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Premessa e rischio deontologico Da quanto riporti, i post su Facebook espongono almeno due profili di possibile addebito disciplinare:

  • Espressioni lesive verso la controparte (“truffa”, “truffatori evidenti”), potenzialmente in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro anche extra-forense e del divieto di usare espressioni offensive o sconvenienti verso controparti e terzi (artt. 9 e 52 CDF). V. in tema di art. 52 CDF, principi consolidati: la critica può essere anche aspra, ma non può trasformarsi in offesa personale; rileva anche fuori dagli atti giudiziari quando incida sul decoro professionale. (cdd-fvg.it)
  • Profili di informazione/pubblicità e possibile accaparramento di clientela per l’invito generalizzato a “qualsiasi tipo di azione collettiva… scrivetemi” e all’auto-presentazione (“riesco a difendermi perché sono un avvocato”): l’informazione professionale deve essere corretta, veritiera, non suggestiva né finalizzata a catturare clientela (artt. 17 e 35 CDF), ed è vietato offrire le proprie prestazioni con modalità non conformi a correttezza e decoro, inclusa l’offerta in luoghi pubblici o aperti al pubblico (che la giurisprudenza ha declinato in senso ampio: art. 37 CDF). (codicedeontologico-cnf.it)

Giurisprudenza utile (per inquadrare i limiti)

  • Social e responsabilità disciplinare: è stato escluso l’illecito per un post Facebook che, pur sollevando un tema sensibile, non indicava persone/luoghi ed era finalizzato ad aprire un dibattito; qui la differenza è che tu menzioni la ditta ALFA e attribuisci un reato (“truffa”). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Informazione/pubblicità suggestiva e accaparramento: sanzionate formule “zero spese di anticipo” e messaggi promozionali volti a stimolare incarichi; il CNF ha ribadito che l’informazione non deve mirare all’accaparramento. Il divieto di offerta in “luoghi pubblici o aperti al pubblico” è stato applicato in via generale (utile per i contesti online). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Regole di procedimento: fase pre-procedimentale e difese scritte/audizione sono disciplinate dagli artt. 50 e 58 ss. L. 247/2012 e Reg. CNF n. 2/2014. (professionegiustizia.it)

Linee di difesa pratiche (memoria ex art. 58 L. 247/2012 e in audizione) 1) Contesto e platea ristretta

  • Chiarire che il gruppo contava 43 iscritti e che l’accesso non era libero. La giurisprudenza ha distinto, in altri ambiti, tra comunicazioni davvero “chiuse” e quelle accessibili a un pubblico indeterminato; la limitata diffusione può incidere su tipicità/offensività in concreto e, comunque, sulla misura della sanzione. (Argomento di attenuazione, non di esclusione automatica). (federprivacy.org)

2) Diritto di critica e interesse personale

  • Rappresentare che i post narravano una vicenda personale (decreto ingiuntivo ricevuto e intenzione di proporre opposizione), con finalità informativa e di confronto tra utenti del gruppo, non di denigrazione gratuita né di pressione mediatica. Richiamare il principio per cui il post che solleva un tema reale può rimanere lecito se non individua soggetti e mantiene misura; evidenziare che, laddove i riferimenti possano essere apparsi eccessivi, hai rimosso i contenuti e formulato scuse. (La rimozione e le scuse sono condotte riparatorie utili ai fini sanzionatori). (codicedeontologico-cnf.it)

3) Espressioni “truffa/truffatori”: rimodulazione e continenza

  • Riconoscere che la parola “truffa” è tecnicamente imputazione di reato e, quindi, sconveniente/offensiva in un post pubblico; sostenere che si trattava di una valutazione iperbolica di parte in un contesto conflittuale e non dell’attribuzione di un fatto specifico penalmente rilevante. Offrire un testo di rettifica/precisazione già pubblicato (o da pubblicare), con toni neutri e rinvio al solo accertamento giudiziale. Questo può incidere sulla graduazione della sanzione ex art. 29 Reg. CNF 2/2014. (cdd-fvg.it)

4) Invito all’“azione collettiva… scrivetemi”

  • Argomentare che non si trattava di “prestazione personalizzata” verso soggetti determinati (art. 37, co. 5 CDF), né di promessa di risultati/condizioni economiche attrattive (artt. 17 e 35 CDF), ma di un generico invito al confronto tra soggetti che si ritenevano lesi. Evidenziare l’assenza di ogni contenuto economico o “slogan” suggestivo. In subordine, prospettare che, ove ritenuto borderline, il comportamento resti di modesta offensività, meritevole di minima sanzione per effetto delle condotte riparatorie. (Resta però un profilo sensibile: il CNF è severo contro messaggi che, anche online, abbiano finalità captatoria). (codicedeontologico-cnf.it)

5) Adeguamento comportamentale immediato

  • Dimostrare: a) rimozione dei post; b) eventuale messaggio di scuse/precisazioni inviato al titolare di ALFA; c) adozione di una policy interna per l’uso dei social coerente con artt. 17, 35, 37 CDF; d) impegno a evitare riferimenti nominativi a controparti e a non utilizzare i social per sollecitare incarichi.

Cosa fare adesso (procedura)

  • Se non lo hai già fatto, deposita entro i termini la memoria difensiva ex art. 58, co. 2, L. 247/2012 con: 1) ricostruzione dei fatti e contesto del gruppo; 2) rimozione/scuse e impegni futuri; 3) documenti su causa in corso (decreto ingiuntivo/opposizione) solo per chiarire che il post traeva origine da una vicenda reale, evitando qualsiasi giudizio penale sulla controparte; 4) richiesta di audizione personale; 5) istanza di archiviazione o, in subordine, applicazione della sanzione minima (avvertimento) valorizzando la minima diffusività, l’assenza di precedenti e la condotta riparatoria. (professionegiustizia.it)

Valutazione realistica dell’esito

  • Alla luce dei precedenti, è prudente attendersi la contestazione:
    • degli artt. 9 e 52 CDF per le espressioni;
    • degli artt. 17, 35 e/o 37 CDF per il profilo informazione/accaparramento.
  • Le condotte riparatorie e la platea ristretta possono orientare verso l’avvertimento o la censura; la reiterazione, l’indicazione nominativa della ditta ALFA e il tenore “truffatori” possono invece spingere verso la censura. (cdd-fvg.it)

Riferimenti essenziali

  • CDF: artt. 9 (probità, dignità e decoro), 17 e 35 (informazione professionale: verità, correttezza, divieto di messaggi suggestivi/auto-promozionali), 37 (divieto di accaparramento; offerta in luoghi pubblici/aperti al pubblico), 52 (divieto di espressioni offensive/sconvenienti). (codicedeontologico-cnf.it)
  • CNF, n. 130/2024: illecito pubblicizzare “zero spese di anticipo” (artt. 17-35-37 CDF). (codicedeontologico-cnf.it)
  • CNF, n. 93/2019: divieto di offerta in luoghi pubblici/aperti al pubblico (art. 37 CDF). (codicedeontologico-cnf.it)
  • CDD Napoli, dec. 17/2020: post Facebook lecito se privo di riferimenti a persone/luoghi e finalizzato a dibattito; qui il tuo caso se ne discosta. (codicedeontologico-cnf.it)
  • L. 247/2012, artt. 50 e 58 ss.: competenza CDD e difese nella fase pre-procedimentale; Reg. CNF n. 2/2014 (decisione e graduazione sanzione). (professionegiustizia.it)

Nota finale

  • Per la massima prudenza, evita in futuro riferimenti nominativi a controparti o accuse di reato sui social; se ritieni di dover informare il pubblico, usa formule neutrali e prive di finalità attrattive (“informazione” e non “sollecitazione”).
  • Le sentenze per esteso e i materiali citati sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it