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No. Dopo l’approvazione e la notifica del capo di incolpazione, il modulo del richiamo verbale “senza dibattimento” ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014 non è più utilizzabile: si deve proseguire verso il dibattimento. In questa fase, l’eventuale richiamo verbale può essere deliberato solo con la decisione che definisce il procedimento all’esito dell’udienza, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. b), L. n. 247/2012 e dell’art. 28 Reg. CNF n. 2/2014; in tal senso, tra le altre, CNF, sent. n. 301/2024 e n. 314/2024. (codicedeontologico-cnf.it)

Dopo il capo di incolpazione e l’eventuale audizione richiesta dall’incolpato (art. 17, comma 2, Reg. CNF n. 2/2014), il Consigliere istruttore formula alla Sezione la proposta conclusiva di archiviazione oppure di citazione a giudizio; l’avvio del dibattimento segna la fase in cui la Sezione decide, potendo anche chiudere con richiamo verbale, ma solo all’esito dell’udienza. Cfr. CNF, sent. n. 206/2022. (deontologicus.gestiolex.it)

Le sentenze citate sono reperibili per esteso nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it