Non necessariamente.
Per quanto mi consta, il solo fatto che un consigliere abbia votato contro l’archiviazione proposta dal presidente non determina, di per sé, un obbligo di astensione nelle fasi successive del procedimento disciplinare.
Ragione
Nel procedimento disciplinare forense, l’astensione non discende automaticamente da una pregressa presa di posizione endoprocedimentale come il voto contrario all’archiviazione. La giurisprudenza di legittimità e del CNF afferma, più in generale, che:
- il procedimento davanti al CDD ha natura amministrativa/giustiziale e non giurisdizionale;
- non si applicano automaticamente le regole del giudice civile sull’astensione di cui all’art. 51 c.p.c.;
- l’omessa astensione rileva invalidando la decisione solo se il componente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo come parte;
- negli altri casi, rilevano solo eventuali motivi di ricusazione, da far valere con apposita istanza. (codicedeontologico-cnf.it)
In questa logica, il voto espresso in sede di delibazione sull’archiviazione è, di regola, una valutazione funzionale al procedimento, non indice sufficiente di perdita di imparzialità.
Limite importante
Diverso è il caso in cui il consigliere abbia svolto una funzione incompatibile con quella decisoria successiva. In particolare, risulta affermato che:
- il consigliere istruttore non partecipa alla fase decisoria del CDD, e questo principio ha portata generale. (codicedeontologico-cnf.it)
Quindi, se il soggetto di cui parli non è semplicemente un consigliere che ha votato contro l’archiviazione, ma è anche consigliere istruttore o ha assunto un ruolo istruttorio incompatibile, il problema non è tanto il precedente voto, quanto la separazione tra fase istruttoria e fase decisoria. (codicedeontologico-cnf.it)
Conseguenza pratica
Pertanto, la risposta più corretta è:
- no, non automaticamente;
- sì, eventualmente, solo se ricorre una specifica causa di incompatibilità/ricusazione o un interesse personale e diretto nella vicenda;
- il mero voto contrario all’archiviazione non basta, da solo, per imporre l’astensione nelle fasi successive, per quanto mi risulta dalle fonti richiamate. (codicedeontologico-cnf.it)
Riferimenti
- Cass., SS.UU., 6 luglio 2021, n. 19030: inapplicabilità diretta delle norme sull’astensione del giudice; nullità solo in caso di interesse proprio e diretto del componente. (codicedeontologico-cnf.it)
- CNF, 30 dicembre 2022, n. 266: in assenza di rituale ricusazione, l’omessa astensione non comporta nullità della decisione. Il principio è richiamato nella massima reperita. (codicedeontologico-cnf.it)
- CNF, 22 aprile 2024, n. 140: il consigliere istruttore non partecipa alla fase decisoria del CDD. (codicedeontologico-cnf.it)
Se vuoi, posso provare a rispondere in modo più preciso sul segmento procedimentale specifico che hai in mente, distinguendo tra:
- archiviazione “senza formalità” su richiesta del presidente,
- archiviazione in sezione su proposta del consigliere istruttore,
- fase dibattimentale/decisoria successiva.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.