Sì, può essere censurabile, soprattutto quando l’invio “anche” all’azienda del destinatario serve a fare pressione, a denigrare o a condizionare la sua autodeterminazione, oppure elude il rapporto con il difensore della controparte.
Riferimenti e principi:
- Divieto di contatti “paralleli” o pressioni sulla controparte: è illecito, in violazione dell’art. 41 CDF, instaurare canali che intimidiscano o inducano a desistere/transigere; il CNF lo ha affermato più volte (CNF, 29 aprile 2017, n. 49; conforme CNF, 29 dicembre 2015, n. 241). (codicedeontologico-cnf.it)
- Doveri generali di probità, dignità e decoro: la comunicazione a terzi (come il datore di lavoro) che abbia finalità meramente vessatorie o lesive della reputazione viola l’art. 9 CDF. (foroeuropeo.it)
- Se tra le informazioni ve ne sono di coperte da riserbo/client-attorney privilege (es. si tratta del proprio ex cliente), è stata ritenuta censurabile la segnalazione al superiore gerarchico/datore di lavoro per ottenere il pagamento o fare pressione (CNF, 25 febbraio 2020, n. 37). (codicedeontologico-cnf.it)
Quando può non essere illecito:
- Se l’azienda è parte del rapporto sostanziale o è la vera controparte, e la comunicazione è necessaria e misurata (es. per evitare decadenze o per dare un mero riscontro “sostanziale”), ferma la regola di informare/inviare copia al difensore avversario. La Cassazione ha chiarito che l’invio “per conoscenza” alla società controparte, con principale destinatario il collega, in un contesto collaborativo, non integra di per sé illecito (Cass., Sez. Un., 4 luglio 2018, n. 17534). (foroeuropeo.it)
Accortezze operative:
- Se la persona è assistita, evitare contatti aggirando il collega: ogni comunicazione necessaria va fatta al difensore, con eventuale pc alla controparte/azienda nei limiti dell’art. 41 CDF. (puntodidiritto.it)
- Evitare toni o contenuti intimidatori/offensivi: le espressioni sconvenienti od offensive integrano illecito (art. 52 CDF). (codicedeontologico-cnf.it)
In sintesi: scrivere anche al datore di lavoro del destinatario della contestazione è, di regola, rischioso sul piano deontologico e spesso sanzionabile se ha finalità di pressione o elusione delle regole di correttezza; può essere lecito solo quando strettamente necessario, con toni misurati e informando il difensore avversario.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it