…• Alla luce di quanto sopra e a tutela della salute della mia assistita, Le rivolgo perciò, formale diffida dal rivolgersi, in qualsivoglia modo alla sig.ra mia cliente, immediatamente e per sempre di lasciarle bigliettini nella buchetta postale o appesi in qualsiasi altro posto…”; • “…Auspicando che il contenuto della presente venga da lei recepito e che la vertenza non debba avere seguito, La avverto che, qualora dovesse ancora rivolgersi alla mia assistita, non esiterò ad assumere qualsiasi opportuna iniziativa, anche giudiziale, valutando altresì la richiesta dei danni subiti.
In astratto, le frasi che hai usato configurano una “diffida” a tenere (o ad astenersi da) determinati comportamenti. Questo rientra tra le eccezioni ammesse al divieto di contatto diretto con la controparte assistita: è lecito scrivere direttamente alla controparte per richiedere comportamenti determinati e preannunciare iniziative anche giudiziali, purché si rispetti l’art. 41 cdf e la relativa giurisprudenza CNF. In particolare:
- se la controparte è assistita da un collega, la missiva va sempre inviata per conoscenza al suo difensore; la “richiesta di comportamenti determinati” comprende anche le diffide ad astenersi da contatti, con l’avvertenza delle possibili conseguenze in caso di inottemperanza. Riferimenti: art. 41, commi 1 e 3, cdf; CNF, sentenza n. 231 del 31 maggio 2024 (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi). Le massime e il testo sono riportati nella banca dati CNF. (officeadvice.net)
- resta vietato contattare direttamente la controparte assistita fuori da queste eccezioni; la violazione è sanzionata con la censura. Riferimenti: art. 41 cdf; CNF, ad es. sentenze n. 236/2017 e n. 164/2021. (codicedeontologico-cnf.it)
Valutazione del tenore letterale che hai riportato:
- “La diffido … dal rivolgersi … immediatamente e per sempre …”: è una formulazione energica, ma, se proporzionata alle esigenze di tutela (per es. a fronte di condotte moleste) e priva di toni ingiuriosi, è compatibile con la funzione della diffida. Per massima prudenza, puoi preferire formulazioni di continenza tipo “con effetto immediato, si diffida dall’intraprendere ulteriori contatti di qualsiasi genere con la mia assistita”. Questo aiuta a rispettare i doveri di decoro e correttezza ed evita assoluti lessicali potenzialmente superflui. Riferimenti generali: artt. 9 e 10 cdf (probità, dignità, decoro; lealtà e correttezza).
- “La avverto che … non esiterò ad assumere qualsiasi opportuna iniziativa, anche giudiziale, valutando altresì la richiesta dei danni …”: il preannuncio di iniziative giudiziali e risarcitorie è ammissibile, se ancorato a diritti effettivamente azionabili e senza toni intimidatori eccedenti. Evita di sconfinare in frasi minacciose o denigratorie: il divieto di “espressioni sconvenienti od offensive” opera a prescindere dal contesto o dalla verità dei fatti. Riferimenti: art. 52 cdf; CNF, sentenza n. 166 del 7 maggio 2024. Le massime sono disponibili sul sito del CNF. (codicedeontologico-cnf.it)
Attenzioni ulteriori:
- Non utilizzare la diffida per indurre la controparte a “transigere” o a rinunciare a pretese sotto la minaccia di “gravi conseguenze”: ciò non rientra nei “comportamenti determinati” ex art. 41 ed è stato sanzionato. Riferimenti: CNF, sentenza n. 241 del 29 dicembre 2015. (foroeuropeo.it)
- Se la controparte è assistita, invia sempre copia per conoscenza al collega; la giurisprudenza CNF ha chiarito espressamente questo onere proprio per le diffide. Riferimenti: art. 41, comma 3, cdf; CNF n. 231/2024. (officeadvice.net)
Conclusione operativa
- Se hai rispettato l’art. 41 cdf (in particolare l’invio per conoscenza all’eventuale difensore) e il testo è privo di espressioni sconvenienti od offensive, le frasi riportate, in quanto diffida a tenere/omettere un comportamento, sono in linea con le regole deontologiche. In caso contrario, adegua la prassi (cc al collega) e ammorbidisci il lessico per massimizzare la “continenza” espressiva.
Le sentenze citate sono reperibili per esteso nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.