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Risposta breve: in astratto sì, in concreto quasi mai utile.

  • Poteri istruttori: il CDD (per il tramite del consigliere istruttore) può compiere “ogni accertamento di natura istruttoria” e, per quanto non previsto, si applicano le norme del codice di procedura penale se compatibili; ciò consente in linea di principio anche accertamenti tecnici/ausili peritali. Riferimenti: art. 58, co. 2, L. 247/2012; art. 59, co. 1, lett. n), L. 247/2012; Reg. CNF n. 2/2014, artt. 15 e 18. (jurinote.it)
  • Ma se l’audio è “sconosciuto” ex art. 2712 c.c.: le registrazioni fonografiche sono utilizzabili solo se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta in modo chiaro e circostanziato la conformità ai fatti; in caso di disconoscimento specifico la giurisprudenza civile esclude espressamente di poter superare la contestazione tramite CTU fonometrica o comparativa. In sede disciplinare il CNF applica lo stesso criterio. Riferimenti: art. 2712 c.c.; Cass. civ., sez. lav., 18.12.1998, n. 12715; Cass. civ., ord. 29.11.2024, n. 30691; CNF, 9.9.2017, n. 119. (brocardi.it)
  • Conseguenza pratica: il CDD può disporre accertamenti tecnici solo per finalità “neutre” (per esempio, trascrizioni, verifica di integrità del file, chiarimenti tecnici), ma non per “riabilitare” come prova un file audio ritualmente disconosciuto; in quel caso la registrazione non può fondare l’addebito e il CDD dovrà valutare altri elementi (testimonianze, documenti, ecc.). V. anche CNF, 4.12.2020, n. 234 e SS.UU., 16.7.2021, n. 20384 (utilizzabilità delle registrazioni e profili privacy). (codicedeontologico-cnf.it)

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it