In linea di principio no: dopo l’approvazione del capo di incolpazione la fase istruttoria preliminare è conclusa e il Consigliere istruttore non svolge nuove “indagini”. In questa fase l’incolpato può depositare memorie e documenti ed essere sentito; sulla base di tali difese il Consigliere istruttore formula alla Sezione la proposta di archiviazione oppure di citazione a giudizio. Riferimenti: art. 17, comma 2 (facoltà difensive dopo il capo), e art. 18, comma 1 (proposta del Consigliere istruttore “sulla base del contenuto delle difese”), Reg. CNF n. 2/2014; art. 59, co. 1, lett. b–c, L. 247/2012. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF. (foroeuropeo.it)
Cosa può accadere, allora:
- Tra capo di incolpazione e decisione sulla citazione, il Consigliere istruttore resta in carica per gli adempimenti intermedi (ricezione ed esame delle difese, proposta finale), ma non partecipa alle deliberazioni della Sezione; la sua sostituzione diventa definitiva solo con l’avvio del dibattimento. CNF, 9 novembre 2022, n. 206. (codicedeontologico-cnf.it)
- Se emergono nuovi elementi, la Sezione può: (i) archiviare anche in una fase successiva se l’addebito risulta manifestamente infondato (art. 19 Reg. 2/2014); oppure (ii) modificare/integrare l’incolpazione, assicurando la rinnovata comunicazione e il contraddittorio, ferma la necessaria identità materiale del fatto. CNF, 9 ottobre 2024, n. 365; artt. 16–17 Reg. 2/2014. (foroeuropeo.it)
- Le ulteriori prove si assumono ordinariamente nel dibattimento: la Sezione, d’ufficio o su istanza di parte, può ammettere e acquisire ogni ulteriore prova rilevante (art. 22, co. 3, lett. d), Reg. 2/2014); sono poi utilizzabili gli atti formati in istruttoria e in dibattimento (art. 23). (foroeuropeo.it)
Sintesi: dopo il capo di incolpazione non è consentita una “nuova istruttoria” del Consigliere istruttore; eventuali integrazioni probatorie si svolgono, di regola, in dibattimento a cura della Sezione, salva l’archiviazione o la riformulazione dell’addebito con rinnovata garanzia difensiva. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it