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No, non è possibile irrogare il richiamo verbale “senza dibattimento” dopo l’approvazione del capo di incolpazione. Una volta approvato il capo di incolpazione, si apre la fase decisoria: il provvedimento conclusivo (anche il richiamo verbale) deve essere adottato solo all’esito dell’udienza disciplinare, nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. È invece possibile il richiamo verbale senza dibattimento soltanto nella fase preliminare/istruttoria, prima della formale approvazione del capo di incolpazione.

Riferimenti:

  • Legge n. 247/2012, art. 52, comma 1, lett. b (fase decisoria e udienza).
  • Regolamento CNF n. 2/2014, art. 14, comma 4-bis (richiamo verbale in fase preliminare) e art. 28 (decisione all’esito del dibattimento).
  • Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 301 del 15 luglio 2024; sent. n. 487 del 31 dicembre 2024 (sul divieto di richiamo verbale senza dibattimento dopo l’approvazione del capo e sulla natura afflittiva/impugnabilità del richiamo).

Le sentenze sono reperibili per esteso nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it