoluzione in appello non è ancora passata in giudicato, il CDD non può ancora disporre la riapertura ex art. 55, co. 1, lett. a). Potrai:
    • se i termini per impugnare la sanzione al CNF non sono scaduti, proporre ricorso al CNF e depositare la sentenza d’appello, chiedendo di tenerne conto o di attendere il giudicato penale;
    • se la sanzione disciplinare è già definitiva, attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale e poi presentare istanza di riapertura al CDD.
  • Se la sentenza penale assolutoria è irrevocabile e verte sui medesimi fatti, il CDD, riaperto il procedimento, dovrà prosciogliere (“non luogo a provvedimento disciplinare”), poiché è esclusa l’ontologica esistenza del fatto disciplinarmente rilevante. Riferimenti: L. 247/2012, art. 55; art. 52 L. 247/2012; CNF n. 64/2022; CNF n. 138/2024.

Nota correlata: ove il precedente titolo disciplinare fosse stato emesso sulla scorta di una condanna penale poi revocata, opererebbe l’istituto della revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. (CNF, sent. n. 46 dell’8 luglio 2019).

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it